Art. 5 
 
 
      Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, dopo l'articolo 54-bis sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati  in
Italia). - 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di  cui
all'articolo   74-quinquies,   commi   6   e   9,   l'Amministrazione
finanziaria, sulla base dei dati  e  degli  elementi  desumibili  dal
portale   telematico,   verifica   l'avvenuta   presentazione   della
dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza  con
la dichiarazione  e  la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta
risultante dalla stessa. 
  2.   L'Amministrazione   finanziaria,   qualora   rilevi   che   la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo  74-quinquies  non  sia
stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 
  3. L'Amministrazione  finanziaria,  qualora  rilevi  che  l'imposta
dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in  tutto  o
in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito. 
  4.  Nei  casi  di   cui   all'articolo   74-quinquies,   comma   5,
l'Amministrazione finanziaria emette  il  provvedimento  motivato  di
esclusione dal presente regime speciale. Avverso  tale  provvedimento
di esclusione e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative  al
contenzioso tributario. 
  Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta  dovuta  relativamente  a
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi
da  soggetti  non  residenti).  -   1.   Avvalendosi   di   procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell'imposta  dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  presentate   dai
soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente
ai  servizi  resi  a  committenti  non  soggetti  passivi   d'imposta
domiciliati o residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente  desumibili
dalle dichiarazioni e di quelli  presenti  nell'anagrafe  tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a: 
    a) correggere gli errori materiali  e  di  calcolo  commessi  dai
contribuenti nella determinazione dell'imposta; 
    b)  controllare  la  rispondenza  con  la  dichiarazione   e   la
tempestivita'   dei   versamenti   dell'imposta   risultante    dalla
dichiarazione. 
  3. Quando dai controlli automatici  eseguiti  emerge  un  risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione,  l'esito  del
controllo e' comunicato per via elettronica al contribuente entro  il
31 dicembre del secondo anno successivo  a  quello  di  presentazione
della  dichiarazione.  La  comunicazione  contiene  l'intimazione  ad
adempiere, entro sessanta giorni dal  ricevimento  della  stessa,  al
pagamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,
della sanzione di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
calcolati fino al giorno in cui e'  effettuata  la  liquidazione.  In
caso di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  entro  il  termine
indicato, la comunicazione diviene titolo  esecutivo  ai  fini  della
riscossione. 
  4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle
informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria
che il soggetto, non domiciliato o  residente  nel  territorio  dello
Stato, non dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili  nel
territorio nazionale, la  riscossione  delle  somme  contenute  nella
comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta direttamente ad
uno Stato estero attraverso la  cooperazione  amministrativa  per  il
recupero  dei  crediti  ai  sensi  della  direttiva  2010/24/UE   del
Consiglio,  del  16  marzo  2010  o  altri  accordi  sulla  reciproca
assistenza  in  materia  di   riscossione   dei   crediti   tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle  disposizioni  in  materia  di  iscrizione  a  ruolo   e   senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione. 
  5. Qualora il contribuente rilevi eventuali  dati  o  elementi  non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione  dell'imposta,
lo stesso puo' fornire per via elettronica, entro il termine  di  cui
al comma 3, i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria. 
  6. I dati contabili  risultanti  dalla  liquidazione  prevista  dal
presente  articolo  si  considerano,  a  tutti  gli   effetti,   come
dichiarati dal contribuente. 
  Art. 54-quinquies (Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies). - 1.  L'Amministrazione
finanziaria,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  all'articolo
63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle  notizie
raccolti attraverso  la  cooperazione  amministrativa  o  secondo  le
convenzioni internazionali in vigore, nonche' sulla base di eventuali
dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo  51,
con apposito avviso di accertamento,  procede  alla  rettifica  della
dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati  membri  di
identificazione  dai  soggetti  che  applicano  i   regimi   speciali
disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,  della  direttiva
2006/112/CE,  relativamente  ai  servizi  di  telecomunicazione,   di
teleradiodiffusione o elettronici  effettuati  nel  territorio  dello
Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta  inferiore  a  quella
dovuta. 
  2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano
i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,
della   direttiva   2006/112/CE,   relativamente   ai   servizi    di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione  o  elettronici  effettuati
nel   territorio   dello   Stato,   l'omessa   presentazione    della
dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere  entro  trenta
giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta per
le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai
sensi dell'articolo 55. 
  3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso  entro  i
termini di cui all'articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai  fini
della riscossione. 
  4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle
informazioni presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria
che il soggetto, non domiciliato o  residente  nel  territorio  dello
Stato, non dispone  di  fonti  di  reddito  o  beni  disponibili  nel
territorio  nazionale,   la   riscossione   delle   somme   contenute
nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potra'  essere  chiesta
direttamente  ad  uno  Stato  estero   attraverso   la   cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi  della  direttiva
2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010  o  altri  accordi  sulla
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle  disposizioni  in  materia  di  iscrizione  a  ruolo   e   senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.".