Art. 6 
 
 
                 Disposizioni in materia di sanzioni 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: "Nel  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione  della
dichiarazione cui sono tenuti  i  soggetti  che  applicano  i  regimi
speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la  sanzione
e' commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione."; 
    b) all'articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente: "La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui
sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali  di  cui  agli
articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  risulta,  con  riferimento  alle
operazioni  effettuate  nel  territorio   dello   Stato,   un'imposta
inferiore a quella dovuta."; 
    c) all'articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: " E' punito  con  la  medesima  sanzione  chi  presenta  la
richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
con  indicazioni   incomplete   o   inesatte,   anche   relativamente
all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito  web,  tali  da
non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove  e'
esercitata l'attivita'."; 
    d) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il
seguente: "La medesima sanzione si applica alle  violazioni  relative
al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.". 
 
          Note all'art. 6: 
              L'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471  (Riforma  delle  sanzioni  tributarie  non  penali  in
          materia di imposte dirette, di imposta sul valore  aggiunto
          e di riscossione dei tributi, a norma  dell'art.  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.)  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  5.  (Violazioni  relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi) 
              1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
          annuale dell'imposta sul  valore  aggiunto  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal centoventi al  duecentoquaranta
          per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il  periodo
          d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto  formare
          oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta  dovuta
          sono computati in detrazione tutti i versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione  della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   la   sanzione   e'   commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  lire
          cinquecentomila. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa agli acquisti  intracomunitari,  prescritta  dall'
          art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare  dell'imposta
          dovuta per le operazioni che ne  avrebbero  dovuto  formare
          oggetto. In caso di presentazione della  dichiarazione  con
          indicazione  dell'ammontare  delle  operazioni  in   misura
          inferiore al vero, la sanzione e' commisurata all'ammontare
          della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La stessa sanzione si applica anche se  e'  omessa
          la dichiarazione periodica o quella prescritta  dall'  art.
          50, comma 4, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.   427,   nel   caso   di   effettuazione   di   acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          della differenza. La medesima sanzione si applica se  dalla
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633  risulta,  con   riferimento   alle
          operazioni   effettuate   nel   territorio   dello   Stato,
          un'imposta inferiore a  quella  dovuta.  Se  la  violazione
          riguarda la dichiarazione periodica si applica la  sanzione
          prevista dal comma 3. 
              4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione  non  si  applica  se  la   maggiore   imposta
          accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile,  a
          seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
          non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata. 
              4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 4 e' elevata del 50 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 4-bis. 
              5. Chi, in difformita' della dichiarazione,  chiede  un
          rimborso non dovuto o in misura  eccedente  il  dovuto,  e'
          punito con sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della somma non spettante. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste nel primo e terzo comma dell'  art.  35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, o la presenta con  indicazioni  incomplete  o
          inesatte  tali  da  non  consentire  l'individuazione   del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata  l'attivita'  o
          in  cui  sono  conservati  libri,  registri,  scritture   e
          documenti e' punito con sanzione da lire un milione a  lire
          quattro milioni. E' punito con  la  medesima  sanzione  chi
          presenta la richiesta  di  registrazione  di  cui  all'art.
          74-quinquies, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633   con   indicazioni
          incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
          posta elettronica e all'URL  del  sito  web,  tali  da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
          quinto   del   minimo   se   l'obbligato   provvede    alla
          regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
          di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.". 
              L'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          471, gia' citato, come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Art.  8.  Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni 
              1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,  se
          la  dichiarazione  ai  fini   delle   imposte   dirette   o
          dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella  periodica
          non e' redatta in  conformita'  al  modello  approvato  dal
          Ministro delle finanze ovvero in essa  sono  omessi  o  non
          sono indicati in maniera esatta e completa  dati  rilevanti
          per l'individuazione del  contribuente  e,  se  diverso  da
          persona fisica, del  suo  rappresentante,  nonche'  per  la
          determinazione del  tributo,  oppure  non  e'  indicato  in
          maniera esatta e completa ogni  altro  elemento  prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
          milioni. La medesima sanzione si  applica  alle  violazioni
          relative  al   contenuto   della   dichiarazione   prevista
          dall'art. 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633.  Si  applica  la
          sanzione  in  misura  massima  nelle  ipotesi   di   omessa
          presentazione del modello per  la  comunicazione  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
          laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente  non
          abbia provveduto alla presentazione  del  modello  anche  a
          seguito di specifico invito  da  parte  dell'Agenzia  delle
          Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta l'allegazione  alla  dichiarazione,  la
          conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione  amministrativa  da  lire  un
          milione  a  lire  otto   milioni   quando   l'omissione   o
          l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell' art.
          7 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 600, relativo  alle  dichiarazioni  dei  sostituti
          d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all' art. 110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000.".