Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto, nonche' sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle disposizioni dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.
Note all'art. 7: La legge 30 dicembre 1991 ,n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.