Art. 7 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle
attivita' e dei controlli di cui al presente  decreto,  nonche'  sono
definite  le  modalita'  operative  e   gestionali   necessarie   per
l'esecuzione dei rimborsi e per l'attuazione delle  disposizioni  dei
regimi speciali disciplinati dal presente decreto. 
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,  n.
413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei  corrispettivi
le  prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione,  di  servizi  di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a  committenti  che
agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. 
 
          Note all'art. 7: 
              La legge 30 dicembre 1991  ,n.  413  (Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni  per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese, nonche' per riformare  il  contenzioso  e  per  la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia per reati tributari;  istituzioni  dei  centri  di
          assistenza fiscale e  del  conto  fiscale),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.