Art. 8 
 
 
                             Decorrenza 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono  valide  le
opzioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma  1,  ed  all'articolo
74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.