Art. 10 1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma». 2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale e' abrogato.
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'articolo 308 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 308 (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. 2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma. 2-bis. (Abrogato). 3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.».