Art. 10 
 
  1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, il comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Le misure interdittive non possono  avere  durata  superiore  a
dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine  fissato
dal  giudice  nell'ordinanza.  In  ogni  caso,  qualora  siano  state
disposte  per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo'  disporne  la
rinnovazione nei limiti temporali  previsti  dal  primo  periodo  del
presente comma». 
  2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura  penale
e' abrogato. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo dell'articolo  308  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 308  (Termini  di  durata  massima  delle  misure
          diverse  dalla  custodia  cautelare).  -   1.   Le   misure
          coercitive  diverse  dalla   custodia   cautelare   perdono
          efficacia  quando  dall'inizio  della  loro  esecuzione  e'
          decorso un periodo di tempo  pari  al  doppio  dei  termini
          previsti dall'articolo 303. 
              2. Le misure  interdittive  non  possono  avere  durata
          superiore a dodici  mesi  e  perdono  efficacia  quando  e'
          decorso il termine fissato dal giudice  nell'ordinanza.  In
          ogni  caso,  qualora  siano  state  disposte  per  esigenze
          probatorie, il giudice puo' disporne  la  rinnovazione  nei
          limiti temporali previsti dal primo  periodo  del  presente
          comma. 
              2-bis. (Abrogato). 
              3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio
          dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o  ad
          altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie  o  di
          altre misure interdittive.».