Art. 11 
 
  1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo  309  del  codice  di
procedura penale sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente». 
  2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura  penale
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che  ne  abbia
fatto richiesta  ai  sensi  del  comma  6  ha  diritto  di  comparire
personalmente». 
  3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura  penale  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  tribunale  annulla  il
provvedimento impugnato  se  la  motivazione  manca  o  non  contiene
l'autonoma valutazione, a norma  dell'articolo  292,  delle  esigenze
cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». 
  4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9
e' inserito il seguente: 
  «9-bis. Su richiesta formulata  personalmente  dall'imputato  entro
due giorni dalla notificazione dell'avviso, il  tribunale  differisce
la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un  massimo  di  dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per  il  deposito  dell'ordinanza  sono  prorogati
nella stessa misura». 
  5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale  e'
sostituito dal seguente: 
  «10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini  di  cui
al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito
dell'ordinanza del tribunale  in  cancelleria  non  intervengono  nei
termini prescritti, l'ordinanza  che  dispone  la  misura  coercitiva
perde   efficacia   e,   salve   eccezionali    esigenze    cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.  L'ordinanza  del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro  trenta  giorni
dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione  sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita'
delle imputazioni. In tali casi, il  giudice  puo'  disporre  per  il
deposito  un  termine  piu'  lungo,   comunque   non   eccedente   il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». 
  6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale,  le
parole: «articolo 309 commi 9» sono 
  sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis». 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'articolo  309  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 309 (Riesame delle ordinanze che  dispongono  una
          misura coercitiva). 
              Capo VI - Impugnazioni 
              1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o  notificazione
          del provvedimento, l'imputato puo'  proporre  richiesta  di
          riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone  una
          misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza  emessa
          a seguito di appello del pubblico ministero. 
              2. Per l'imputato latitante il  termine  decorre  dalla
          data di notificazione eseguita a norma  dell'articolo  165.
          Tuttavia, se  sopravviene  l'esecuzione  della  misura,  il
          termine decorre da tale momento quando l'imputato prova  di
          non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 
              3.  Il  difensore  dell'imputato   puo'   proporre   la
          richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione
          dell'avviso  di  deposito  dell'ordinanza  che  dispone  la
          misura. 
              3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3  non  si
          computano i  giorni  per  i  quali  e'  stato  disposto  il
          differimento del  colloquio,  a  norma  dell'articolo  104,
          comma 3. 
              4.  La  richiesta  di  riesame  e'   presentata   nella
          cancelleria  del  tribunale  indicato  nel  comma   7.   Si
          osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. 
              5. Il presidente cura che  sia  dato  immediato  avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il
          giorno successivo, e comunque non oltre il  quinto  giorno,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  presentati   a   norma
          dell'articolo 291, comma  1,  nonche'  tutti  gli  elementi
          sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
          indagini. 
              6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi e  l'imputato  puo'  chiedere  di  comparire
          personalmente. Chi ha proposto la  richiesta  ha,  inoltre,
          facolta' di enunciare i nuovi motivi davanti al giudice del
          riesame facendone dare atto  a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione. 
              7. Sulla richiesta di riesame decide,  in  composizione
          collegiale, il tribunale del luogo nel  quale  ha  sede  la
          corte di appello o la sezione  distaccata  della  corte  di
          appello nella cui circoscrizione e' compreso l'ufficio  del
          giudice che ha emesso l'ordinanza. 
              8. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          L'avviso della data fissata per  l'udienza  e'  comunicato,
          almeno tre giorni prima, al pubblico  ministero  presso  il
          tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello  che
          ha  richiesto  l'applicazione   della   misura;   esso   e'
          notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato
          ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza  gli  atti
          restano depositati in  cancelleria,  con  facolta'  per  il
          difensore di esaminarli e di estrarne copia. 
              8-bis.  Il  pubblico   ministero   che   ha   richiesto
          l'applicazione della misura puo' partecipare all'udienza in
          luogo del pubblico ministero presso il  tribunale  indicato
          nel comma 7. L'imputato che ne  abbia  fatto  richiesta  ai
          sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente. 
              9. Entro dieci giorni dalla  ricezione  degli  atti  il
          tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilita'  della
          richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza  oggetto
          del riesame  decidendo  anche  sulla  base  degli  elementi
          addotti dalle parti nel corso  dell'udienza.  Il  tribunale
          puo' annullare il provvedimento impugnato o  riformarlo  in
          senso favorevole all'imputato anche per motivi  diversi  da
          quelli  enunciati  ovvero  puo'  confermarlo  per   ragioni
          diverse  da   quelle   indicate   nella   motivazione   del
          provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento
          impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma
          valutazione, a  norma  dell'articolo  292,  delle  esigenze
          cautelari, degli indizi  e  degli  elementi  forniti  dalla
          difesa. 
              9-bis.    Su    richiesta    formulata    personalmente
          dall'imputato  entro   due   giorni   dalla   notificazione
          dell'avviso, il tribunale differisce la  data  dell'udienza
          da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se  vi
          siano giustificati motivi. In tal caso il  termine  per  la
          decisione e quello  per  il  deposito  dell'ordinanza  sono
          prorogati nella stessa misura. 
              10. Se la  trasmissione  degli  atti  non  avviene  nei
          termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
          di riesame o il deposito dell'ordinanza  del  tribunale  in
          cancelleria  non  intervengono  nei   termini   prescritti,
          l'ordinanza  che  dispone  la   misura   coercitiva   perde
          efficacia   e,   salve   eccezionali   esigenze   cautelari
          specificamente  motivate,  non   puo'   essere   rinnovata.
          L'ordinanza  del  tribunale  deve  essere   depositata   in
          cancelleria entro trenta giorni  dalla  decisione  salvi  i
          casi   in   cui   la   stesura   della   motivazione    sia
          particolarmente complessa per il numero degli  arrestati  o
          la gravita' delle imputazioni. In  tali  casi,  il  giudice
          puo' disporre  per  il  deposito  un  termine  piu'  lungo,
          comunque non  eccedente  il  quarantacinquesimo  giorno  da
          quello della decisione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  324  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 324 (Procedimento di riesame). 
              Capo III - Impugnazioni 
              1.  La  richiesta  di  riesame  e'  presentata,   nella
          cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci
          giorni dalla data di esecuzione del  provvedimento  che  ha
          disposto  il  sequestro  o  dalla  diversa  data   in   cui
          l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 
              2. La richiesta e' presentata  con  le  forme  previste
          dall'articolo   582.   Se   la   richiesta   e'    proposta
          dall'imputato non detenuto ne' internato, questi,  ove  non
          abbia gia' dichiarato o  eletto  domicilio  o  non  si  sia
          proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve  indicare
          il domicilio presso  il  quale  intende  ricevere  l'avviso
          previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso  e'  notificato
          mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta
          da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare  il
          proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito
          in cancelleria. 
              3. La cancelleria da'  immediato  avviso  all'autorita'
          giudiziaria procedente che,  entro  il  giorno  successivo,
          trasmette  al  tribunale  gli  atti  su  cui  si  fonda  il
          provvedimento oggetto del riesame. 
              4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati
          anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta  ha,  inoltre,
          facolta' di enunciare nuovi motivi davanti al  giudice  del
          riesame, facendone dare atto a  verbale  prima  dell'inizio
          della discussione. 
              5. Sulla richiesta di riesame decide,  in  composizione
          collegiale, il  tribunale  del  capoluogo  della  provincia
          nella  quale  ha  sede   l'ufficio   che   ha   emesso   il
          provvedimento nel termine di dieci giorni  dalla  ricezione
          degli atti. 
              6. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in
          camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127.
          Almeno tre giorni prima, l'avviso della  data  fissata  per
          l'udienza e' comunicato al pubblico ministero e  notificato
          al difensore e a chi ha  proposto  la  richiesta.  Fino  al
          giorno  dell'udienza  gli  atti   restano   depositati   in
          cancelleria. 
              7. Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  309,
          commi 9,  9-bis  e  10.  La  revoca  del  provvedimento  di
          sequestro puo' essere parziale e non puo'  essere  disposta
          nei casi indicati nell'articolo  240  comma  2  del  codice
          penale. 
              8. Il giudice del riesame, nel  caso  di  contestazione
          della proprieta', rinvia la decisione della controversia al
          giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.».