Art. 12 
 
  1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura  penale  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza  depositata  in
cancelleria entro trenta  giorni  dalla  decisione.  L'ordinanza  del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro  trenta  giorni
dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione  sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita'
delle imputazioni.  In  tali  casi,  il  giudice  puo'  indicare  nel
dispositivo  un  termine  piu'  lungo,  non  eccedente  comunque   il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione». 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta il testo dell'articolo  310  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 310 (Appello).  -  1.  Fuori  dei  casi  previsti
          dall'articolo  309  comma   1,   il   pubblico   ministero,
          l'imputato e il  suo  difensore  possono  proporre  appello
          contro  le  ordinanze  in  materia  di   misure   cautelari
          personali, enunciandone contestualmente i motivi. 
              2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi
          1, 2, 3, 4 e  7.  Dell'appello  e'  dato  immediato  avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata  e
          gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
          al tribunale si svolge in camera di consiglio  nelle  forme
          previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli
          atti restano depositati in cancelleria con facolta' per  il
          difensore  di  esaminarli  e  di  estrarne  la  copia.   Il
          tribunale decide entro venti giorni dalla  ricezione  degli
          atti con ordinanza depositata in cancelleria  entro  trenta
          giorni dalla  decisione.  L'ordinanza  del  tribunale  deve
          essere depositata in cancelleria entro trenta giorni  dalla
          decisione salvi i casi in cui la stesura della  motivazione
          sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati
          o la gravita' delle imputazioni. In tali casi,  il  giudice
          puo' indicare nel dispositivo un termine  piu'  lungo,  non
          eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno  da  quello
          della decisione. 
              3.  L'esecuzione  della  decisione  con  la  quale   il
          tribunale, accogliendo l'appello  del  pubblico  ministero,
          dispone una misura cautelare  e'  sospesa  fino  a  che  la
          decisione non sia divenuta definitiva.».