Art. 13 
 
  1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Se e' stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato,
un'ordinanza che ha disposto o confermato  la  misura  coercitiva  ai
sensi dell'articolo 309, comma  9,  il  giudice  decide  entro  dieci
giorni dalla ricezione degli atti  e  l'ordinanza  e'  depositata  in
cancelleria entro trenta giorni  dalla  decisione.  Se  la  decisione
ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono  entro  i  termini
prescritti, l'ordinanza che ha disposto la  misura  coercitiva  perde
efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi  dell'articolo
310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari  specificamente
motivate, non puo' essere rinnovata». 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo  311  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 311 (Ricorso per  cassazione).  -  1.  Contro  le
          decisioni emesse a norma  degli  articoli  309  e  310,  il
          pubblico ministero che ha  richiesto  l'applicazione  della
          misura, l'imputato e  il  suo  difensore  possono  proporre
          ricorso   per   cassazione   entro   dieci   giorni   dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito
          del provvedimento. Il ricorso puo'  essere  proposto  anche
          dal pubblico ministero presso  il  tribunale  indicato  nel
          comma 7 dell'articolo 309. 
              2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi  1,
          2 e 3, l'imputato  e  il  suo  difensore  possono  proporre
          direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge
          contro le ordinanze che dispongono  una  misura  coercitiva
          (2). La proposizione del  ricorso  rende  inammissibile  la
          richiesta di riesame. 
              3. Il  ricorso  e'  presentato  nella  cancelleria  del
          giudice  che  ha  emesso  la  decisione  ovvero,  nel  caso
          previsto dal comma 2, in quella del giudice che  ha  emesso
          l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato  avviso
          all'autorita' giudiziaria procedente che, entro  il  giorno
          successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 
              4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i  motivi  devono
          essere  enunciati  contestualmente  al   ricorso,   ma   il
          ricorrente ha facolta' di enunciare  nuovi  motivi  davanti
          alla  corte  di   cassazione,   prima   dell'inizio   della
          discussione. 
              5. La Corte di cassazione decide  entro  trenta  giorni
          dalla ricezione degli atti  osservando  le  forme  previste
          dall'articolo 127. 
              5-bis. Se e' stata annullata  con  rinvio,  su  ricorso
          dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la
          misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma  9,  il
          giudice decide entro dieci  giorni  dalla  ricezione  degli
          atti e  l'ordinanza  e'  depositata  in  cancelleria  entro
          trenta giorni dalla decisione. Se la  decisione  ovvero  il
          deposito dell'ordinanza non intervengono  entro  i  termini
          prescritti,  l'ordinanza  che   ha   disposto   la   misura
          coercitiva perde  efficacia,  salvo  che  l'esecuzione  sia
          sospesa ai sensi  dell'articolo  310,  comma  3,  e,  salve
          eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non
          puo' essere rinnovata.».