Art. 14 
 
  1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «anche  non  convivente,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio  sia  affetto
da handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  accertata  ai  sensi
dell'articolo 4 della medesima legge,»; 
  b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l'infermo» sono inserite
le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»; 
  c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei  non  convivente,»
sono inserite le seguenti:  «o  di  figlio  affetto  da  handicap  in
situazione di gravita', ai sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata  ai  sensi  dell'articolo  4
della medesima legge,»; 
  d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche
nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»; 
    e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al
figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione  di
gravita'». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'articolo 21-ter della legge 26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21-ter (Visite al minore infermo o al figlio,  al
          coniuge o convivente affetto da handicap in  situazione  di
          gravita'). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o  di
          gravi condizioni di salute del  figlio  minore,  anche  non
          convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da
          handicap in situazione di gravita', ai sensi  dell'articolo
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  accertata
          ai sensi dell'articolo 4 della  medesima  legge,  la  madre
          condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi
          nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati,  con
          provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso  di
          assoluta urgenza, del direttore dell'istituto,  a  recarsi,
          con  le  cautele  previste  dal  regolamento,  a   visitare
          l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di
          ricovero  ospedaliero,  le  modalita'  della  visita   sono
          disposte tenendo conto della  durata  del  ricovero  e  del
          decorso della patologia. 
              2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di  un
          bambino di eta' inferiore a dieci anni, anche  se  con  lei
          non  convivente,  o  di  figlio  affetto  da  handicap   in
          situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma  3,
          della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  accertata  ai  sensi
          dell'articolo 4  della  medesima  legge,  ovvero  il  padre
          condannato, imputato o  internato,  qualora  la  madre  sia
          deceduta o assolutamente impossibilitata a dare  assistenza
          alla  prole,  sono  autorizzati,   con   provvedimento   da
          rilasciarsi da parte del giudice competente  non  oltre  le
          ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le
          modalita' operative dallo stesso stabilite, ad assistere il
          figlio durante le visite specialistiche, relative  a  gravi
          condizioni di salute. 
              2-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da
          handicap grave ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104.».