Art. 15 
 
  1. Il Governo, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  presenta  alle
Camere una  relazione  contenente  dati,  rilevazioni  e  statistiche
relativi  all'applicazione,  nell'anno   precedente,   delle   misure
cautelari  personali,  distinte  per  tipologie,  con   l'indicazione
dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando