Art. 2 
 
  1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice  di  procedura
penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo  la  parola:  «concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
attuale»; 
  b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque  anni»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nonche'  per  il  delitto  di  finanziamento
illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  situazioni  di
concreto e attuale pericolo, anche  in  relazione  alla  personalita'
dell'imputato,  non  possono  essere  desunte  esclusivamente   dalla
gravita' del titolo di reato per cui si procede».