Art. 2 1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»; b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».