Art. 3 
 
  1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo  275  del  codice  di
procedura penale e' sostituito dal seguente: «La  custodia  cautelare
in carcere puo' essere  disposta  soltanto  quando  le  altre  misure
coercitive  o  interdittive,  anche  se  applicate   cumulativamente,
risultino inadeguate». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo  275  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 275 (Criteri di scelta delle misure).  -  1.  Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e  al  grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
              1-bis. Contestualmente ad  una  sentenza  di  condanna,
          l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo  conto
          anche dell'esito  del  procedimento,  delle  modalita'  del
          fatto  e  degli  elementi  sopravvenuti,  dai  quali  possa
          emergere che, a  seguito  della  sentenza,  risulta  taluna
          delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
          b) e c). 
              2. Ogni misura deve  essere  proporzionata  all'entita'
          del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene  possa
          essere irrogata. 
              2-bis.  Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della
          custodia  cautelare  in  carcere  o  quella  degli  arresti
          domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
          essere concessa la  sospensione  condizionale  della  pena.
          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  e  ferma   restando
          l'applicabilita' degli articoli 276, comma  1-ter,  e  280,
          comma 3, non  puo'  applicarsi  la  misura  della  custodia
          cautelare in carcere se il giudice ritiene  che,  all'esito
          del  giudizio,  la  pena  detentiva  irrogata   non   sara'
          superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica  nei
          procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  423-bis,
          572,  612-bis  e  624-bis  del   codice   penale,   nonche'
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive    modificazioni,     e     quando,     rilevata
          l'inadeguatezza  di  ogni   altra   misura,   gli   arresti
          domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
          dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284,  comma
          1, del presente codice. 
              2-ter. Nei  casi  di  condanna  di  appello  le  misure
          cautelari personali sono sempre  disposte,  contestualmente
          alla sentenza,  quando,  all'esito  dell'esame  condotto  a
          norma  del  comma  1-bis,  risultano  sussistere   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
          uno dei delitti previsti  dall'articolo  380,  comma  1,  e
          questo risulta commesso da soggetto condannato  nei  cinque
          anni precedenti per delitti della stessa indole. 
              3.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta soltanto  quando  le  altre  misure  coercitive  o
          interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino
          inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di  colpevolezza
          in ordine ai delitti di cui agli articoli  270,  270-bis  e
          416-bis  del  codice  penale,  e'  applicata  la   custodia
          cautelare in carcere, salvo che  siano  acquisiti  elementi
          dai quali risulti che non  sussistono  esigenze  cautelari.
          Salvo quanto previsto  dal  secondo  periodo  del  presente
          comma, quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza  in
          ordine ai delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e
          3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai  delitti
          di cui agli articoli 575, 600-bis,  primo  comma,  600-ter,
          escluso  il  quarto  comma,  600-quinquies  e,  quando  non
          ricorrano le circostanze attenuanti  contemplate,  609-bis,
          609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
          cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
              3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il
          giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene
          inidonea,  nel  caso  concreto,  la  misura  degli  arresti
          domiciliari  con  le  procedure   di   controllo   di   cui
          all'articolo 275-bis, comma 1. 
              4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
          di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
          padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta  o  assolutamente
          impossibilitata a dare  assistenza  alla  prole,  non  puo'
          essere disposta ne'  mantenuta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
          cautelare  in  carcere,  salvo  che   sussistano   esigenze
          cautelari di eccezionale  rilevanza,  quando  imputato  sia
          persona che ha superato l'eta' di settanta anni. 
              4-bis.  Non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la
          custodia cautelare in carcere quando l'imputato e'  persona
          affetta  da  AIDS  conclamata   o   da   grave   deficienza
          immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
          2, ovvero da  altra  malattia  particolarmente  grave,  per
          effetto della quale le sue condizioni di  salute  risultano
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non consentire adeguate  cure  in  caso  di  detenzione  in
          carcere. 
              4-ter.  Nell'ipotesi  di  cui  al   comma   4-bis,   se
          sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
          custodia  cautelare  presso  idonee   strutture   sanitarie
          penitenziarie non e' possibile  senza  pregiudizio  per  la
          salute dell'imputato o di quella degli altri  detenuti,  il
          giudice dispone la misura degli arresti domiciliari  presso
          un luogo di cura o  di  assistenza  o  di  accoglienza.  Se
          l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
          deficienza immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono
          essere disposti presso  le  unita'  operative  di  malattie
          infettive ospedaliere ed universitarie o  da  altre  unita'
          operative  prevalentemente  impegnate   secondo   i   piani
          regionali nell'assistenza ai casi di  AIDS,  ovvero  presso
          una  residenza  collettiva   o   casa   alloggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 
              4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
          cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
          sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno  dei
          delitti previsti dall'articolo 380, relativamente  a  fatti
          commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
          l'imputato venga condotto in un istituto dotato di  reparto
          attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 
              4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non  puo'
          comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia  si
          trova in una fase cosi' avanzata da  non  rispondere  piu',
          secondo   le   certificazioni   del   servizio    sanitario
          penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e  alle
          terapie curative. 
              5.».