Art. 5 
 
  1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. In deroga a  quanto  previsto  nel  comma  1,  in  caso  di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo
di privata dimora, il giudice dispone la revoca  della  misura  e  la
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto
sia di lieve entita'». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  276  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione  alle
          prescrizioni imposte). - 1. In caso di  trasgressione  alle
          prescrizioni inerenti a una misura  cautelare,  il  giudice
          puo' disporre la sostituzione o il cumulo  con  altra  piu'
          grave,  tenuto  conto  dell'entita',  dei  motivi  e  delle
          circostanze  della  violazione.   Quando   si   tratta   di
          trasgressione  alle  prescrizioni  inerenti  a  una  misura
          interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
          cumulo anche con una misura coercitiva. 
              1-bis. Quando l'imputato si trova nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti  e'
          stata disposta misura diversa dalla custodia  cautelare  in
          carcere,  il  giudice,  in  caso  di  trasgressione   delle
          prescrizioni inerenti alla diversa misura  cautelare,  puo'
          disporre  anche  la  misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere. In tal caso  il  giudice  dispone  che  l'imputato
          venga condotto in un istituto dotato di reparto  attrezzato
          per la cura e l'assistenza necessarie. 
              1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
          di   trasgressione   alle   prescrizioni   degli    arresti
          domiciliari concernenti  il  divieto  di  non  allontanarsi
          dalla propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di  privata
          dimora, il giudice dispone la  revoca  della  misura  e  la
          sostituzione con la custodia cautelare  in  carcere,  salvo
          che il fatto sia di lieve entita'.».