Art. 6 
 
  1. Al comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale,
al primo periodo, dopo le parole: «per  il  quale  si  procede»  sono
aggiunte le seguenti: «, salvo che il giudice ritenga, sulla base  di
specifici elementi, che il fatto  sia  di  lieve  entita'  e  che  le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo  284  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  284  (Arresti  domiciliari).   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
              1-bis.  Il  giudice  dispone  il  luogo  degli  arresti
          domiciliari in modo da assicurare comunque  le  prioritarie
          esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla  base
          di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita'  e
          che le esigenze cautelari possano  essere  soddisfatte  con
          tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
          rapide le relative notizie.».