Art. 8 
 
  1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e
l'autonoma valutazione». 
  2. All'articolo  292,  comma  2,  lettera  c-bis),  del  codice  di
procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione», ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo  292  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 
              2.  L'ordinanza  che  dispone   la   misura   cautelare
          contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio: 
              a) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga  a
          identificarlo; 
              b) la descrizione sommaria del fatto con  l'indicazione
          delle norme di legge che si assumono violate; 
              c)  l'esposizione  e   l'autonoma   valutazione   delle
          specifiche  esigenze   cautelari   e   degli   indizi   che
          giustificano  in   concreto   la   misura   disposta,   con
          l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e
          dei motivi per i  quali  essi  assumono  rilevanza,  tenuto
          conto anche  del  tempo  trascorso  dalla  commissione  del
          reato; 
              c-bis)  l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione   dei
          motivi per i quali sono stati ritenuti  non  rilevanti  gli
          elementi  forniti  dalla  difesa,  nonche',  in   caso   di
          applicazione  della  misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere,  l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione   delle
          concrete e specifiche ragioni per le quali le  esigenze  di
          cui all'articolo 274 non  possono  essere  soddisfatte  con
          altre misure; 
              d) la fissazione della data di scadenza  della  misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274; 
              e) la data e la sottoscrizione del giudice. 
              2-bis. L'ordinanza contiene altresi' la  sottoscrizione
          dell'ausiliario  che  assiste  il   giudice,   il   sigillo
          dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione  del  luogo  in
          cui probabilmente si trova l'imputato. 
              2-ter.  L'ordinanza  e'  nulla  se  non   contiene   la
          valutazione  degli   elementi   a   carico   e   a   favore
          dell'imputato,   di   cui   all'articolo    358,    nonche'
          all'articolo 327-bis. 
              3. L'incertezza circa  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti  la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.».