Art. 9 
 
  1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura  penale  sono
aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «o  applica  congiuntamente
altra misura coercitiva o interdittiva». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo del quarto comma dell'articolo  299
          del codice  di  procedura  penale,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). 
              Capo V - Estinzione delle misure 
              Commi da 1. a 3-ter. (Omissis). 
              4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando  le
          esigenze cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice,  su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata  con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne   dispone
          l'applicazione  con  modalita'  piu'  gravose   o   applica
          congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. 
              Commi da 4-bis. a 4-quater. (Omissis).».