Art. 2 
 
                       Ammissione alla scuola 
 
  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli  ed  esami
bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del  Ministero
per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo  35,  comma
2, del decreto legislativo n.  368  del  1999.  Al  concorso  possono
partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data  anteriore  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena  di
esclusione,  di   superare   l'esame   di   Stato   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita'  didattiche  delle  scuole.  Nel
bando sono indicati i posti disponibili  presso  ciascuna  scuola,  i
temi di studio sui  quali  sono  predisposti  i  quesiti,  gli  esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in  relazione  a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i  criteri  di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5,  il  calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione  della  prova
d'esame nonche'  le  istruzioni  applicative,  di  carattere  tecnico
informatico, sulle modalita' di somministrazione  dei  quesiti  e  di
correzione degli stessi necessarie a garantirne  l'affidabilita',  la
trasparenza  e  l'uniformita'.  Il  bando  disciplina,  altresi',  le
modalita' relative alla scelta della sede universitaria da parte  del
candidato al fine  della  successiva  iscrizione  in  relazione  alla
posizione nella  graduatoria  nazionale,  in  modo  da  garantire  ai
candidati la  possibilita'  di  concorrere  all'accesso  fino  ad  un
massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione, da indicare  in
ordine di preferenza.  I  candidati  possono  scegliere  fino  ad  un
massimo di due tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area. 
  2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola,  si  svolge  non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 
  3. La domanda per partecipare alla prova  di  selezione,  corredata
della documentazione  prevista  dal  bando,  e'  presentata  per  via
telematica al Ministero nei tempi e con  le  modalita'  previste  nel
bando stesso.  Ciascun  candidato  e'  tenuto  al  versamento  di  un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono  utilizzabili  dal
Ministero a copertura dei costi derivanti  dall'organizzazione  della
procedura concorsuale. 
  4. In relazione al numero di domande pervenute  e  comunque  almeno
venti giorni prima  della  prova  di  esame,  con  provvedimento  del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi,
e l'orario di svolgimento della prova d'esame. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo del  comma  2,  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368  e'  riportato
          nelle note all'articolo 1.