Art. 2 Ammissione alla scuola 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Il bando disciplina, altresi', le modalita' relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilita' di concorrere all'accesso fino ad un massimo di 3 tipologie di scuola di specializzazione, da indicare in ordine di preferenza. I candidati possono scegliere fino ad un massimo di due tipologie di scuola nell'ambito di una stessa area. 2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando. Gli importi derivanti dai suddetti contributi sono utilizzabili dal Ministero a copertura dei costi derivanti dall'organizzazione della procedura concorsuale. 4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi, con relativa assegnazione dei candidati presso le diverse sedi, e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Note all'art. 2: Il testo del comma 2, dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' riportato nelle note all'articolo 1.