Art. 3 Prova d'esame 1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea in medicina e chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso di laurea. La seconda parte comprende 40 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il bando puo' prevedere la fissazione di un punteggio minimo per il superamento della prova d'esame. 2. Ai sensi del articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 368/1999 le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo stesso orario per tutte le tipologie di scuola appartenenti alla medesima area. L'organizzazione delle prove a livello locale compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio. Tenuto anche conto di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo dei contributi di iscrizione versati dai candidati per la partecipazione al concorso, il rimborso agli Atenei delle spese sostenute per le attivita' inerenti lo svolgimento in sede locale delle prove di ammissione e' effettuato in rapporto al numero di candidati assegnati all'Ateneo per lo svolgimento della prova d'esame. 3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione delle prove di esame in sede locale e provvede, altresi', direttamente al supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo 4. 4. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata al Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti al piu' rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 5. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di +2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,60 per ogni risposta errata. 6. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove.
Note all'art. 3: Il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 36, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' riportato nelle note all'articolo 1.