Art. 3 
 
                            Prova d'esame 
 
  1. La prova d'esame si svolge  telematicamente  ed  e'  identica  a
livello nazionale con riferimento a  ciascuna  tipologia  di  scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la  soluzione  di  110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito  con  quattro  possibili
risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte
le tipologie di scuola e  viene  svolta  in  unica  data  e  medesimo
orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70  quesiti
su argomenti  caratterizzanti  il  corso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia ed inerenti la formazione clinica del percorso  di  laurea.
La seconda parte comprende 40 quesiti,  con  particolare  riferimento
alla  valutazione,  nell'ambito  di  scenari  predefiniti,  di   dati
clinici, diagnostici e analitici, di cui 30 quesiti comuni a tutte le
tipologie di scuola appartenenti alla  medesima  area  e  10  quesiti
specifici per ciascuna tipologia di scuola. Il bando  puo'  prevedere
la fissazione di un punteggio minimo per il superamento  della  prova
d'esame. 
  2. Ai sensi del articolo  36,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo n. 368/1999 le prove di ammissione si svolgono a  livello
locale, in una o piu' sedi, nella stessa data ed allo  stesso  orario
per tutte le tipologie di scuola  appartenenti  alla  medesima  area.
L'organizzazione  delle  prove  a   livello   locale   compete   alle
Istituzioni universitarie presenti sul territorio. Tenuto anche conto
di quanto specificato all'articolo 2, comma 3, in ordine all'utilizzo
dei  contributi  di  iscrizione  versati   dai   candidati   per   la
partecipazione al concorso,  il  rimborso  agli  Atenei  delle  spese
sostenute per le attivita' inerenti lo  svolgimento  in  sede  locale
delle prove di ammissione e' effettuato  in  rapporto  al  numero  di
candidati  assegnati  all'Ateneo  per  lo  svolgimento  della   prova
d'esame. 
  3. Il Ministero provvede a coordinare l'organizzazione delle  prove
di esame  in  sede  locale  e  provvede,  altresi',  direttamente  al
supporto organizzativo e tecnico alla Commissione di cui all'articolo
4. 
  4. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata  al
Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti  con  comprovata
competenza in materia,  individuati  nel  rispetto  dei  principi  di
imparzialita', trasparenza e riservatezza, tenuti  al  piu'  rigoroso
rispetto del segreto professionale e d'ufficio. 
  5. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte  della  prova  e
dei 30 quesiti di area della  seconda  parte  della  prova  determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta,  di  0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni  risposta  errata.  La
valutazione dei 10 quesiti di  ciascuna  tipologia  di  scuola  della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di
+2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta  non  data  e  di
-0,60 per ogni risposta errata. 
  6.  Non  sono  ammessi,  durante  la   prova   del   concorso,   la
consultazione di alcun  testo  cartaceo  o  digitale  e  l'uso  o  la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti  elettronici  o
telematici,  pena  l'esclusione  dal  concorso.  E'   assicurata   la
presenza, presso ogni sede in cui si svolge la  prova  di  esame,  di
personale di vigilanza, con il compito di  sorvegliare  sul  corretto
svolgimento delle prove. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo del comma 1, lettera a), dell'articolo 36, del
          citato decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1.