Art. 5 
 
           Valutazione dei titoli di studio e graduatoria 
 
  1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli  fino
a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13  punti  per  il
curriculum degli  studi.  I  punti  che  il  singolo  candidato  puo'
ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli  studi  sono
determinati secondo i seguenti criteri: 
    a) Voto di laurea fino a 2 punti: 
      - Voto 110 e lode = 2 punti 
      - Voto 110 = 1,5 punti 
      - Voto da 108 a 109 = 1 punto 
      - Voto da 105 a 107 = 0,5 punti 
    b) Curriculum fino a 13 punti: 
      b.1) Media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti
- fino a 5 punti. 
    I punti sono attribuiti secondo la seguente scala valutativa: 
      - Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti 
      - Media dei voti ≥ 29 = 4 punti 
      - Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti 
      - Media dei voti ≥ 28 = 2 punti 
      - Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto 
    b.2)  Punti  per  voto  ottenuto  negli  esami  fondamentali  del
percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a
5 punti. 
    I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto  negli  esami
fondamentali del percorso di laurea e negli esami caratterizzanti  la
tipologia di scuola di specializzazione per  la  quale  si  concorre,
individuati,  per  ciascuna  tipologia  di  scuola,  in  numero   non
superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la seguente scala
valutativa: 
      - 1 punto per ogni 30 o 30 e lode 
      - 0,7 punti per ogni 29 
      - 0,5 punti per ogni 28 
      - 0,2 punti per ogni 27 
    b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. 
    I titoli non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia'
in possesso di diploma di specializzazione, ne' ai  concorrenti  gia'
titolari di contratto di specializzazione per un periodo minimo di un
anno. I punti vengono attribuiti come segue: 
      - 1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina  specifica
che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola,  debitamente  documentata  secondo  quanto
indicato nel bando; 
      - 2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
specifica  che  comprenda  i  settori   scientifico-disciplinari   di
riferimento  della  tipologia  di  scuola,  debitamente   documentata
secondo quanto indicato nel bando. 
  2. Il Ministero  redige  una  graduatoria  nazionale  per  ciascuna
tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo
757  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni,  sono
ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in  relazione  al
numero dei posti disponibili, si siano collocati in  posizione  utile
nella  relativa  graduatoria  nazionale  sulla  base  del   punteggio
complessivo riportato. Al fine  di  consentire  la  formazione  e  lo
scorrimento della graduatoria nazionale il candidato,  nella  domanda
di  partecipazione   al   concorso   deve   specificare,   ai   sensi
dell'articolo  2  comma  1,  le  tipologie   di   Scuola   prescelte,
indicandole in ordine di preferenza e deve specificare altresi',  per
ciascuna tipologia prescelta, l'ordine di preferenza della  sede.  Le
graduatorie sono rese pubbliche dal Ministero entro 20  giorni  dallo
svolgimento delle prove. In caso di parita' di punteggio, prevale  il
candidato che ha ottenuto  il  maggior  punteggio  complessivo  nella
prova di esame, quindi  il  candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior
punteggio nella seconda  parte  della  prova  di  esame  relativa  ai
quesiti specifici  di  ciascuna  tipologia  di  scuola,  in  caso  di
ulteriore parita', il candidato con minore eta' anagrafica.  In  caso
di rinuncia, mancata immatricolazione secondo le  modalita'  indicate
dal  bando  o  mancato   superamento   dell'esame   di   abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro  il  termine
fissato per l'inizio delle attivita' didattiche ai sensi del comma 3,
subentra il candidato che segue  nella  graduatoria,  fermo  restando
che, tra i candidati ammessi  alle  scuole  di  specializzazione,  e'
precluso lo scambio di sede. 
  3. Con il decreto ministeriale di  assegnazione  dei  contratti  di
formazione  specialistica  e'  indicata  la  data  di  inizio   delle
attivita' didattiche delle scuole di specializzazione. 
  4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in  aggiunta  ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o  privati,  nel  rispetto
del numero complessivo di posti  per  i  quali  sono  accreditate  le
scuole e  del  fabbisogno  di  specialisti  a  livello  nazionale.  I
contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano  comunicati  al
Ministero prima della pubblicazione del bando per  il  relativo  anno
accademico. I contratti sono  comunque  assegnati  sulla  base  della
graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'  assicurano   il
finanziamento di tali contratti per tutta  la  durata  del  corso  di
specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le  risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  757  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
          militare), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  8  maggio
          2010, n. 106, S.O.: 
              "Art.  757.  Formazione  specialistica  -  1.  Per   le
          esigenze   di   formazione   specialistica   dei    medici,
          nell'ambito dei posti risultanti  dalla  programmazione  di
          cui all' articolo 35, comma 1, del decreto  legislativo  n.
          368 del 1999, e' stabilita, d'intesa con il Ministero della
          difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore
          al 5 per cento per le esigenze di formazione  specialistica
          della sanita' militare. 
              2.  La  ripartizione   tra   le   singole   scuole   di
          specializzazione dei posti riservati, di cui all'  articolo
          35, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 368  del  1999,
          e' effettuata, sentito il Ministero della difesa,  per  gli
          aspetti relativi alla sanita' militare. 
              3.   Al   personale   in    formazione    specialistica
          appartenente ai ruoli della sanita' militare  si  applicano
          le disposizioni di cui al titolo VI del decreto legislativo
          n. 368 del  1999,  eccetto  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 37, 39, 40, comma  2,  e  41,  commi  1  e  2.  Al
          personale di cui al presente comma continua  ad  applicarsi
          la normativa vigente sullo stato giuridico, l'avanzamento e
          il trattamento economico propria del personale militare. Lo
          stesso  personale  e'  tenuto,   ai   sensi   del   decreto
          legislativo n. 368 del  1999,  alla  frequenza  programmata
          delle attivita' didattiche formali e allo svolgimento delle
          attivita'   assistenziali   funzionali   alla   progressiva
          acquisizione  delle  competenze  previste  dall'ordinamento
          didattico  delle   singole   scuole,   e   in   particolare
          all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo  38  del
          decreto legislativo n. 368 del 1999.". 
              Il testo del  comma  3  dell'articolo  35,  del  citato
          decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368  e'  riportato
          nelle note all'articolo 1.