Art. 2 
 
 
     Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 
 
  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni,
di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1. -  1.  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a  suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto,  attribuito
a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali. 
  2.  Il  territorio  nazionale  e'   diviso   nelle   circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai  candidati,  ciascuna  circoscrizione  e'  ripartita  in   collegi
plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione  Estero  e
fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi  alle
liste nel territorio nazionale e'  effettuata  dall'Ufficio  centrale
nazionale,  a  norma  degli  articoli  77  e  83,   con   l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del  primo  turno
di votazione qualora una lista abbia conseguito  un  numero  di  voti
validi pari almeno al 40 per cento del  totale  nazionale,  ovvero  a
seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83». 
  2. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
  «1-bis.   La   circoscrizione   Trentino-Alto   Adige/Südtirol   e'
costituita  in  otto  collegi  uninominali   determinati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante  quota
di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita  con  il  metodo
del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo  VI
del presente testo unico». 
  3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  361
del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3. - 1. L'assegnazione del  numero  dei  seggi  alle  singole
circoscrizioni di cui alla  tabella  A  allegata  al  presente  testo
unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale   della   popolazione,   riportati   dalla   piu'    recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale  di  statistica,  con
decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, da emanare contestualmente al decreto  di  convocazione
dei comizi. 
  2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica  di  cui
al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero  di
seggi  da  attribuire  nei  collegi  plurinominali  sulla  base   dei
risultati  dell'ultimo   censimento   generale   della   popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
nazionale di statistica. 
  3. Salvo quanto disposto  dall'articolo  2,  i  seggi  spettanti  a
ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1  del  presente  articolo
sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali  e'  assegnato  un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove». 
  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, il comma  2  e'  sostituito
dal seguente: 
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista,  da
esprimere su un'unica scheda  recante  il  contrassegno  di  ciascuna
lista  e  il  nominativo  del  candidato  capolista.  Puo'   altresi'
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il  nominativo  del
candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali.  In  caso
di espressione della seconda preferenza, a  pena  di  nullita'  della
medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di  sesso
diverso rispetto al primo». 
  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra'  tenersi
nella seconda  domenica  successiva  a  quella  di  convocazione  dei
comizi». 
  6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale  nella  cui
giurisdizione e' il comune capoluogo  della  regione  e'  costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione  dei
comizi,  l'Ufficio  centrale  circoscrizionale,   composto   da   tre
magistrati, dei quali uno con  funzioni  di  presidente,  scelti  dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale». 
  7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  n.  361  del  1957,  e  successive  modificazioni,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le  seguenti:
«nei collegi plurinominali»; 
  b) dopo le parole: «il Ministero  dell'interno»  sono  inserite  le
seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 13, e»; 
  c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «le liste  medesime  nei  singoli  collegi
plurinominali». 
  8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno  di
cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma  elettorale  nel  quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica.  Restano  ferme  le  prerogative  spettanti  al
Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma,
della Costituzione. 
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati  dai  soggetti
di cui all'articolo 15, primo comma». 
  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive  modificazioni,  le  parole:
«della lista dei candidati» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle
liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione». 
  10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del  1957,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) il primo periodo del comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  «La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione  dei  seggi
nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500  e
da non piu' di 2.000 elettori  iscritti  nelle  liste  elettorali  di
comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di  collegi  compresi
in un  unico  comune,  iscritti  nelle  sezioni  elettorali  di  tali
collegi»; 
  b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione,  e'  composta  da  un
candidato capolista e da un elenco di candidati,  presentati  secondo
un ordine numerico. La lista e' formata da  un  numero  di  candidati
pari almeno alla meta' del numero dei  seggi  assegnati  al  collegio
plurinominale e non  superiore  al  numero  dei  seggi  assegnati  al
collegio plurinominale. A pena  di  inammissibilita',  nel  complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei  due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per  cento,
con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione  interna
delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono  collocati  in
lista  secondo  un  ordine   alternato   di   genere.   A   pena   di
inammissibilita' della lista, nel numero  complessivo  dei  candidati
capolista nei collegi di ciascuna  circoscrizione  non  puo'  esservi
piu'  del  60  per  cento  di  candidati  dello  stesso  sesso,   con
arrotondamento all'unita' piu' prossima»; 
  d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista  e'  allegato
un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due
di sesso femminile». 
  11. All'articolo 19, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957,  e  successive  modificazioni,  il  primo
periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione
nessun  candidato  puo'  essere  incluso   in   liste   con   diversi
contrassegni nello stesso o in  altro  collegio  plurinominale  e  un
candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo  contrassegno,
in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un  massimo
di dieci collegi plurinominali». 
  12. Al primo comma dell'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  1957,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti:  «Le
liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati
nella Tabella A, allegata al presente testo unico,»  sono  sostituite
dalle se-guenti: «del capoluogo della regione». 
  13. All'articolo 21, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  1957,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite  dalle
seguenti:  «delle  liste  di  candidati  nei  collegi   plurinominali
presentate». 
  14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  361  del  1957,  e  successive  modificazioni,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite  prescritto»  fino
alla fine del numero  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «riduce  al
limite  prescritto  le  liste  contenenti  un  numero  di   candidati
superiore  a  quello  stabilito  al  comma  3  dell'articolo  18-bis,
cancellando  gli  ultimi  nomi,  e  dichiara  non  valide  le   liste
contenenti un numero di candidati inferiore  a  quello  stabilito  al
comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i  requisiti
di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»; 
  b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio
centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 19 e comunica eventuali  irregolarita'  agli  Uffici
centrali circoscrizionali, che procedono per le  eventuali  modifiche
nel modo seguente: 
  a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda  alle  liste  dei
candidati i candidati dello stesso  sesso  presenti  nell'elenco  dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
  b) nel caso in cui, procedendo  ai  sensi  della  lettera  a),  non
risultino rispettate le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i  candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei  candidati  supplenti  di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
  6-ter) a seguito di  eventuale  rinuncia  alla  candidatura,  delle
verifiche di cui al  presente  articolo  ai  fini  del  rispetto  dei
criteri  di  cui  all'articolo  18-bis  e  di   ulteriori   verifiche
prescritte  dalla  legge,  procede   all'eventuale   modifica   della
composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali  nel
modo seguente: 
  a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda  alle  liste  dei
candidati i candidati dello stesso  sesso  presenti  nell'elenco  dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; 
  b) nel caso in cui, procedendo  ai  sensi  della  lettera  a),  non
risultino rispettate le  disposizioni  di  cui  all'articolo  18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i  candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei  candidati  supplenti  di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis». 
  15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 2), primo periodo, le parole da:  «alle  coalizioni  e
alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono  sostituite
dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»; 
  b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono
sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati
nell'ordine  numerico  di  cui  all'articolo  18-bis,  comma  3,  sui
manifesti»; 
  c) al numero  4),  le  parole:  «alla  prefettura  capoluogo  della
circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura  del
comune capoluogo di regione»; 
  d) al numero  5),  primo  periodo,  le  parole:  «della  prefettura
capoluogo  della  circoscrizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole:  «dei
comuni della circoscrizione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
comuni inclusi nei collegi plurinominali». 
  16. All'articolo 30, numero 4), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive  modificazioni,  le  parole:
«liste dei candidati  della  circoscrizione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale». 
  17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite  a  cura  del
Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del  modello
descritto nelle tabelle A-bis e  A-ter  allegate  al  presente  testo
unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24,  riproducono
in  fac  simile  i  contrassegni  di  tutte  le  liste   regolarmente
presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sulle schede l'ordine delle liste e'  stabilito  con  sorteggio
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il  diametro  di  centimetri  tre.
Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun  contrassegno
di lista, a sinistra, il cognome e il  nome  del  relativo  candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno  sono
riportate due linee orizzontali per  l'espressione,  rispettivamente,
della prima e della seconda preferenza»; 
  c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica
nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli  i  contrassegni
delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse  al
ballottaggio  e'  stabilito  con  sorteggio  da   effettuare   presso
l'Ufficio centrale nazionale». 
  18. Il primo comma dell'articolo  48  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del  seggio  votano,
previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione  presso  la
quale esercitano il  loro  ufficio,  anche  se  siano  iscritti  come
elettori in altra sezione o in altro comune. I  rappresentanti  delle
liste votano, previa presentazione della  tessera  elettorale,  nella
sezione presso la quale esercitano le  loro  funzioni  purche'  siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati  possono  votare  in
una qualsiasi delle sezioni del  collegio  plurinominale,  dove  sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano,  inoltre,  nella
sezione  presso  la  quale  esercitano  il  loro  ufficio,  anche  se
risultino iscritti come elettori in  altra  sezione  o  in  qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli  ufficiali  e  gli  agenti
della  forza  pubblica  in  servizio  di  ordine   pubblico,   previa
presentazione della tessera elettorale». 
  19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive  modificazioni,  le  parole:
«sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale». 
  20. All'articolo 58, secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del  1957,  e  successive  modificazioni,  il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che  sia
avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla
scheda, un segno, comunque  apposto,  sul  rettangolo  contenente  il
contrassegno della lista prescelta. Puo' anche esprimere  uno  o  due
voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato  prescelto,
o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali». 
  21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente: 
  «Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un  segno  sul  nominativo
del candidato capolista, senza tracciare un  segno  sul  contrassegno
della lista medesima, si  intende  che  abbia  votato  per  la  lista
stessa. 
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a  destra  del
contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno  della  lista
medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 
  3. Se l'elettore esprime  uno  o  due  voti  di  preferenza,  senza
tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si  intende
che abbia votato anche per la lista stessa. 
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una  lista  e
scrive il nominativo di uno o piu' candidati sulle linee  orizzontali
poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre  liste,  il
voto e' nullo. 
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una  lista  e
sul nominativo del candidato capolista di altra  lista,  il  voto  e'
nullo. 
  6.  Ogni  altro  modo  di  espressione  del  voto,  difforme  dalle
disposizioni di cui all'articolo 58, secondo  comma,  e  al  presente
articolo, ne determina la nullita' nel  caso  in  cui  sia  manifesta
l'intenzione di annullare la scheda o  di  rendere  riconoscibile  il
voto». 
  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui  e'  stato
attribuito il voto» sono aggiunte le  seguenti:  «e  il  cognome  del
candidato o dei candidati cui e' attribuita  la  preferenza»  e,  nel
quarto periodo, dopo le parole: «dei voti  di  ciascuna  lista»  sono
aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»; 
  b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista»
sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza». 
  23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti  di  lista»
sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»; 
  b) al secondo comma, dopo le parole: «per le  singole  liste»  sono
inserite le seguenti: «e per i singoli candidati». 
  24. All'articolo 77, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1)  e  2)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1) determina la cifra elettorale di collegio  di  ciascuna  lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale; 
  2) determina  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
lista. Tale cifra e' data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali  di
collegio della lista stessa; 
  3) determina il totale dei voti validi della  circoscrizione.  Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste; 
  4) determina la cifra elettorale individuale di  ciascun  candidato
nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma  dei  voti
validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo  voto
di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio; 
  5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei
candidati  di  ciascuna  lista  sulla  base  delle  rispettive  cifre
individuali. A parita' di  cifre  individuali,  prevale  l'ordine  di
presentazione nella lista; 
  6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui  al  numero  2),
nonche', ai fini di cui all'articolo  83,  comma  1,  numero  3),  il
totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)». 
  25. L'articolo 83 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli  estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali,  facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente: 
  1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.  Tale
cifra e' data dalla somma  delle  cifre  elettorali  circoscrizionali
conseguite  nelle  singole  circoscrizioni  dalle  liste  aventi   il
medesimo contrassegno; 
  2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra  elettorale
nazionale; 
  3) individua quindi le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e  le  liste
rappresentative di minoranze  linguistiche  riconosciute,  presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale  il  cui  statuto
preveda una particolare tutela di tali  minoranze  linguistiche,  che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti  validi  espressi
nella regione medesima; 
  4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di  ciascuna  lista
di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire,  ottenendo
cosi'  il  quoziente  elettorale  nazionale.   Nell'effettuare   tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte  intera  del  quoziente  cosi'  ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I
seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono   rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno  dato
i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle  che  hanno
conseguito la maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a  parita'  di
quest'ultima si procede a sorteggio; 
  5) verifica se la cifra elettorale nazionale  della  lista  con  la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del  numero
2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti  validi
espressi; 
  6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi; 
  7) qualora la verifica  di  cui  al  numero  6)  abbia  dato  esito
positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai  sensi  del  numero
4); 
  8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni  dei
seggi assegnati alle liste di cui al numero  3).  A  tale  fine,  per
ciascuna lista di cui  al  numero  3),  divide  la  cifra  elettorale
circoscrizionale per il  quoziente  elettorale  nazionale,  ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire  nella  circoscrizione
alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla  circoscrizione  e  divide  il
prodotto per la somma di  tutti  gli  indici.  La  parte  intera  dei
quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta  il  numero  dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di  cui  al
numero  3).  I  seggi  che  rimangono  ancora  da   attribuire   sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le  parti  decimali
dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso  di  parita',
alle liste  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede  a  sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda  al  numero  dei
seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso  negativo,  procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il  maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da
parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la  maggiore  cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste,  in  ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla  lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha  ottenuti  con  le  parti
decimali dei  quozienti  di  attribuzione,  secondo  il  loro  ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto  il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei  quozienti  non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali  liste.  Qualora
nella medesima circoscrizione due  o  piu'  liste  abbiano  le  parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e'  attribuito  alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,
in caso di  parita',  a  quella  con  la  maggiore  cifra  elettorale
nazionale. Nel caso in cui non sia  possibile  attribuire  il  seggio
eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto  non  vi  siano
liste deficitarie con parti decimali  di  quozienti  non  utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, ad individuare un'altra  circoscrizione,  fino  a
quando  non  sia  possibile  sottrarre  il  seggio   eccedentario   e
attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. 
  Nel caso in cui non sia possibile fare  riferimento  alla  medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino  a  concorrenza  dei  seggi  ancora  da   cedere,   alla   lista
eccedentaria vengono sottratti i  seggi  nelle  circoscrizioni  nelle
quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del  quoziente
di attribuzione,  e  alla  lista  deficitaria  sono  conseguentemente
attribuiti seggi nelle altre  circoscrizioni  nelle  quali  abbia  le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 
  2. Qualora la verifica di cui al comma 1,  numero  6),  abbia  dato
esito  negativo,  alla  lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale  viene  ulteriormente  attribuito   il   numero
aggiuntivo di seggi necessario  per  raggiungere  il  totale  di  340
seggi, fermo restando quanto stabilito  al  comma  6.  In  tale  caso
l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla  suddetta
lista. L'Ufficio divide quindi la cifra  elettorale  nazionale  della
lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il  quoziente
elettorale nazionale di maggioranza. 
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente  i  restanti
seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale  dei  seggi
assegnati alla lista con la maggiore cifra  elettorale  nazionale  ai
sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A
questo fine divide il totale delle loro  cifre  elettorali  nazionali
per tale numero,  ottenendo  il  quoziente  elettorale  nazionale  di
minoranza;   nell'effettuare   tale   divisione   non   tiene   conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi  la  cifra
elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera  del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da  assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono  ancora  da  attribuire  sono
rispettivamente assegnati alle  liste  per  le  quali  queste  ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti e,  in  caso  di  parita'  di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore  cifra  elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 
  4. Ai fini della distribuzione  nelle  singole  circoscrizioni  dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2  e
3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in
luogo del  quoziente  elettorale  nazionale,  utilizza  il  quoziente
elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2  per  la  lista
che ha ottenuto il maggior numero  di  voti  validi  e  il  quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al  comma  3  per  le  altre
liste. 
  5. Qualora la verifica di cui al comma 1,  numero  5),  abbia  dato
esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra  le  liste
che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre  elettorali
nazionali e che abbiano i requisiti di cui al  comma  1,  numero  3).
Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al  turno
di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi  a
ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le  altre  liste  di
cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma  3.  L'Ufficio  procede
quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. 
  6.   I   voti   espressi   nelle    circoscrizioni    Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per  la
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste  ai  fini
del raggiungimento delle soglie di cui al comma  1,  numero  3);  per
l'individuazione della  lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale  nazionale  ovvero  delle  liste   ammesse   all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di  cui  al
comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione  dei  seggi
assegnati nella restante parte del territorio nazionale. 
  7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 
  8. Di tutte le operazioni  dell'Ufficio  centrale  nazionale  viene
redatto, in duplice esemplare,  apposito  verbale:  un  esemplare  e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la  quale
ne rilascia ricevuta; un altro  esemplare  e'  depositato  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione. 
  Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute  da
parte  dell'Ufficio  centrale  nazionale  le  comunicazioni  di   cui
all'articolo  83,  comma  7,  procede  all'attribuzione  nei  singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste: 
  1)  qualora  i  seggi  siano  stati  assegnati   alle   liste   con
attribuzione del premio  di  maggioranza,  determina  ai  fini  della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista  di
maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide  il  totale
delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza  e
del  gruppo  di  liste  di  minoranza  per  il   totale   dei   seggi
rispettivamente loro assegnati nella  circoscrizione  e  trascura  la
parte frazionaria del risultato; 
  2) nel caso in cui sia stato assegnato il  premio  di  maggioranza,
divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della
lista  maggioritaria  per  il  quoziente  elettorale  di  maggioranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo
ai  seggi  da  attribuire  nel  collegio  plurinominale  alla   lista
maggioritaria. Analogamente, per le altre liste  cui  spettano  seggi
nella circoscrizione, divide il  totale  delle  cifre  elettorali  di
collegio per il quoziente  elettorale  di  minoranza  determinato  ai
sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo  ai  seggi  da
attribuire nel collegio al gruppo  di  liste  di  minoranza.  Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per  il  numero  dei  seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti  gli
indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi'  ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista
di maggioranza e al  gruppo  di  liste  di  minoranza.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione  siano  maggiori  e,  in
caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore  cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede  a
sorteggio; 
  3)  successivamente  l'Ufficio  accerta  se  il  numero  dei  seggi
assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al  gruppo  di
liste di minoranza corrisponda al numero dei  seggi  complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso  negativo,  alla
lista di maggioranza o al gruppo di  liste  di  minoranza  che  abbia
seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi  stessi
sono  stati  ottenuti  con  le  parti  decimali  dei   quozienti   di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente,  e  li  assegna,  nei
medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di  liste  di
minoranza deficitario; 
  4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione  nei  singoli  collegi
dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste  di  minoranza.  A
tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste  di
minoranza dividendo il totale  delle  cifre  elettorali  di  collegio
delle liste  che  compongono  il  gruppo  per  il  numero  dei  seggi
assegnati  al  gruppo  stesso  nel  collegio.  Nell'effettuare   tale
divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale  parte  frazionaria  del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di  ciascuna
lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera  del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono  ancora  da  attribuire  sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle  parti
decimali dei quozienti cosi'  ottenuti;  in  caso  di  parita',  sono
attribuiti   alle   liste   con   la   maggiore   cifra    elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a  sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero  di  seggi  ad
essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale.
In caso negativo, determina la lista che  ha  il  maggior  numero  di
seggi eccedentari e, a parita' di questi, la lista che tra queste  ha
ottenuto il seggio eccedentario con  la  minore  parte  decimale  del
quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in  cui
e' stato ottenuto con la  minore  parte  decimale  dei  quozienti  di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che  ha  il  maggior
numero di seggi deficitari e, a parita' di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che  non  ha  dato
luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione, tali operazioni  sino  alla  assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie; 
  5) qualora l'Ufficio centrale nazionale  abbia  assegnato  i  seggi
alle liste senza  attribuire  il  premio  di  maggioranza,  l'Ufficio
centrale circoscrizionale  procede  all'attribuzione  dei  seggi  nei
collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista,  con
le medesime modalita' stabilite al numero 4) per  l'attribuzione  dei
seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza. 
  2. Di tutte le operazioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale:  un  esemplare
e' rimesso alla Segreteria generale della  Camera  dei  deputati,  la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e'  depositato  presso
la cancelleria della Corte di cassazione». 
  26. L'articolo 84 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 84. - 1. Al termine  delle  operazioni  di  cui  all'articolo
83-bis,  l'Ufficio  centrale  circoscrizionale  proclama  eletti   in
ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai  quali  ciascuna  lista  ha
diritto, i candidati compresi nella lista  medesima,  a  partire  dal
candidato capolista  e  successivamente  in  ragione  del  numero  di
preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. 
  2. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati in un collegio plurinominale e non  sia  quindi  possibile
attribuire  tutti  i  seggi  ad  essa  spettanti  in  quel  collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista  negli
altri collegi plurinominali della stessa  circoscrizione  in  cui  la
stessa lista abbia la  maggiore  parte  decimale  del  quoziente  non
utilizzata, a partire dal candidato capolista  e  successivamente  in
ragione del numero di preferenze ottenute da  ciascun  candidato,  in
ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione  residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli
altri collegi plurinominali della stessa  circoscrizione  in  cui  la
stessa lista abbia la maggiore  parte  decimale  del  quoziente  gia'
utilizzata, a partire dal candidato capolista  e  successivamente  in
ragione del numero di preferenze ottenute da  ciascun  candidato,  in
ordine decrescente. 
  3. Qualora,  al  termine  delle  operazioni  di  cui  al  comma  2,
residuino ancora seggi da assegnare alla  lista,  l'Ufficio  centrale
nazionale,  previa  apposita  comunicazione   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la  lista  abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e  procede  a
sua   volta   ad   apposita   comunicazione   all'Ufficio    centrale
circoscrizionale  competente.  L'Ufficio  centrale   circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. 
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso  di
parita' della parte  decimale  del  quoziente,  si  procede  mediante
sorteggio. 
  5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale invia attestato ai  deputati  proclamati  e  ne  da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei  deputati
nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo,  che
la portano a conoscenza del pubblico». 
  27. All'articolo 85, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive  modificazioni,  la  parola:
«circoscrizioni»   e'    sostituita    dalle    seguenti:    «collegi
plurinominali» e la  parola:  «circoscrizione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «collegio plurinominale». 
  28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche
sopravvenuta,  e'  attribuito,  nell'ambito  del  medesimo   collegio
plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il  maggior
numero di preferenze»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3.  Nel  caso  in  cui  rimanga  vacante  un  seggio  dei  collegi
uninominali  delle  circoscrizioni  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e
Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive. 
  3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio  attribuito  nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale,
il seggio e' attribuito, nell'ambito della  medesima  circoscrizione,
al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista». 
  29. La rubrica del titolo  VI  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  361  del   1957   e'   sostituita   dalla   seguente:
«Disposizioni speciali per  le  circoscrizioni  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol». 
  30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
  «1-bis) i voti espressi nel  collegio  della  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste  sono  computati  dall'Ufficio   centrale   nazionale   nella
determinazione della cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista
quando  questa  concorre  alla  determinazione  del  numero  di  voti
considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione  della  lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore   cifra
elettorale nazionale. Dei voti  espressi  nel  collegio  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai  fini  dell'attribuzione
dei seggi  nelle  altre  circoscrizioni.  Il  seggio  attribuito  nel
collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato  nel  numero
dei seggi ottenuti dalla lista che  ha  ottenuto  la  maggiore  cifra
elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale  e'
contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella  lista  o  quando
tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»; 
  b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
  «2-bis) le liste di cui all'articolo 14  presentano  candidati,  ad
esse collegati, nel collegio uninominale.  Alla  presentazione  delle
candidature  nel  collegio  uninominale  della  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  93-bis,
comma 3, primo, secondo,  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  periodo,
nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»; 
  c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
  «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del  Ministero
dell'interno, secondo  il  modello  stabilito  dall'articolo  93-ter,
comma 1»; 
  d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: 
  «L'elettore esprime un voto unico, tracciando un  unico  segno  sul
contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore  della
lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio
uninominale e' espresso anche in favore del  candidato  nel  collegio
uninominale. Il  voto  espresso  contrassegnando  il  nominativo  del
candidato nel collegio uninominale  e'  un  voto  espresso  anche  in
favore della lista cui questi e' collegato  quando  il  candidato  e'
collegato ad una sola lista.  Il  voto  espresso  contrassegnando  il
nominativo del candidato nel collegio uninominale  collegato  a  piu'
liste e' voto valido in favore  del  candidato  medesimo  ma  non  e'
attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato». 
  31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole: «Ufficio  centrale  elettorale»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»; 
  b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza  del
cancelliere, alle seguenti operazioni: 
  a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni; 
  b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e,  correlativamente,  i
voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come  risultano  dai
verbali; 
  c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel  collegio
uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi  ottenuti
dalla lista o  dalle  liste  cui  questi  e'  collegato  e  dei  voti
attribuiti al candidato ai sensi  dell'articolo  92,  secondo  comma,
ultimo periodo. Determina la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di
ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti  dalla  stessa  nelle  singole  sezioni  elettorali  della
circoscrizione.   L'Ufficio   centrale   circoscrizionale    comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del  verbale,  il
nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o  delle
liste alle quali e' collegato, il totale dei voti  validi  conseguiti
da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti  validi
nel collegio  nonche'  i  seggi  provvisoriamente  assegnati  con  le
modalita' di cui all'articolo 93-quater,  comma  6,  secondo,  terzo,
quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima
con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio  nazionale
»; 
  c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:  «,
anche se non collegato ad una lista ammessa  ai  sensi  dell'articolo
83, comma 1, numero 3)». 
  32. Nel titolo VI del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste
proporzionali della circoscrizione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e'
disciplinata dalle disposizioni dei precedenti  articoli,  in  quanto
applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui  al  presente
titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali  sono  eletti
con  metodo  maggioritario;  i  seggi   da   assegnare   con   metodo
proporzionale sono attribuiti con le modalita'  di  cui  all'articolo
93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti  espressi  nella  circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol  sono  computati  dall'Ufficio  centrale
nazionale nella determinazione della cifra  elettorale  nazionale  di
ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del  numero
di voti considerato come soglia  di  accesso  alla  ripartizione  dei
seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto  la  maggiore
cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale  nazionale  non  tiene
conto della  quota  parte  dei  voti  espressi  nella  circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di  calcolo  effettuate
per l'attribuzione dei seggi  nelle  altre  circoscrizioni.  I  seggi
attribuiti nella  circoscrizione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  sono
computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che  ha  ottenuto
la maggiore cifra  elettorale  nazionale,  quando  il  candidato  nel
collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno  di
quella lista ovvero quando tale lista e'  collegata  in  un  collegio
uninominale ad un candidato proclamato eletto. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e'  determinato  il  numero
dei seggi spettanti alla  regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  non
assegnati nei collegi uninominali. 
  3. La presentazione delle candidature nei  collegi  uninominali  e'
fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o  piu'  liste
di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma  7  del
presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura.   La   dichiarazione   di   collegamento   deve   essere
accompagnata dall'accettazione scritta  del  rappresentante,  di  cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della  lista  a
cui il candidato nel collegio uninominale si collega,  attestante  la
conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda
elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati  dal
contrassegno presentato ai sensi dell'articolo  14  dalla  lista  cui
egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con  piu'  liste,  il
nome ed il cognome del candidato sono accompagnati  dal  contrassegno
di ciascuna delle liste cui  egli  e'  collegato.  Il  candidato  nel
collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento,  il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e  il  suo
cognome sulla scheda elettorale. Qualora  piu'  liste  dichiarino  di
presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi  uninominali
le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che  nella  scheda
elettorale accompagnano il nome ed il cognome del  candidato.  Nessun
candidato puo' accettare  la  candidatura  in  piu'  di  un  collegio
uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale.  La  candidatura
della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu'  di
una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura  in  una
lista circoscrizionale  di  un  candidato  presente  in  un  collegio
uninominale. 
  4.  Per  ogni  candidato  nei  collegi  uninominali  devono  essere
indicati il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il  contrassegno
o  i  contrassegni,  tra  quelli  depositati  presso   il   Ministero
dell'interno, con cui  si  intende  contraddistinguerlo,  nonche'  la
lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui
all'articolo  93-ter,  comma  2.  Ciascun  candidato   nel   collegio
uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di  una  lista  o  di
piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale. Per le donne candidate puo' essere  indicato  il  solo
cognome  o  puo'  essere  aggiunto  il   cognome   del   marito.   La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi  uninominali
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti. 
  5. La dichiarazione di  presentazione  dei  singoli  candidati  nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e  da
non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di  comuni
compresi nel collegio o, in caso di  collegi  compresi  in  un  unico
comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle  sottoscrizioni  e'  ridotto
alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate  da  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.  53,  e
successive modificazioni. 
  6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di  cui
all'articolo 14 della legge  21  marzo  1990,  n.  53,  e  successive
modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero  l'autenticazione
della firma  deve  essere  richiesta  ad  un  ufficio  diplomatico  o
consolare. L'accettazione della candidatura deve essere  accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegi ne' in altra circoscrizione. 
  7. I  partiti  o  i  gruppi  politici  organizzati,  che  intendono
presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei
seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una  candidatura
in uno o piu' collegi uninominali. All'atto della presentazione della
lista  i  presentatori  indicano  il  contrassegno  della  lista,  la
denominazione del partito o del gruppo politico  organizzato  che  la
presenta,  nonche'  il  contrassegno  ovvero  i  contrassegni   delle
candidature uninominali cui la lista e' collegata. Nessuna lista puo'
essere collegata a piu' di  una  candidatura  nel  medesimo  collegio
uninominale.  La   dichiarazione   di   presentazione   delle   liste
circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non  piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi
nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere  un  numero  di
candidati non inferiore a due terzi e non  superiore  al  numero  dei
seggi di cui al comma 2. In caso di  scioglimento  della  Camera  dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi  giorni,  il
numero delle sottoscrizioni della lista e' ridotto della meta'. 
  8.  La  presentazione  delle   liste   circoscrizionali   e   delle
candidature  nei  collegi  uninominali   e'   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 20 presso  la  cancelleria  della  Corte  d'appello  di
Trento. 
  Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la  scheda  per
la  votazione  reca  in  un  riquadro  il  contrassegno  della  lista
circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome  del
rispettivo candidato nel collegio uninominale. I  contrassegni  delle
liste  circoscrizionali  e  i  relativi  riquadri   sono   posti   in
successione dall'alto  in  basso  e  da  sinistra  a  destra  secondo
l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo  24.  Qualora
piu' liste  circoscrizionali  abbiano  dichiarato  di  collegarsi  al
medesimo   candidato   nel   collegio   uninominale,   i   rispettivi
contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro,
in  successione  dall'alto  in  basso  secondo  l'ordine  del  citato
sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro,  in  posizione
intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e  il  nome  del
candidato a queste collegato. 
  2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno  sul
contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso
in favore della lista ovvero di una delle liste cui e'  collegato  il
candidato nel collegio uninominale e' espresso anche  in  favore  del
candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso  contrassegnando
il nominativo del candidato  nel  collegio  uninominale  e'  un  voto
espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato,  quando
il candidato e' collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto
espresso contrassegnando il nominativo  del  candidato  nel  collegio
uninominale collegato a piu' liste circoscrizionali e' voto valido in
favore del candidato medesimo ma non e' attribuito  ad  alcuna  delle
liste cui questi e' collegato. 
  3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima  con  la  quale  la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. 
  Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale  circoscrizionale  procede,
con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: 
  a) effettua lo spoglio delle  schede  eventualmente  inviate  dalle
sezioni; 
  b) somma  i  voti  ottenuti  da  ciascun  candidato  nelle  singole
sezioni, come risultano dai verbali; 
  c) determina  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle
modalita'  di  cui  all'articolo  93-ter,  comma   2,   nei   collegi
uninominali  dai  candidati  collegati  con   la   lista   ai   sensi
dell'articolo 93-bis; 
  d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel
collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti  validi
ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato
e dei voti validi a lui attribuiti  ai  sensi  dell'articolo  93-ter,
comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito  ad  alcuna
delle liste a lui collegate. 
  2.  Il  presidente  dell'Ufficio  centrale   circoscrizionale,   in
conformita' ai  risultati  accertati,  proclama  eletto  per  ciascun
collegio il candidato che ha ottenuto la  maggiore  cifra  elettorale
individuale, anche se non collegato ad una  lista  ammessa  ai  sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti,  e'
proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 
  3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo  83,  comma  1,
numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale  comunica  all'Ufficio
centrale nazionale,  a  mezzo  di  estratto  del  verbale,  la  cifra
elettorale di ciascuna lista circoscrizionale,  il  totale  dei  voti
validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati,
il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai
sensi del comma 2. 
  4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con  metodo  proporzionale
e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le
determinazioni  assunte  dall'Ufficio  centrale  nazionale  ai  sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero  comma  2,  o  ancora  a
seguito dello svolgimento del ballottaggio. 
  5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste  ammesse
la cifra elettorale con la quale essa  concorre  all'assegnazione  di
quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei  voti  validi  ad  essa
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c),  detratto,  per  ciascun
collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma  2  un
candidato collegato alla medesima lista, un numero  di  voti  pari  a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per  numero
di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25  per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche'
tale cifra  non  risulti  superiore  alla  percentuale  ottenuta  dal
candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia  collegato  a  piu'
liste di  candidati,  la  detrazione  avviene  pro  quota  in  misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da  ciascuna  delle  liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio. 
  6. Qualora l'Ufficio centrale  nazionale  determini  l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  numero  7),  l'Ufficio
centrale circoscrizionale,  ricevutane  comunicazione,  procede  alla
ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di  cui  all'articolo
83, comma 1, numero 3). A tale fine,  per  ciascuna  di  tali  liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi  del
comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla  concorrenza
del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti  cosi'
ottenuti, i piu' alti in  numero  eguale  ai  deputati  da  eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi  sono  assegnati
alle  liste  in  corrispondenza  ai  quozienti  compresi  in   questa
graduatoria. A parita' di quoziente, il  seggio  e'  attribuito  alla
lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.  Se  ad  una  lista
spettano piu'  seggi  di  quanti  sono  i  suoi  candidati,  i  seggi
eccedenti sono distribuiti  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale  proclama  eletti,  in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i  candidati  della
lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. 
  7. Qualora l'Ufficio centrale  nazionale  determini  l'attribuzione
dei seggi ai sensi  dell'articolo  83,  comma  2,  ovvero  a  seguito
dell'esito del  ballottaggio,  l'Ufficio  centrale  circoscrizionale,
ricevutane  comunicazione,  assegna  due  terzi  dei  seggi  di   cui
all'articolo 93-bis,  comma  2,  alla  lista  che  ha  conseguito  la
maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha  ottenuto  il  maggior
numero di voti nel turno di ballottaggio, e  i  seggi  restanti  alle
altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le  modalita'  di
cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse.  L'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della  lista  medesima  secondo
l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla  lista  che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale  sono  computati
nel  numero  dei  seggi  ottenuti  dalla  medesima  lista  a  livello
nazionale». 
  33.  La  tabella  A,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita  dalla  tabella  A  di  cui
all'Allegato 1 alla presente legge. 
  34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis
e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge. 
  35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le
elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. 
  36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore
della presente legge, le  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  primo
periodo,  dell'articolo  18-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si  applicano
anche  ai  partiti  o  ai  gruppi  politici  costituiti   in   gruppo
parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014. 
  37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis.  -  1.  Possono  votare  per   corrispondenza   nella
circoscrizione   Estero,   previa   opzione   valida   per   un'unica
consultazione elettorale, i cittadini italiani  che,  per  motivi  di
lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo  di  almeno
tre mesi nel quale ricade  la  data  di  svolgimento  della  medesima
consultazione  elettorale,  in  un  Paese  estero  in  cui  non  sono
anagraficamente residenti ai sensi della legge 27  ottobre  1988,  n.
470. Con le stesse modalita' possono votare  i  familiari  conviventi
con i cittadini di cui al primo periodo. 
  2.  L'opzione  di  cui  al  comma  1,  redatta  su  carta   libera,
sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di  valido  documento
di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro
i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del  decreto  di
convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e' revocabile  entro
il medesimo termine ed e' valida  per  un'unica  consultazione.  Essa
deve  contenere  l'indirizzo  postale  al  quale  inviare  il   plico
elettorale e una dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti
di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46  e  47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. L'elettore residente  all'estero  deve  contestualmente
revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1. 
  3. Ricevuta la comunicazione di opzione  di  cui  al  comma  2,  il
comune trasmette  immediatamente  in  via  informatica  al  Ministero
dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero  degli  elettori
che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1,  annotandola  sulle
liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data  di
svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno
comunica l'elenco dei suddetti elettori  al  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale per la  trasmissione  agli
uffici consolari  competenti,  che  inseriscono  i  nominativi  degli
elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio  del
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le  modalita'
previste dalla presente legge. 
  4. Le schede votate per corrispondenza dagli  elettori  di  cui  al
presente articolo  sono  scrutinate  congiuntamente  a  quelle  degli
elettori di cui all'articolo 1, comma 2. 
  5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia temporaneamente  all'estero  nello  svolgimento  di  missioni
internazionali, sono definite, in  considerazione  delle  particolari
situazioni locali e di intesa tra  il  Ministero  della  difesa  e  i
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative  di  formazione  dei
plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi
a cura del Ministero della difesa. Tali intese  regolano  l'esercizio
del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel
caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis. 
  6. Nel caso previsto dall'articolo  20,  comma  1-bis,  gli  uffici
consolari consentono  l'esercizio  del  voto  agli  elettori  di  cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988,  n.
470, con modalita' definite d'intesa tra il  Ministero  degli  affari
esteri  e  della   cooperazione   internazionale   e   il   Ministero
dell'interno»; 
  b) all'articolo 12: 
  1) al comma 3, le parole: «che non hanno  esercitato  l'opzione  di
cui  all'articolo  1,  comma  3,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»; 
  2)  al  comma  5,  le  parole:  «,  all'elettore  che  si  presenti
personalmente,» sono soppresse; 
  3) al comma 7, le parole:  «alla  comunicazione  del  numero  degli
elettori della circoscrizione  consolare  che  non  hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo  1,  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «agli  elenchi  degli  elettori  ammessi   al   voto   per
corrispondenza ai sensi della presente legge»; 
  c) all'articolo 13, comma 1, le parole: 
  «residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione  di  cui
all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi  al
voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»; 
  d) all'articolo 14, comma 2, le  parole:  «dell'elenco  di  cui  al
comma 1 dell'articolo  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli
elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»; 
  e) l'articolo 19 e' abrogato; 
  f) all'articolo 20: 
  1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dal  comma  5  dell'articolo
4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con  cui
l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli  Stati
nei quali la situazione politica o  sociale  non  garantisce  neanche
temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga
in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto  di  lavoro  e  per  i
diritti individuali degli elettori e degli altri  cittadini  italiani
in  conseguenza  della  loro  partecipazione  a  tutte  le  attivita'
previste dalla presente legge»; 
  2) al comma 2,  le  parole  da:  «in  cui  non  vi  sono»  fino  a:
«all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 1-bis». 
  38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2
aprile 2003, n. 104. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo
          1957, n. 361, reca  «Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati». 
              Il testo dell'art. 2 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
          che e' circoscrizione elettorale, e' regolata  dalle  norme
          contenute nel titolo VI del presente testo unico. 
              1-bis. La circoscrizione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol
          e' costituita in otto collegi  uninominali  determinati  ai
          sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto  1993,  n.  277.  La
          restante quota di seggi spettante  alla  circoscrizione  e'
          attribuita  con  il  metodo  del  recupero   proporzionale,
          secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo
          unico.». 
              Il testo dell'art. 4 del citato decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un  diritto
          di tutti i cittadini, il cui libero esercizio  deve  essere
          garantito e promosso dalla Repubblica. 
              2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della
          lista,  da  esprimere  su  un'unica   scheda   recante   il
          contrassegno  di  ciascuna  lista  e  il   nominativo   del
          candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti
          di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o  dei
          candidati nelle apposite  linee  orizzontali.  In  caso  di
          espressione della seconda preferenza, a  pena  di  nullita'
          della medesima preferenza,  l'elettore  deve  scegliere  un
          candidato di sesso diverso rispetto al primo.». 
              Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 11. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26,  art.  9). -  I
          comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri. 
              Lo stesso decreto fissa il giorno della prima  riunione
          della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione. 
              Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  non
          oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione. 
              I Sindaci di tutti  i  Comuni  della  Repubblica  danno
          notizia al pubblico del decreto di convocazione dei  comizi
          con speciali avvisi. 
              Il  decreto  stabilisce  che  l'eventuale  ballottaggio
          dovra' tenersi nella seconda domenica successiva  a  quella
          di convocazione dei comizi.». 
              Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 14. (T.U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  art.  16,
          comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti
          o i gruppi politici organizzati, che  intendono  presentare
          liste  di  candidati  nei  collegi  plurinominali,  debbono
          depositare presso  il  Ministero  dell'interno  il  proprio
          statuto di cui all'art. 3  del  decreto-legge  28  dicembre
          2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio  2014,  n.  13,  e  il  contrassegno   col   quale
          dichiarano di  voler  distinguere  le  liste  medesime  nei
          singoli collegi plurinominali. All'atto  del  deposito  del
          contrassegno deve  essere  indicata  la  denominazione  del
          partito o del gruppo politico organizzato. 
              I partiti che notoriamente fanno uso di un  determinato
          simbolo sono tenuti a  presentare  le  loro  liste  con  un
          contrassegno che riproduca tale simbolo. 
              Non  e'  ammessa  la  presentazione   di   contrassegni
          identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
          ovvero  con  quelli  riproducenti   simboli,   elementi   e
          diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente  da
          altri partiti. 
              Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
          confondibilita',     congiuntamente     od     isolatamente
          considerati,  oltre   alla   rappresentazione   grafica   e
          cromatica generale, i simboli riprodotti,  i  singoli  dati
          grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole  o  le
          effigi  costituenti  elementi   di   qualificazione   degli
          orientamenti o finalita' politiche connesse  al  partito  o
          alla forza politica di  riferimento  anche  se  in  diversa
          composizione o rappresentazione grafica. 
              Non  e'  ammessa,   altresi',   la   presentazione   di
          contrassegni effettuata con il solo  scopo  di  precluderne
          surrettiziamente   l'uso   ad   altri   soggetti   politici
          interessati a farvi ricorso. 
              Non e' ammessa inoltre la  presentazione  da  parte  di
          altri   partiti   o   gruppi   politici   di   contrassegni
          riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
          per essere usati tradizionalmente da  partiti  presenti  in
          Parlamento possono trarre in errore l'elettore. 
              Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
          riproducenti immagini o soggetti religiosi.». 
              Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 17. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493,  art.  9).  -
          All'atto del deposito del contrassegno presso il  Ministero
          dell'interno  i  partiti  o  gruppi  politici   organizzati
          debbono   presentare   la   designazione,   per    ciascuna
          circoscrizione, di un rappresentante  effettivo  e  di  uno
          supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
          il    deposito,    al    rispettivo    Ufficio     centrale
          circoscrizionale  delle  liste  di  candidati  nei  collegi
          plurinominali   della   circoscrizione   e   dei   relativi
          documenti. La designazione e'  fatta  con  un  unico  atto,
          autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
          ciascun Ufficio centrale circoscrizionale  le  designazioni
          suddette entro  il  36°  giorno  antecedente  quello  della
          votazione. 
              Con le stesse modalita' possono essere indicati,  entro
          il 33° giorno antecedente  quello  della  votazione,  altri
          rappresentanti supplenti, in numero non  superiore  a  due,
          incaricati di effettuare il deposito di cui  al  precedente
          comma, qualora i rappresentanti  precedentemente  designati
          siano  entrambi  impediti   di   provvedervi,   per   fatto
          sopravvenuto. Il Ministero dell'interno  ne  da'  immediata
          comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui  la
          nuova designazione si riferisce.». 
              Il  testo  dell'art.  18-bis  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 18-bis. 1.  La  presentazione  delle  liste  di
          candidati  per  l'attribuzione  dei   seggi   nei   collegi
          plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da
          non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste  elettorali
          di comuni compresi nei  medesimi  collegi  o,  in  caso  di
          collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
          elettorali di tali collegi. In caso di  scioglimento  della
          Camera dei deputati che ne anticipi la  scadenza  di  oltre
          centoventi  giorni,  il  numero  delle  sottoscrizioni   e'
          ridotto  alla  meta'.  Le  sottoscrizioni   devono   essere
          autenticate da uno dei soggetti di cui all' art.  14  della
          legge 21 marzo 1990, n.  53.  La  candidatura  deve  essere
          accettata con dichiarazione firmata ed  autenticata  da  un
          sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art.
          14 della legge 21  marzo  1990,  n.  53.  Per  i  cittadini
          residenti  all'estero  l'autenticazione  della  firma  deve
          essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 
              2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti  o
          gruppi  politici  costituiti  in  gruppo  parlamentare   in
          entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
          momento della convocazione dei comizi.  In  tali  casi,  la
          presentazione della  lista  deve  essere  sottoscritta  dal
          presidente o dal segretario del partito o  gruppo  politico
          ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17,  primo
          comma. Il Ministero dell'interno provvede  a  comunicare  a
          ciascun  Ufficio   elettorale   circoscrizionale   che   la
          designazione dei rappresentanti comprende anche il  mandato
          di sottoscrivere la dichiarazione  di  presentazione  delle
          liste. La firma del sottoscrittore deve essere  autenticata
          da un notaio o da  un  cancelliere  di  tribunale.  Nessuna
          sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi
          politici  rappresentativi  di  minoranze  linguistiche  che
          abbiano conseguito almeno  un  seggio  in  occasione  delle
          ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il  Senato
          della Repubblica. 
              3.  Ogni  lista,  all'atto  della   presentazione,   e'
          composta da un  candidato  capolista  e  da  un  elenco  di
          candidati, presentati secondo un ordine numerico. La  lista
          e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta'
          del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale  e
          non superiore al numero dei  seggi  assegnati  al  collegio
          plurinominale. A pena di  inammissibilita',  nel  complesso
          delle  candidature  circoscrizionali  di   ciascuna   lista
          nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
          superiore al 50 per cento,  con  arrotondamento  all'unita'
          superiore, e nella  successione  interna  delle  liste  nei
          collegi plurinominali i candidati sono collocati  in  lista
          secondo  un  ordine  alternato  di  genere.   A   pena   di
          inammissibilita' della lista, nel  numero  complessivo  dei
          candidati capolista nei collegi di ciascuna  circoscrizione
          non puo' esservi piu' del 60 per cento di  candidati  dello
          stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. 
              3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
          allegato un elenco di quattro candidati supplenti,  due  di
          sesso maschile e due di sesso femminile.». 
              Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 19. 1. A pena di nullita' dell'elezione  nessun
          candidato  puo'  essere  incluso  in  liste   con   diversi
          contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale
          e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo
          contrassegno,  in  una  o  piu'  circoscrizioni,  solo   se
          capolista  e  fino  ad  un   massimo   di   dieci   collegi
          plurinominali. A pena  di  nullita'  dell'elezione,  nessun
          candidato puo' accettare la  candidatura  contestuale  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.». 
              Il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 20. (T.U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  art.  12,
          comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956,  n.
          493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n.
          1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei  candidati  nei  collegi
          plurinominali  devono  essere  presentate,   per   ciascuna
          Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di  appello  o
          del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8  del
          35° giorno alle ore 20 del 34°  giorno  antecedenti  quello
          della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto,  la
          Cancelleria della Corte di appello o del  Tribunale  rimane
          aperta quotidianamente, compresi i  giorni  festivi,  dalle
          ore 8 alle ore 20. 
              Insieme  con  le  liste  dei  candidati  devono  essere
          presentati gli atti di accettazione  delle  candidature,  i
          certificati  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali   dei
          candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista
          dei  candidati  firmata,  anche  in  atti   separati,   dal
          prescritto numero di elettori. 
              Tale   dichiarazione   deve   essere   corredata    dei
          certificati, anche  collettivi,  dei  Sindaci  dei  singoli
          Comuni, ai quali  appartengono  i  sottoscrittori,  che  ne
          attestino  l'iscrizione  nelle   liste   elettorali   della
          circoscrizione. 
              I  Sindaci  devono,  nel   termine   improrogabile   di
          ventiquattro   ore   dalla   richiesta,   rilasciare   tali
          certificati. 
              La firma  degli  elettori  deve  avvenire  su  appositi
          moduli  riportanti  il  contrassegno  di  lista,  il  nome,
          cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche'  il
          nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
          deve essere autenticata da uno dei  soggetti  di  cui  all'
          art. 14 della legge 21  marzo  1990,  n.  53;  deve  essere
          indicato il comune nelle cui liste l'elettore  dichiara  di
          essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o
          al  cancelliere   l'onorario   di   lire   100   per   ogni
          sottoscrizione autenticata. 
              Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
          candidati. 
              Nella dichiarazione di presentazione  della  lista  dei
          candidati deve essere specificato  con  quale  contrassegno
          depositato  presso  il  Ministero  dell'interno  la   lista
          intenda distinguersi. 
              La  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei
          candidati deve contenere, infine,  la  indicazione  di  due
          delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati  a  fare
          le designazioni previste dall'art. 25.». 
              Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 21. (T.U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  art.  12,
          ultimo comma, e L. 16  febbraio  1956,  n.  493,  art.  10,
          ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del
          Tribunale circoscrizionale  accerta  l'identita'  personale
          del depositante e, nel caso in cui  si  tratti  di  persona
          diversa da quelle designate ai sensi dell'art.  17,  ne  fa
          esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli  atti,  di
          cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore. 
              Nel medesimo  verbale,  oltre  alla  indicazione  delle
          liste di candidati nei collegi plurinominali  presentate  e
          delle designazioni del  contrassegno  e  dei  delegati,  e'
          annotato il numero d'ordine  progressivo  attribuito  dalla
          Cancelleria stessa a ciascuna  lista  secondo  l'ordine  di
          presentazione.». 
              Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 22. (T.U. 5 febbraio  1948,  n.  26,  art.  14,
          secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio  1956,  n.
          493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale  entro
          il giorno successivo alla scadenza  del  termine  stabilito
          per la presentazione delle liste dei candidati: 
                  1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
          quelle designate all'atto del deposito del contrassegno  ai
          sensi dell'art. 17; 
                  2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
          non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
          degli artt. 14, 15 e 16; 
                  3) verifica se le liste siano state  presentate  in
          termine  e  siano  sottoscritte  dal  numero  di   elettori
          prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
          queste condizioni; riduce al  limite  prescritto  le  liste
          contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a  quello
          stabilito al comma  3  dell'art.  18-bis,  cancellando  gli
          ultimi nomi, e dichiara non valide le liste  contenenti  un
          numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
          dell'art. 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di
          cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma; 
                  4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
          quali manca la prescritta accettazione; 
                  5) cancella dalle liste i nomi  dei  candidati  che
          non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
          al giorno delle elezioni, di quelli per  i  quali  non  sia
          stato presentato il certificato  di  nascita,  o  documento
          equipollente, o il  certificato  d'iscrizione  nelle  liste
          elettorali di un Comune della Repubblica; 
                  6) cancella i nomi dei candidati compresi in  altra
          lista gia' presentata nella circoscrizione; 
              6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna  lista
          all'Ufficio  centrale  nazionale,  il  quale  verifica   la
          sussistenza dei requisiti di cui  all'art.  19  e  comunica
          eventuali    irregolarita'     agli     Uffici     centrali
          circoscrizionali, che procedono per le eventuali  modifiche
          nel modo seguente: 
              a) nel caso in cui  risultino  comunque  rispettate  le
          disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo  in
          coda alle liste dei  candidati  i  candidati  dello  stesso
          sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti  di  cui
          all'art. 18-bis, comma 3-bis; 
              b) nel caso in cui, procedendo ai sensi  della  lettera
          a),  non  risultino  rispettate  le  disposizioni  di   cui
          all'art. 18-bis,  comma  3,  inserendo  nei  posti  rimasti
          vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
          nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
          comma 3-bis; 
              6-ter)   a   seguito   di   eventuale   rinuncia   alla
          candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
          fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 18-bis  e  di
          ulteriori  verifiche  prescritte   dalla   legge,   procede
          all'eventuale modifica della composizione delle  liste  dei
          candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: 
              a) nel caso in cui  risultino  comunque  rispettate  le
          disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo  in
          coda alle liste dei  candidati  i  candidati  dello  stesso
          sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti  di  cui
          all'art. 18-bis, comma 3-bis; 
              b) nel caso in cui, procedendo ai sensi  della  lettera
          a),  non  risultino  rispettate  le  disposizioni  di   cui
          all'art. 18-bis,  comma  3,  inserendo  nei  posti  rimasti
          vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
          nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
          comma 3-bis; 
                  7). 
              I  delegati  di   ciascuna   lista   possono   prendere
          cognizione, entro la stessa giornata,  delle  contestazioni
          fatte  dall'ufficio  centrale  circoscrizionale   e   delle
          modificazioni da questo apportate alla lista. 
              L'ufficio   centrale   circoscrizionale   si   riunisce
          nuovamente il giorno  successivo  alle  ore  12  per  udire
          eventualmente  i  delegati   delle   liste   contestate   o
          modificate ed ammettere nuovi documenti nonche'  correzioni
          formali e deliberare in merito.». 
              Il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 24. L'ufficio  centrale  circoscrizionale,  non
          appena scaduto il termine stabilito  per  la  presentazione
          dei ricorsi, o,  nel  caso  in  cui  sia  stato  presentato
          reclamo,  non  appena  ricevuta  la   comunicazione   della
          decisione  dell'ufficio  centrale  nazionale,   compie   le
          seguenti operazioni: 
                  1); 
                  2) stabilisce,  mediante  sorteggio  da  effettuare
          alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine  da
          assegnare  alle  liste  e  ai  relativi   contrassegni.   I
          contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle  schede
          di votazione e,  unitamente  ai  nominativi  dei  candidati
          nell'ordine numerico di cui all'art. 18-bis, comma  3,  sui
          manifesti  secondo  l'ordine  progressivo   risultato   dal
          suddetto sorteggio; 
                  3) comunica ai  delegati  di  lista  le  definitive
          determinazioni adottate; 
                  4) trasmette  immediatamente  alla  prefettura  del
          comune  capoluogo  di  regione  le  liste  ammesse,  con  i
          relativi contrassegni, i  quali  devono  essere  riprodotti
          sulle schede di votazione con  i  colori  del  contrassegno
          depositato  presso  il  Ministero  dell'interno  ai   sensi
          dell'art. 14, per la stampa delle  schede  medesime  e  per
          l'adempimento di cui al numero 5); 
                  5) provvede, per mezzo della prefettura del  comune
          capoluogo  di  regione,  alla   stampa   -   su   manifesti
          riproducenti  i  rispettivi  contrassegni  -  delle   liste
          nonche' alla trasmissione di esse  ai  sindaci  dei  comuni
          inclusi nei  collegi  plurinominali  per  la  pubblicazione
          nell'albo pretorio ed in altri  luoghi  pubblici  entro  il
          quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni.  Tre
          copie di ciascun  manifesto  devono  essere  consegnate  ai
          presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una  a
          disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
          sala della votazione.». 
              Il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 30. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L.
          16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett.  a),
          13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle  ore  antimeridiane  del
          giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede  a  far
          consegnare al presidente  di  ogni  Ufficio  elettorale  di
          sezione: 
                  1) il plico sigillato  contenente  il  bollo  della
          sezione; 
                  2) un esemplare della lista  degli  elettori  della
          sezione,   autenticata   dalla    Commissione    elettorale
          mandamentale, e un estratto di tale lista,  autenticato  in
          ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario  comunale,  per
          l'affissione nella sala della votazione; 
                  3) l'elenco degli elettori della sezione che  hanno
          dichiarato di voler votare nel  luogo  di  cura  dove  sono
          degenti, a norma dell'art. 51; 
                  4) tre copie del manifesto contenente le liste  dei
          candidati del collegio plurinominale: una  copia  rimane  a
          disposizione dell'Ufficio  elettorale  e  le  altre  devono
          essere affisse nella sala della votazione; 
                  5) i verbali di nomina degli scrutatori; 
                  6) le designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
          ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma; 
                  7) i pacchi delle schede che al sindaco sono  stati
          trasmessi sigillati  dalla  Prefettura,  con  l'indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 
                  8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32; 
                  9) una cassetta  o  scatola  per  la  conservazione
          delle schede autenticate da consegnare agli elettori; 
                  10) un  congruo  numero  di  matite  copiative  per
          l'espressione del voto.». 
              Il testo dell'art. 31 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 31. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L.
          16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - 1. Le  schede  sono  di
          carta  consistente,  sono  fornite  a  cura  del  Ministero
          dell'interno con le caratteristiche essenziali del  modello
          descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al  presente
          testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'art.  24,
          riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le  liste
          regolarmente presentate  inseriti  al  centro  di  appositi
          rettangoli. 
              2. Sulle schede l'ordine delle liste e'  stabilito  con
          sorteggio secondo le disposizioni di  cui  all'art.  24.  I
          contrassegni devono essere riprodotti sulle schede  con  il
          diametro di centimetri  tre.  Sulle  schede  sono  altresi'
          riportati, accanto  a  ciascun  contrassegno  di  lista,  a
          sinistra, il cognome  e  il  nome  del  relativo  candidato
          capolista  nel  collegio  plurinominale.   A   destra   del
          contrassegno  sono  riportate  due  linee  orizzontali  per
          l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda
          preferenza. 
              2-bis. In caso di svolgimento del  ballottaggio,  nella
          scheda unica nazionale  sono  riprodotti  in  due  distinti
          rettangoli  i   contrassegni   delle   liste   ammesse   al
          ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al  ballottaggio
          e' stabilito con sorteggio da effettuare  presso  l'Ufficio
          centrale nazionale.». 
              Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  cosi'  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 48. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37).  Il
          presidente, gli  scrutatori  e  il  segretario  del  seggio
          votano, previa esibizione della tessera  elettorale,  nella
          sezione presso la quale esercitano il loro  ufficio,  anche
          se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
          comune.  I  rappresentanti  delle  liste   votano,   previa
          presentazione  della  tessera  elettorale,  nella   sezione
          presso la quale esercitano le loro funzioni  purche'  siano
          elettori del collegio plurinominale.  I  candidati  possono
          votare  in  una  qualsiasi  delle  sezioni   del   collegio
          plurinominale, dove sono proposti, presentando  la  tessera
          elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la  quale
          esercitano il loro ufficio,  anche  se  risultino  iscritti
          come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro  comune
          del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti  della
          forza pubblica  in  servizio  di  ordine  pubblico,  previa
          presentazione della tessera elettorale. 
              Gli elettori di cui al comma precedente sono  iscritti,
          a cura del presidente in calce alla lista della  sezione  e
          di essi e' presa nota nel verbale.». 
              Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 53. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22,  comma
          5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori,  il  voto
          degli elettori ivi ricoverati viene  raccolto,  durante  le
          ore in cui e' aperta la  votazione,  dal  presidente  della
          sezione elettorale nel cui collegio plurinominale e'  posto
          il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli  scrutatori
          del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla
          presenza  dei  rappresentanti  di  lista,  se  sono   stati
          designati, che ne facciano richiesta.  Il  presidente  cura
          che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. 
              Dei nominativi di tali elettori viene presa  nota,  con
          le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
          in apposita lista  aggiunta  da  allegare  a  quella  della
          sezione. 
              Le  schede  votate  sono  raccolte  e   custodite   dal
          presidente in un plico, o in due plichi distinti  nel  caso
          di  elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato
          contemporanee, e sono immediatamente portate  alla  sezione
          elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
          votazioni, previo riscontro  del  loro  numero  con  quello
          degli  elettori  che  sono  stati  iscritti   nell'apposita
          lista.». 
              Il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  cosi'   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 58. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art.  41).  -
          Riconosciuta  l'identita'   personale   dell'elettore,   il
          presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e  la
          consegna all'elettore opportunamente piegata  insieme  alla
          matita copiativa. 
              L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
          il voto tracciando con la matita, sulla scheda,  un  segno,
          comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
          della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due  voti
          di  preferenza,  scrivendo  il  nominativo  del   candidato
          prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite
          linee orizzontali. Sono vietati altri segni o  indicazioni.
          L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le  linee  in
          essa  tracciate  e  chiuderla.  Di  queste  operazioni   il
          presidente gli da' preventive  istruzioni,  astenendosi  da
          ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita'
          e il numero  dei  voti  di  preferenza  che  l'elettore  ha
          facolta' di esprimere. 
              Compiuta l'operazione di voto  l'elettore  consegna  al
          presidente la scheda chiusa  e  la  matita.  Il  presidente
          constata la chiusura della scheda e,  ove  questa  non  sia
          chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo  rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice  con
          quello  scritto  sulla  lista;  ne   distacca   l'appendice
          seguendo la linea tratteggiata  e  pone  la  scheda  stessa
          nell'urna. 
              Uno dei membri dell'Ufficio accerta che  l'elettore  ha
          votato, apponendo la propria firma accanto al nome  di  lui
          nella apposita colonna della lista sopraindicata. 
              Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
          bollo  o  della  firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
          nell'urna, e gli elettori che  le  abbiano  presentate  non
          possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente  dal
          presidente e  da  almeno  due  scrutatori  ed  allegate  al
          processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
          elettori  che,  dopo  ricevuta  la  scheda,  non  l'abbiano
          riconsegnata.». 
              Il testo dell'art. 68 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
 
                                   «Art. 68. 
 
              1. 
              2. 
              3. Compiute  le  operazioni  di  cui  all'art.  67,  il
          presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
          Uno  scrutatore   designato   mediante   sorteggio   estrae
          successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna  al
          presidente. Questi enuncia ad  alta  voce  il  contrassegno
          della lista a cui e' stato attribuito il voto e il  cognome
          del  candidato  o  dei  candidati  cui  e'  attribuita   la
          preferenza. Passa quindi la scheda ad altro  scrutatore  il
          quale, insieme con il segretario, prende nota dei  voti  di
          ciascuna lista e dei voti di preferenza. 
              3-bis. Il segretario proclama ad alta voce  i  voti  di
          lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore  pone  le
          schede, i cui voti sono stati spogliati, nella  cassetta  o
          scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le  schede   non
          utilizzate.  Quando   la   scheda   non   contiene   alcuna
          espressione di voto, sul retro della  scheda  stessa  viene
          subito impresso il timbro della sezione. 
              4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda  se  quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          o scatola, dopo spogliato il voto. 
              5. 
              6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio. 
              7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle cifre segnate nelle varie  colonne  del  verbale  col
          numero  degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti   validi
          assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche,  delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati, verificando la congruita' dei  dati  e  dandone
          pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 
              8.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine indicato; del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.». 
              Il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 71. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli  46,
          comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956,
          n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, udito  il
          parere degli scrutatori: 
                  1)  pronunzia   in   via   provvisoria,   facendolo
          risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra
          i reclami anche  orali,  le  difficolta'  e  gli  incidenti
          intorno  alle  operazioni  della  sezione,  nonche'   sulla
          nullita' dei voti; 
                  2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione  o
          meno  dei  voti  contestati  per  qualsiasi  causa  e,  nel
          dichiarare il  risultato  dello  scrutinio,  da'  atto  del
          numero  dei  voti  di  lista  e  dei  voti  di   preferenza
          contestati ed assegnati provvisoriamente e  di  quello  dei
          voti contestati e provvisoriamente non assegnati,  ai  fini
          dell'ulteriore esame  da  compiersi  dall'Ufficio  centrale
          circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. 
              I voti contestati debbono essere  raggruppati,  per  le
          singole liste e per i  singoli  candidati,  a  seconda  dei
          motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
          descritti. 
              Le schede corrispondenti ai voti nulli o  contestati  a
          qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
          ultimi provvisoriamente assegnati o  non  assegnati,  e  le
          carte relative ai reclami ed alle  proteste  devono  essere
          immediatamente vidimate dal  presidente  e  da  almeno  due
          scrutatori.». 
              Il testo dell'art. 77 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 77.  1.  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale,
          compiute  le  operazioni  di  cui  all'art.  76,  facendosi
          assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu'  esperti
          scelti dal presidente: 
              1)  determina  la  cifra  elettorale  di  collegio   di
          ciascuna lista. Tale cifra e' data  dalla  somma  dei  voti
          validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni
          elettorali del collegio plurinominale; 
              2) determina la cifra  elettorale  circoscrizionale  di
          ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle  cifre
          elettorali di collegio della lista stessa; 
              3)  determina  il  totale   dei   voti   validi   della
          circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
          elettorali circoscrizionali di tutte le liste; 
              4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
          candidato nel collegio plurinominale. Tale  cifra  e'  data
          dalla somma dei voti validi di preferenza a lui  attribuiti
          come primo e come secondo voto di preferenza nelle  singole
          sezioni elettorali del collegio; 
              5) per ciascun  collegio  plurinominale,  determina  la
          graduatoria dei candidati  di  ciascuna  lista  sulla  base
          delle rispettive cifre  individuali.  A  parita'  di  cifre
          individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; 
              6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo  di
          estratto del verbale, la cifra elettorale  circoscrizionale
          di cui al numero 2), nonche', ai fini di cui  all'art.  83,
          comma 1,  numero  3),  il  totale  dei  voti  validi  della
          circoscrizione di cui al numero 3).». 
              Il testo dell'art. 85 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 85. 1.  Il  deputato  eletto  in  piu'  collegi
          plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della  Camera
          dei deputati, entro  otto  giorni  dalla  data  dell'ultima
          proclamazione,  quale  collegio  plurinominale   prescelga.
          Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.». 
                Il  testo  dell'art.  86  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                  «Art. 86. 1. Il  seggio  che  rimanga  vacante  per
          qualsiasi  causa,  anche   sopravvenuta,   e'   attribuito,
          nell'ambito  del  medesimo   collegio   plurinominale,   al
          candidato non eletto che abbia ottenuto il  maggior  numero
          di preferenze. 
              2. Nel caso in cui una  lista  abbia  gia'  esaurito  i
          propri  candidati  si  procede  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 84, commi 2, 3 e 4. 
              3. Nel caso  in  cui  rimanga  vacante  un  seggio  dei
          collegi    uninominali    delle    circoscrizioni     Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste e  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  si
          procede ad elezioni suppletive. 
              3-bis. Nel  caso  in  cui  rimanga  vacante  un  seggio
          attribuito     nella      circoscrizione      Trentino-Alto
          Adige/Südtirol  con  metodo  proporzionale,  il  seggio  e'
          attribuito, nell'ambito della medesima  circoscrizione,  al
          candidato che, nella medesima lista,  segue  immediatamente
          l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 
              4. Alle elezioni suppletive si  procede  ai  sensi  dei
          commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
          recanti norme per l'elezione del Senato  della  Repubblica,
          di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  in
          quanto applicabili.». 
              Il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  come  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
                «Art. 92. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L.
          16 maggio  1956,  n.  493,  artt.  5  e  10  comma  1°).  -
          L'elezione uninominale nel Collegio «Valle  d'Aosta»,  agli
          effetti dell'art. 22 del decreto  legislativo  7  settembre
          1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti
          articoli, in quanto applicabili,  e  con  le  modificazioni
          seguenti: 
                  1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato; 
              1-bis)  i  voti  espressi  nel  collegio  della   Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale
          nazionale  nella  determinazione  della  cifra   elettorale
          nazionale di ciascuna lista  quando  questa  concorre  alla
          determinazione del numero di voti considerato  come  soglia
          di   accesso   alla   ripartizione   dei   seggi   e   alla
          determinazione della lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore
          cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel  collegio
          della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si  tiene  conto  ai
          fini    dell'attribuzione    dei    seggi    nelle    altre
          circoscrizioni. Il seggio  attribuito  nel  collegio  della
          Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato  nel  numero  dei
          seggi ottenuti dalla lista  che  ha  ottenuto  la  maggiore
          cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio
          uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di
          quella lista o quando tale lista e' collegata al  candidato
          proclamato eletto; 
                  2)  la  candidatura  deve   essere   proposta   con
          dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da  non
          meno di 300 e non piu' di 600  elettori  del  collegio.  In
          caso di scioglimento  della  Camera  dei  deputati  che  ne
          anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il  numero
          delle sottoscrizioni della dichiarazione e'  ridotto  della
          meta'; 
              2-bis)  le  liste  di  cui   all'art.   14   presentano
          candidati, ad esse  collegati,  nel  collegio  uninominale.
          Alla   presentazione   delle   candidature   nel   collegio
          uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano
          le disposizioni di cui all'art.  93-bis,  comma  3,  primo,
          secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche'  le
          disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo; 
                  3)  la  dichiarazione  di  candidatura   dev'essere
          depositata, dalle ore 8 del  trentacinquesimo  giorno  alle
          ore 20 del  trentaquattresimo  giorno  anteriore  a  quello
          dell'elezione,  insieme  con  il  contrassegno  di  ciascun
          candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; 
              4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
          Ministero  dell'interno,  secondo  il   modello   stabilito
          dall'art. 93-ter, comma 1. 
              L'elettore esprime un voto unico, tracciando  un  unico
          segno sul  contrassegno  della  lista  prescelta.  Il  voto
          espresso in favore della lista o di una delle liste cui  e'
          collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso
          anche in favore del candidato nel collegio uninominale.  Il
          voto espresso contrassegnando il nominativo  del  candidato
          nel collegio uninominale  e'  un  voto  espresso  anche  in
          favore della  lista  cui  questi  e'  collegato  quando  il
          candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto  espresso
          contrassegnando il nominativo del  candidato  nel  collegio
          uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore
          del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle
          liste cui questi e' collegato.». 
                  Il  testo  dell'art.  93  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
                    «Art. 93. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art.  68,
          e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37,  secondo  periodo  e
          39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art.
          13, con l'intervento di tre magistrati, ha le  funzioni  di
          Ufficio centrale circoscrizionale. 
              L'Ufficio  centrale   circoscrizionale   procede,   con
          l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni: 
                a) effettua lo spoglio  delle  schede  inviate  dalle
          sezioni; 
                b)  somma  i  voti  ottenuti  da  ciascuna  lista  e,
          correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole
          sezioni, come risultano dai verbali; 
              c) determina la cifra elettorale di  ciascun  candidato
          nel collegio uninominale. Tale cifra e'  data  dalla  somma
          dei voti validi ottenuti dalla  lista  o  dalle  liste  cui
          questi e' collegato e dei voti attribuiti al  candidato  ai
          sensi  dell'art.  92,  secondo   comma,   ultimo   periodo.
          Determina la cifra elettorale circoscrizionale di  ciascuna
          lista. Tale cifra e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
          conseguiti dalla stessa nelle  singole  sezioni  elettorali
          della circoscrizione. L'Ufficio  centrale  circoscrizionale
          comunica  all'Ufficio  centrale  nazionale,  a   mezzo   di
          estratto del verbale, il nominativo del  candidato  eletto,
          con indicazione della lista o delle  liste  alle  quali  e'
          collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna
          lista di cui all'art. 14 e il totale dei  voti  validi  nel
          collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con  le
          modalita' di cui  all'art.  93-quater,  comma  6,  secondo,
          terzo,  quarto  e  quinto  periodo.  La   scheda   per   il
          ballottaggio e' la medesima con la quale  la  votazione  si
          svolge sull'intero territorio nazionale; 
              E' proclamato eletto il candidato che  ha  ottenuto  il
          maggior numero di voti validi, anche se  non  collegato  ad
          una lista ammessa ai sensi dell'art. 83,  comma  1,  numero
          3). 
              In caso di parita' e' proclamato  eletto  il  candidato
          piu' anziano di eta'.». 
              La  legge  27  dicembre  2001,  n.   459   (Norme   per
          l'esercizio del diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani
          residenti  all'estero),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficciale 5 gennaio 2002, n. 4. 
              Il testo dell'art. 12 della citata  legge  27  dicembre
          2001, n. 459, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 12. 1. Il Ministero  dell'interno  consegna  al
          Ministero degli affari esteri le liste dei  candidati  e  i
          modelli  delle  schede  elettorali  non  piu'   tardi   del
          ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni. 
              2. Sulla base delle istruzioni  fornite  dal  Ministero
          degli  affari  esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche  e
          consolari preposte  a  tale  fine  dallo  stesso  Ministero
          provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
          nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5. 
              3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
          per le votazioni in Italia, gli uffici  consolari  inviano,
          con il sistema postale piu' affidabile  e,  ove  possibile,
          con posta  raccomandata,  o  con  altro  mezzo  di  analoga
          affidabilita',  agli   elettori   ammessi   al   voto   per
          corrispondenza ai  sensi  della  presente  legge  il  plico
          contenente il certificato elettorale, la scheda  elettorale
          e  la  relativa  busta  ed  una  busta  affrancata  recante
          l'indirizzo dell'ufficio  consolare  competente;  il  plico
          contiene, altresi', un  foglio  con  le  indicazioni  delle
          modalita'  per  l'espressione  del  voto  e  le  liste  dei
          candidati  nella  ripartizione  di  appartenenza   di   cui
          all'art. 6. 
              4. Nel caso in cui le schede elettorali siano  piu'  di
          una per ciascun elettore, esse sono  spedite  nello  stesso
          plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
          non puo' contenere i documenti elettorali  di  piu'  di  un
          elettore. 
              5. Gli elettori di cui  al  presente  articolo  che,  a
          quattordici giorni dalla data delle  votazioni  in  Italia,
          non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico  di  cui
          al comma 3 possono farne  richiesta  al  capo  dell'ufficio
          consolare; questi puo' rilasciare,  previa  annotazione  su
          apposito registro, un altro certificato  elettorale  munito
          di apposito sigillo e una  seconda  scheda  elettorale  che
          deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
          commi 4 e 6 del presente articolo. 
              6. Una volta espresso  il  proprio  voto  sulla  scheda
          elettorale, l'elettore  introduce  nell'apposita  busta  la
          scheda  o  le  schede  elettorali,  sigilla  la  busta,  la
          introduce nella busta affrancata  unitamente  al  tagliando
          staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
          del diritto di voto e  la  spedisce  non  oltre  il  decimo
          giorno precedente la data stabilita  per  le  votazioni  in
          Italia. Le schede e le buste che le contengono  non  devono
          recare alcun segno di riconoscimento. 
              7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
          ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione  Estero
          le buste comunque  pervenute  non  oltre  le  ore  16,  ora
          locale, del giovedi' antecedente la data stabilita  per  le
          votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
          ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della  presente
          legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica,  per
          via aerea e con valigia diplomatica. 
              8. I responsabili degli  uffici  consolari  provvedono,
          dopo  l'invio   dei   plichi   in   Italia,   all'immediato
          incenerimento delle schede pervenute dopo la  scadenza  del
          termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per  i  casi
          di cui al comma 5 e  non  utilizzate.  Di  tali  operazioni
          viene redatto apposito  verbale,  che  viene  trasmesso  al
          Ministero degli affari esteri.». 
              Il testo dell'art. 13 della citata  legge  27  dicembre
          2001, n. 459, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                «Art.  13.  1.  Presso  l'ufficio  centrale  per   la
          circoscrizione Estero e' costituito  un  seggio  elettorale
          per un minimo di duemila e un massimo di  tremila  elettori
          ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della  presente
          legge, con il compito  di  provvedere  alle  operazioni  di
          spoglio e di scrutinio dei  voti  inviati  dagli  elettori.
          Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio  dei
          voti provenienti da un'unica ripartizione di  cui  all'art.
          6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede
          ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale
          per la circoscrizione Estero. 
              2. Per la costituzione dei  seggi,  per  l'onorario  da
          corrispondere ai rispettivi componenti e per  le  modalita'
          di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio  dei  voti
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
          dell'art. 6 del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1994,
          n. 483, intendendosi sostituito il riferimento  all'ufficio
          elettorale con il riferimento all'ufficio centrale  per  la
          circoscrizione Estero. 
              3.  L'ufficio  elettorale  costituito  presso   ciascun
          seggio e' composto dal  presidente,  dal  segretario  e  da
          quattro  scrutatori,  di  cui  uno  assume,  a  scelta  del
          presidente, le funzioni di vicepresidente.  Il  presidente,
          prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
          segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
          non  inferiore  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado.». 
              Il testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge 27
          dicembre 2001,  n.  459,  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
              «(Omissis). 
              2. Insieme al plico contenente le buste  inviate  dagli
          elettori, l'ufficio centrale per la  circoscrizione  Estero
          consegna al presidente del  seggio  copia  autentica  degli
          elenchi di cui all'art. 12, comma 7, dei  cittadini  aventi
          diritto all'espressione del voto per  corrispondenza  nella
          ripartizione assegnata. 
              (Omissis).». 
              Il testo dell'art. 20 della citata  legge  27  dicembre
          2001, n. 459, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente: 
                «Art. 20. 1. Sono abolite le agevolazioni di  viaggio
          previste dall'art. 117 del testo unico delle leggi  recanti
          norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni, e dall'art. 26  del  testo
          unico delle leggi recanti norme per l'elezione  del  Senato
          della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
          1993, n. 533, nonche', limitatamente  alle  elezioni  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica,  quelle
          previste dall'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. 
              1-bis.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal   comma   5
          dell'art. 4-bis, non e' ammesso il voto per  corrispondenza
          negli Stati con  cui  l'Italia  non  intrattiene  relazioni
          diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali  la  situazione
          politica o sociale non garantisce  neanche  temporaneamente
          che l'esercizio del voto per corrispondenza  si  svolga  in
          condizioni di eguaglianza, di  liberta'  e  di  segretezza,
          ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per  il  posto
          di lavoro e per i  diritti  individuali  degli  elettori  e
          degli altri cittadini italiani in  conseguenza  della  loro
          partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
          legge. 
              2. Gli elettori residenti negli Stati di cui  al  comma
          1-bis, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo
          del biglietto di  viaggio.  A  tale  fine  l'elettore  deve
          presentare apposita  istanza  all'ufficio  consolare  della
          circoscrizione di residenza o, in assenza di  tale  ufficio
          nello Stato di  residenza,  all'ufficio  consolare  di  uno
          degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale
          e del biglietto di viaggio.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  2  aprile
          2003, n. 104 (Regolamento  di  attuazione  della  legge  27
          dicembre 2001, n. 459, recante disciplina  per  l'esercizio
          del  diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109.