Art. 2
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957», e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito
a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni
elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi
ai candidati, ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi
plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e
fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle
liste nel territorio nazionale e' effettuata dall'Ufficio centrale
nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale
attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno
di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti
validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a
seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota
di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo
del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI
del presente testo unico».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole
circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo
unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento
generale della popolazione, riportati dalla piu' recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione
dei comizi.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di
seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione,
riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a
ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo
sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un
numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».
4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da
esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna
lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresi'
esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del
candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso
di espressione della seconda preferenza, a pena di nullita' della
medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso
diverso rispetto al primo».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi
nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei
comizi».
6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui
giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito,
entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre
magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal
Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».
7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti:
«nei collegi plurinominali»;
b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le
seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge
28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13, e»;
c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi
plurinominali».
8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale
dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo
della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al
Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma,
della Costituzione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti
di cui all'articolo 15, primo comma».
9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle
liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».
10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La
presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi
nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e
da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi
in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali
collegi»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un
candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo
un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati
pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al
collegio plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due
sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento,
con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna
delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in
lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di
inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati
capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi
piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con
arrotondamento all'unita' piu' prossima»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato
un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due
di sesso femminile».
11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione
nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi
contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un
candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno,
in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo
di dieci collegi plurinominali».
12. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le
parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le
liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati
nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite
dalle se-guenti: «del capoluogo della regione».
13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le
parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle
seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali
presentate».
14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste
contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al
comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti
di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio
centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di
cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici
centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche
nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle
verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei
criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche
prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della
composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel
modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di
cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei
candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei
candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non
risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis,
comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati
dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di
cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».
15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e
alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;
b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono
sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati
nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui
manifesti»;
c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della
circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del
comune capoluogo di regione»;
d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura
capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei
comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei
comuni inclusi nei collegi plurinominali».
16. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».
17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del
Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo
unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono
in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente
presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con sorteggio
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
Sulle schede sono altresi' riportati, accanto a ciascun contrassegno
di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono
riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente,
della prima e della seconda preferenza»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica
nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni
delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al
ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso
l'Ufficio centrale nazionale».
18. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano,
previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la
quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come
elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle
liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in
una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono
proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se
risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti
della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa
presentazione della tessera elettorale».
19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole:
«sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».
20. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia
avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla
scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due
voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto,
o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».
21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 361 del 1957, e' inserito il seguente:
«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo
del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno
della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista
stessa.
2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del
contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista
medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza
tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende
che abbia votato anche per la lista stessa.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
scrive il nominativo di uno o piu' candidati sulle linee orizzontali
poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il
voto e' nullo.
5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e
sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e'
nullo.
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle
disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente
articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta
l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il
voto».
22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e' stato
attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del
candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» e, nel
quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono
aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista»
sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».
23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista»
sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono
inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».
24. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai
seguenti:
«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista
stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di
collegio della lista stessa;
3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale
totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di
tutte le liste;
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto
di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei
candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre
individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di
presentazione nella lista;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2),
nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il
totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».
25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dai seguenti:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti
dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale
cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali
conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto
preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella regione medesima;
4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in
base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine
divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista
di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo
cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I
seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato
i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di
quest'ultima si procede a sorteggio;
5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la
maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero
2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi
espressi;
6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito
positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero
4);
8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per
ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale
circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo
cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti
per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il
prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali
dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita',
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior
numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da
parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista
nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti
decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine
crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti
decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o,
in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale
nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio
eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano
liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate,
l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei
decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a
quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e
attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle
quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente
di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente
attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le
maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato
esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero
aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340
seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso
l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta
lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della
lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti
seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi
assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai
sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A
questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali
per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di
minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.
4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e
3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in
luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente
elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente
elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre
liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato
esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste
che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali
nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3).
Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno
di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a
ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di
cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede
quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la
determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini
del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per
l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale
ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al
comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi
assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene
redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e'
rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale
ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la
cancelleria della Corte di cassazione.
Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da
parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui
all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli
collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con
attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della
ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di
maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di
minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale
delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e
del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi
rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la
parte frazionaria del risultato;
2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza,
divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della
lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza
determinato ai sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo
ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista
maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi
nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di
collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai
sensi del numero 1), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da
attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi,
moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi
assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli
indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti
rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista
di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le
parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in
caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a
sorteggio;
3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi
assegnati in tutti collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di
liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente
determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla
lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia
seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi
sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di
attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei
medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di
minoranza deficitario;
4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi
dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A
tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di
minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio
delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi
assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del
quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna
lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del
quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare
a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad
essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale.
In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di
seggi eccedentari e, a parita' di questi, la lista che tra queste ha
ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del
quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui
e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di
attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior
numero di seggi deficitari e, a parita' di questi, alla lista che tra
queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato
luogo alla assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete
quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi
alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio
centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei
collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con
le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei
seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare
e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la
quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso
la cancelleria della Corte di cassazione».
26. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo
83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in
ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal
candidato capolista e successivamente in ragione del numero di
preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati
presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile
attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio,
l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in
ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino
ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli
altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la
stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia'
utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in
ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in
ordine decrescente.
3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2,
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale
nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale
circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia
la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a
sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale
circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale
provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di
parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da'
immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati
nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che
la portano a conoscenza del pubblico».
27. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola:
«circoscrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «collegi
plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e' sostituita dalle
seguenti: «collegio plurinominale».
28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio
plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior
numero di preferenze»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi
uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e
Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella
circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale,
il seggio e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione,
al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista».
29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella
determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista
quando questa concorre alla determinazione del numero di voti
considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione
dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel
collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero
dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e'
contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando
tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»;
b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad
esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle
candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis,
comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo,
nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;
c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero
dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter,
comma 1»;
d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
«L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della
lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio
uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio
uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del
candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in
favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e'
collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il
nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu'
liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e'
attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato».
31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono
sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del
cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i
voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai
verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio
uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti
dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti
attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma,
ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il
nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle
liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti
da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi
nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le
modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo,
quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima
con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale
»;
c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «,
anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo
83, comma 1, numero 3)».
32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste
proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e'
disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto
applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente
titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti
con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo
proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo
93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero
di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei
seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene
conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate
per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi
attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto
la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel
collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di
quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio
uninominale ad un candidato proclamato eletto.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' determinato il numero
dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non
assegnati nei collegi uninominali.
3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e'
fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu' liste
di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del
presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della
candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere
accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a
cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la
conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda
elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal
contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui
egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il
nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno
di ciascuna delle liste cui egli e' collegato. Il candidato nel
collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu' liste dichiarino di
presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi uninominali
le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda
elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun
candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio
uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale. La candidatura
della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu' di
una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura in una
lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio
uninominale.
4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere
indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il
collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno
o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero
dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la
lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui
all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio
uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di
piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo
cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La
dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali
deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi
e di due supplenti.
5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei
collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da
non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico
comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di
scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto
alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei
soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione
della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata
da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha
accettato candidature in altri collegi ne' in altra circoscrizione.
7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei
seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura
in uno o piu' collegi uninominali. All'atto della presentazione della
lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la
denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la
presenta, nonche' il contrassegno ovvero i contrassegni delle
candidature uninominali cui la lista e' collegata. Nessuna lista puo'
essere collegata a piu' di una candidatura nel medesimo collegio
uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste
circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione
proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non piu'
di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi
nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di
candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei
seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni della lista e' ridotto della meta'.
8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle
candidature nei collegi uninominali e' effettuata ai sensi
dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di
Trento.
Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per
la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista
circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del
rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle
liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in
successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo
l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora
piu' liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al
medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi
contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro,
in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato
sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione
intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del
candidato a queste collegato.
2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul
contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso
in favore della lista ovvero di una delle liste cui e' collegato il
candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del
candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando
il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto
espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato, quando
il candidato e' collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto
espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste circoscrizionali e' voto valido in
favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle
liste cui questi e' collegato.
3. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la
votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede,
con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle
modalita' di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi
uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi
dell'articolo 93-bis;
d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel
collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato e' collegato
e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter,
comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna
delle liste a lui collegate.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in
conformita' ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun
collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parita' di voti, e'
proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1,
numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio
centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti
validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati,
il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai
sensi del comma 2.
4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale
e' fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformita' con le
determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a
seguito dello svolgimento del ballottaggio.
5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio
centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse
la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di
quei seggi. Tale cifra e' data dal totale dei voti validi ad essa
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun
collegio uninominale in cui e' stato eletto ai sensi del comma 2 un
candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a
quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unita', e, comunque, non inferiore al 25 per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche'
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal
candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a piu'
liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio.
6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla
ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo
83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste,
divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del
comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza
del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti in numero eguale ai deputati da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati
alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parita' di quoziente, il seggio e' attribuito alla
lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista
spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi
eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di
quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in
corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della
lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione
dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito
dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale,
ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui
all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior
numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle
altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalita' di
cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio
centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo
l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati
nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello
nazionale».
33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e' sostituita dalla tabella A di cui
all'Allegato 1 alla presente legge.
34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis
e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le
elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo
periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano
anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo
parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.
37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella
circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica
consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di
lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno
tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima
consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono
anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470. Con le stesse modalita' possono votare i familiari conviventi
con i cittadini di cui al primo periodo.
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera,
sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento
di identita', deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro
i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi elettorali. La richiesta e' revocabile entro
il medesimo termine ed e' valida per un'unica consultazione. Essa
deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico
elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente
revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il
comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero
dell'interno le generalita' e l'indirizzo all'estero degli elettori
che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle
liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di
svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno
comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli
uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli
elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalita'
previste dalla presente legge.
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli
elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di
polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni
internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari
situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i
Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei
plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi
a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio
del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel
caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici
consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n.
470, con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero
dell'interno»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di
cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti:
«ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti
personalmente,» sono soppresse;
3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli
elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge»;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole:
«residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al
voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al
comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli
elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»;
e) l'articolo 19 e' abrogato;
f) all'articolo 20:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo
4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui
l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati
nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche
temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga
in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che
nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i
diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani
in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita'
previste dalla presente legge»;
2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a:
«all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 1-bis».
38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2003, n. 104.
Note all'art. 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, reca «Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati».
Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta",
che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme
contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol
e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai
sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La
restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e'
attribuita con il metodo del recupero proporzionale,
secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo
unico.».
Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. Il voto e' un dovere civico e un diritto
di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere
garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della
lista, da esprimere su un'unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del
candidato capolista. Puo' altresi' esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei
candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di
espressione della seconda preferenza, a pena di nullita'
della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un
candidato di sesso diverso rispetto al primo.».
Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 11. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9). - I
comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
con speciali avvisi.
Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio
dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella
di convocazione dei comizi.».
Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 14. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16,
comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6). - I partiti
o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono
depositare presso il Ministero dell'interno il proprio
statuto di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno col quale
dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei
singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del
contrassegno deve essere indicata la denominazione del
partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato
simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un
contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni
identici o confondibili con quelli presentati in precedenza
ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e
diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da
altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di
confondibilita', congiuntamente od isolatamente
considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le
effigi costituenti elementi di qualificazione degli
orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o
alla forza politica di riferimento anche se in diversa
composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di
contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne
surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici
interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che
per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in
Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi.».
Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 17. (T.U. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9). -
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati
debbono presentare la designazione, per ciascuna
circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno
supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare
il deposito, al rispettivo Ufficio centrale
circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi
plurinominali della circoscrizione e dei relativi
documenti. La designazione e' fatta con un unico atto,
autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a
ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni
suddette entro il 36° giorno antecedente quello della
votazione.
Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro
il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri
rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due,
incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente
comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati
siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto
sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata
comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la
nuova designazione si riferisce.».
Il testo dell'art. 18-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 18-bis. 1. La presentazione delle liste di
candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi
plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da
non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali
di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di
collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni
elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e'
ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all' art. 14 della
legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini
residenti all'estero l'autenticazione della firma deve
essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la
presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17, primo
comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a
ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la
designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato
di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle
liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata
da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi
politici rappresentativi di minoranze linguistiche che
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.
3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e'
composta da un candidato capolista e da un elenco di
candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista
e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta'
del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e
non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio
plurinominale. A pena di inammissibilita', nel complesso
delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista
nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura
superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita'
superiore, e nella successione interna delle liste nei
collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista
secondo un ordine alternato di genere. A pena di
inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei
candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione
non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello
stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e'
allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di
sesso maschile e due di sesso femminile.».
Il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 19. 1. A pena di nullita' dell'elezione nessun
candidato puo' essere incluso in liste con diversi
contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale
e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo
contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se
capolista e fino ad un massimo di dieci collegi
plurinominali. A pena di nullita' dell'elezione, nessun
candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.».
Il testo dell'art. 20 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 20. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, e L. 16 maggio 1956, n.
493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n.
1064, artt. 2 e 3). - Le liste dei candidati nei collegi
plurinominali devono essere presentate, per ciascuna
Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o
del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del
35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane
aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle
ore 8 alle ore 20.
Insieme con le liste dei candidati devono essere
presentati gli atti di accettazione delle candidature, i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei
candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista
dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei
certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli
Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne
attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali
certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi
moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome,
cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'
art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere
indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di
essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o
al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni
sottoscrizione autenticata.
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di
candidati.
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve essere specificato con quale contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno la lista
intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere, infine, la indicazione di due
delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare
le designazioni previste dall'art. 25.».
Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 21. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12,
ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10,
ultimo comma). - La Cancelleria della Corte d'appello o del
Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale
del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona
diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa
esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di
cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle
liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e
delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e'
annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla
Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di
presentazione.».
Il testo dell'art. 22 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 22. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14,
secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n.
493, art. 11). - L'Ufficio centrale circoscrizionale entro
il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da
quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai
sensi dell'art. 17;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno
non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini
degli artt. 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in
termine e siano sottoscritte dal numero di elettori
prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste
contenenti un numero di candidati superiore a quello
stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli
ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un
numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3
dell'art. 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di
cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i
quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che
non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta'
al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia
stato presentato il certificato di nascita, o documento
equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista
all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 e comunica
eventuali irregolarita' agli Uffici centrali
circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche
nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'art. 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera
a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla
candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai
fini del rispetto dei criteri di cui all'art. 18-bis e di
ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede
all'eventuale modifica della composizione delle liste dei
candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le
disposizioni di cui all'art. 18-bis, comma 3, inserendo in
coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso
sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui
all'art. 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera
a), non risultino rispettate le disposizioni di cui
all'art. 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti
vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti
nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'art. 18-bis,
comma 3-bis;
7).
I delegati di ciascuna lista possono prendere
cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni
fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle
modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce
nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire
eventualmente i delegati delle liste contestate o
modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni
formali e deliberare in merito.».
Il testo dell'art. 24 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 24. L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le
seguenti operazioni:
1);
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare
alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede
di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati
nell'ordine numerico di cui all'art. 18-bis, comma 3, sui
manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal
suddetto sorteggio;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i
relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti
sulle schede di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune
capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti
riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste
nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni
inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione
nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre
copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai
presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a
disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella
sala della votazione.».
Il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 30. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a),
13, n. 5, e 14, comma 2°). - Nelle ore antimeridiane del
giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far
consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di
sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati del collegio plurinominale: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione
delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
Il testo dell'art. 31 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 31. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 21, e L.
16 maggio 1956, n. 493, art. 16). - 1. Le schede sono di
carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello
descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente
testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'art. 24,
riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste
regolarmente presentate inseriti al centro di appositi
rettangoli.
2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all'art. 24. I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresi'
riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a
sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato
capolista nel collegio plurinominale. A destra del
contrassegno sono riportate due linee orizzontali per
l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda
preferenza.
2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella
scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti
rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al
ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio
e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio
centrale nazionale.».
Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 48. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37). Il
presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio
votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche
se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune. I rappresentanti delle liste votano, previa
presentazione della tessera elettorale, nella sezione
presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano
elettori del collegio plurinominale. I candidati possono
votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio
plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera
elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale
esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti
come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune
del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della
forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa
presentazione della tessera elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti,
a cura del presidente in calce alla lista della sezione e
di essi e' presa nota nel verbale.».
Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 53. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma
5° e 6°). - Negli ospedali e case di cura minori, il voto
degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le
ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della
sezione elettorale nel cui collegio plurinominale e' posto
il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori
del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla
presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati
designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura
che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con
le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente
in apposita lista aggiunta da allegare a quella della
sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal
presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso
di elezioni della Camera dei deputati e del Senato
contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione
elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita
lista.».
Il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 58. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41). -
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la
consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla
matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime
il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno,
comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno
della lista prescelta. Puo' anche esprimere uno o due voti
di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato
prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite
linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni.
L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in
essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il
presidente gli da' preventive istruzioni, astenendosi da
ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalita'
e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha
facolta' di esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al
presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente
constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia
chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare
in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con
quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice
seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa
nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha
votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui
nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di
bollo o della firma dello scrutatore non sono poste
nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non
possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al
processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli
elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano
riconsegnata.».
Il testo dell'art. 68 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 68.
1.
2.
3. Compiute le operazioni di cui all'art. 67, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae
successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al
presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno
della lista a cui e' stato attribuito il voto e il cognome
del candidato o dei candidati cui e' attribuita la
preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di
ciascuna lista e dei voti di preferenza.
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le
schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o
scatola dalla quale sono state tolte le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene
subito impresso il timbro della sezione.
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
o scatola, dopo spogliato il voto.
5.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai
componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve
corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col
numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle
schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone
pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.».
Il testo dell'art. 71 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 71. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 46,
comma 1°, e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956,
n. 493, art. 31, comma 1° e 2°). - Il presidente, udito il
parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo
risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra
i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti
intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla
nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o
meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del
numero dei voti di lista e dei voti di preferenza
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei
voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini
dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale
circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le
singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei
motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente
descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a
qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi
ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le
carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere
immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due
scrutatori.».
Il testo dell'art. 77 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 77. 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale,
compiute le operazioni di cui all'art. 76, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti
scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di collegio di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti
validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali del collegio plurinominale;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre
elettorali di collegio della lista stessa;
3) determina il totale dei voti validi della
circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun
candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data
dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti
come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole
sezioni elettorali del collegio;
5) per ciascun collegio plurinominale, determina la
graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base
delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale
di cui al numero 2), nonche', ai fini di cui all'art. 83,
comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione di cui al numero 3).».
Il testo dell'art. 85 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 85. 1. Il deputato eletto in piu' collegi
plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera
dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima
proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.
Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.».
Il testo dell'art. 86 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 86. 1. Il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito,
nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al
candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero
di preferenze.
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati si procede con le modalita' di cui
all'art. 84, commi 2, 3 e 4.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei
collegi uninominali delle circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si
procede ad elezioni suppletive.
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio
attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto
Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e'
attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al
candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente
l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei
commi da 1 a 6 dell'art. 21-ter del testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in
quanto applicabili.».
Il testo dell'art. 92 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 92. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L.
16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10 comma 1°). -
L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli
effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre
1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti
articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni
seguenti:
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;
1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale
nazionale nella determinazione della cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla
determinazione del numero di voti considerato come soglia
di accesso alla ripartizione dei seggi e alla
determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio
della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai
fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre
circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei
seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio
uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di
quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato
proclamato eletto;
2) la candidatura deve essere proposta con
dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non
meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In
caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero
delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della
meta';
2-bis) le liste di cui all'art. 14 presentano
candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale.
Alla presentazione delle candidature nel collegio
uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano
le disposizioni di cui all'art. 93-bis, comma 3, primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le
disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo;
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere
depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle
ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello
dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun
candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del
Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito
dall'art. 93-ter, comma 1.
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico
segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto
espresso in favore della lista o di una delle liste cui e'
collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso
anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il
voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato
nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in
favore della lista cui questi e' collegato quando il
candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso
contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio
uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore
del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle
liste cui questi e' collegato.».
Il testo dell'art. 93 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 93. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 68,
e L. 15 maggio 1956, n. 493, artt. 37, secondo periodo e
39). - Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art.
13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di
Ufficio centrale circoscrizionale.
L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con
l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle
sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e,
correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole
sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma
dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui
questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai
sensi dell'art. 92, secondo comma, ultimo periodo.
Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi
conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di
estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto,
con indicazione della lista o delle liste alle quali e'
collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna
lista di cui all'art. 14 e il totale dei voti validi nel
collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le
modalita' di cui all'art. 93-quater, comma 6, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il
ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si
svolge sull'intero territorio nazionale;
E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad
una lista ammessa ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero
3).
In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato
piu' anziano di eta'.».
La legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficciale 5 gennaio 2002, n. 4.
Il testo dell'art. 12 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 12. 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano,
con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile,
con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilita', agli elettori ammessi al voto per
corrispondenza ai sensi della presente legge il plico
contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale
e la relativa busta ed una busta affrancata recante
l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico
contiene, altresi', un foglio con le indicazioni delle
modalita' per l'espressione del voto e le liste dei
candidati nella ripartizione di appartenenza di cui
all'art. 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per
via aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri.».
Il testo dell'art. 13 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 13. 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale
per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori
ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente
legge, con il compito di provvedere alle operazioni di
spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
Ciascun seggio elettorale e' competente per lo spoglio dei
voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'art.
6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede
ai singoli seggi e' effettuata a cura dell'ufficio centrale
per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita'
di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun
seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da
quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente,
prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.».
Il testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge 27
dicembre 2001, n. 459, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«(Omissis).
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
consegna al presidente del seggio copia autentica degli
elenchi di cui all'art. 12, comma 7, dei cittadini aventi
diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella
ripartizione assegnata.
(Omissis).».
Il testo dell'art. 20 della citata legge 27 dicembre
2001, n. 459, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 20. 1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio
previste dall'art. 117 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, e dall'art. 26 del testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle
previste dall'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5
dell'art. 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza
negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni
diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione
politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente
che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in
condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza,
ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.
2. Gli elettori residenti negli Stati di cui al comma
1-bis, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo
del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve
presentare apposita istanza all'ufficio consolare della
circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio
nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno
degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale
e del biglietto di viaggio.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27
dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2003, n. 109.