Art. 3 Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse; b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse; c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»; d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».
Note all'art. 3: Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5). - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.». Per il testo dell'art. 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 2. Il testo dell'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.».