Art. 3
Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957
1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la
possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono
soppresse;
b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la
parte gommata» sono soppresse;
c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore
del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il
tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del
Tribunale competente, che»;
d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore
del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del
comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta».
Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 42. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e
36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5).
- La sala delle elezioni deve avere una sola porta
d'ingresso aperta al pubblico.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un
solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali
possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale
soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che
i rappresentanti di lista possano girarvi attorno,
allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere
fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica,
deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai
portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro
spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da
impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del
manifesto contenente le liste dei candidati devono essere
visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni
elettorali, in modo che possano essere letti dagli
intervenuti.».
Per il testo dell'art. 58 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo dell'art. 67 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 67. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6
febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio
1956, n. 493, art. 28, ultimo comma). - Dopo che gli
elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e
64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e
dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53,
dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei
certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in
ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso
bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno
due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei
candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e'
immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del
comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del
Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e
riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo
aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne
abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o
il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al
numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali
schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al
presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati
elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2,
consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al
Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale
competente, che ne rilascia ricevuta.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel
processo verbale.».