Art. 4
Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto
legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali
nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti
circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera
dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La
circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio
plurinominale;
b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna
circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti
interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad
essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi
dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun
collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in
difetto;
c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun
collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del
territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio
stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono
dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu'
collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere
suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori
dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in
cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la
delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri
indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun
collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione
territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata
in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di
province diverse, purche' contermini; nel caso di province di
dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei
territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati,
escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia:
e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio
della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio
del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio
dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al
criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione
territoriale della provincia;
f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono
determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati
all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi
uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia
compreso in piu' di una circoscrizione provinciale;
g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi
plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla
rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica
slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una
Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di
statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente
ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri
aggiuntivi.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso
alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da
parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro
venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto
non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al
Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia
espresso entro i termini assegnati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.), e' il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Per il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cosi' come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Si riporta il testo dell'art. 56 della Costituzione:
«Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti.».
Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, reca:
«Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei
deputati».
Per il testo dell'art. 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, cosi' come
modificato dalla presente legge, si veda nelle note
all'art. 2.
Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277
(Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), e'
il seguente:
«Art. 7. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
del relativo bacino territoriale e di norma la sua
omogeneita' economico-sociale e le sue caratteristiche
storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo
il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni appartenenti a province diverse, ne' dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il
comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
del comune medesimo o della medesima citta' metropolitana
istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella
presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio puo'
scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o
in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della
popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per il numero dei collegi uninominali
compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone
in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione
sono giustificati non oltre il limite del quindici per
cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi
uninominali compresi in ogni circoscrizione e' determinato
dal prodotto, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50,
ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che
la presiede, e da dieci docenti universitari o altri
esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione
e' chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni
dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni
della Commissione di esperti, prima della sua approvazione
da parte del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alle
Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo
schema si discosti dalle proposte della Commissione di
esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il
parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una
relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora
gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e
la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del
comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
avverta la necessita', la Commissione formula le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti
delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei
collegi elettorali in Italia e all'estero si procede
altresi', con norme di legge, nel caso di modifica
costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del
voto da parte degli italiani all'estero.».
Il testo dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n.
38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
«Art. 26. Disposizioni in materia elettorale.
1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per
favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati
appartenenti alla minoranza slovena.».