IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare  la  grave  crisi  che  ha  colpito  il
settore  del  latte,   rilanciare   la   filiera   lattiero-casearia,
sviluppare un piano di interventi per  il  recupero  della  capacita'
produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese
agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali  nel
corso degli anni 2014 e 2015 e delle infezioni di organismi nocivi ai
vegetali; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
favore  delle  imprese  colpite  dalla  grave   crisi   del   settore
lattiero-caseario,   anche   dando   tempestiva    attuazione    alla
possibilita' di rateizzare il versamento dei prelievi sulle eccedenze
di latte relativi alla campagna 2014/2015 introdotta dal  regolamento
di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015; 
  Considerata altresi'  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
riordinare le relazioni commerciali nel settore lattiero  caseario  e
di dare pronta attuazione alle nuove misure  relative  alla  politica
agricola comune (PAC), conseguente al superamento del regime  europeo
delle quote latte, nonche' di rafforzare la competitivita' del nostro
sistema produttivo primario, con particolare riferimento al  medesimo
settore, caratterizzato da una notevole frammentazione; 
  Considerata  inoltre  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
intervenire, anche con la definizione di progetti  sperimentali,  per
sostenere le imprese del settore olivicolo nella complessa  opera  di
ammodernamento,  di  rafforzamento  e  di  recupero  del   potenziale
produttivo  di  un  settore  altamente  strategico  per   la   nostra
alimentazione; 
  Considerata  poi  la  necessita'  di  sostenere  concretamente   le
numerose imprese agricole che hanno  registrato  danni  ingenti  alle
produzioni, alle strutture aziendali ed alle scorte a causa di eventi
alluvionali nel corso degli anni 2014 e 2015, nonche'  delle  imprese
agricole i cui oliveti sono  stati  danneggiati  da  infezioni  della
fitopatia Xylella fastidiosa; 
  Considerata infine la necessita' e l'urgenza di  procedere  ad  una
razionalizzazione  delle  strutture  interne  del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, al fine  di  garantire  la
realizzazione delle strutture irrigue, in particolare  nelle  regioni
del sud Italia colpite da eventi alluvionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Rateizzazione del pagamento dell'importo del  prelievo  supplementare
                 sul latte bovino non ancora versato 
 
  1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1,  del  regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione  del
26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite
degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su  richiesta
dei produttori interessati, il pagamento  dell'importo  del  prelievo
supplementare  sul  latte  bovino,  di  cui   all'articolo   79   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22  ottobre  2007,
dovuto per il periodo 1°  aprile  2014-31  marzo  2015,  puo'  essere
effettuato in tre rate annuali  senza  interessi,  nel  rispetto  dei
limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento  (UE)  n.  1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione  da  parte
del produttore richiedente  di  fideiussione  bancaria,  esigibile  a
prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per  le  erogazioni
in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni  2016
e 2017.  AGEA  restituisce  ai  soggetti  che  abbiano  gia'  versato
l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del  medesimo,
previa  prestazione  da   parte   dei   produttori   richiedenti   di
fideiussione  bancaria  a  favore  dell'AGEA,  esigibile  a  prima  e
semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni  2016  e
2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del  decreto-legge  28
marzo 2003, n. 49, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro  il  30  settembre  2015,  la
fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo
del prelievo dovuto, autorizzando  l'estinzione  della  medesima  per
l'importo  residuo,  previa  prestazione  da  parte  dei   produttori
richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria  ai  sensi  del
secondo periodo del presente comma. 
  2. Le domande di  cui  al  comma  1  sono  presentate,  a  pena  di
esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere  oggetto
di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. 
  3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro
il 30 settembre 2015, entro il 30  settembre  2016  ed  entro  il  30
settembre 2017.  L'importo  della  prima  rata  per  le  consegne  e'
trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme  versate  ovvero  sulle
somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5,  comma
6,  del  decreto-legge  28  marzo  2003,  n.  49,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119.  Nel  caso  di
prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la  prima  rata
e'  versata   contestualmente   alla   domanda   di   adesione   alla
rateizzazione e alla prestazione  della  fideiussione  ai  sensi  del
comma 1. 
  4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una  rata
di  cui  al  comma  1,  il  produttore  decade  dal  beneficio  della
rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per  la
parte di prelievo non versata. 
  5. Alle compensazioni finanziarie  effettuate,  per  effetto  della
rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione  europea
sui  rimborsi  FEAGA  dovuti  all'Italia,  si  fa   fronte   mediante
anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di
euro  per  l'anno  2015,  a   valere   sull'autorizzazione   di   cui
all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  6. Il Fondo di rotazione di cui al comma  5  viene  reintegrato  da
AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti
dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma
3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle  fideiussioni
di cui al comma 1.