Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote  latte
  e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in  materia  di
  cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 
 
  1.  Al  fine  di  fronteggiare   la   grave   crisi   del   settore
lattiero-caseario  e  di  garantire   un   ordinato   e   sostenibile
superamento  del  regime  delle  quote  latte,  all'articolo  9   del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, e'  inserito
il seguente: 
  «4-ter.1. Per  l'ultimo  periodo  di  applicazione  del  regime  di
contingentamento della produzione  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007,  compreso  tra  il  1°
aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le  restituzioni  di  cui  al
comma 3 non esauriscano le  disponibilita'  dell'importo  di  cui  al
medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici
che hanno versato il prelievo per la campagna  2014-2015,  secondo  i
seguenti criteri di priorita': 
    a) alle aziende che non  hanno  superato  il  livello  produttivo
conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente
ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo  conto  dei
mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18; 
    b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per  cento
il proprio quantitativo disponibile individuale; 
    c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per  cento  ma
meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e  comunque
nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.». 
  2. I contratti, stipulati  o  eseguiti  nel  territorio  nazionale,
aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente  in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, devono avere una durata  non  inferiore  a  dodici
mesi,  salvo  rinuncia  espressa  formulata  per  iscritto  da  parte
dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al  presente  comma  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  148   del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013.  Ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge
n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27  del
2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti  di  cui
al presente comma, i costi medi di produzione del  latte  crudo  sono
elaborati  mensilmente,  tenuto  anche   conto   della   collocazione
geografica dell'allevamento e della  destinazione  finale  del  latte
crudo, dall'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi  disponibili  dal  Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla
base  della  metodologia  approvata  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. 
  3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»; 
    b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro  3.000,00»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»; 
    c) al comma 8 terzo  periodo,  le  parole:  «su  segnalazione  di
qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle  seguenti:  «su
segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della  repressione  delle  frodi  dei  prodotti  agroalimentari   del
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  o  di
qualunque soggetto interessato»; 
    d) al comma 9, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,
ovvero, in caso di violazioni relative a  relazioni  commerciali  nel
settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel  settore
lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
  4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il  medesimo  decreto
di cui al presente comma, a valere sulle  disponibilita'  del  Fondo,
puo' essere previsto anche il finanziamento di attivita'  di  ricerca
pubblica finalizzata al miglioramento della qualita' del latte e  dei
prodotti lattiero caseari, nonche'  di  campagne  promozionali  e  di
comunicazione istituzionale per il consumo e  la  valorizzazione  del
latte fresco e dei prodotti  lattiero  caseari,  nel  rispetto  della
normativa europea.». 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.