Art. 4 
 
 
Disposizioni urgenti per il  recupero  del  potenziale  produttivo  e
              competitivo del settore olivicolo-oleario 
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  alla  ristrutturazione  del  settore
olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticita'  produttive
del settore e in relazione alle crescenti necessita'  di  recupero  e
rilancio della produttivita' e  della  competitivita'  delle  aziende
olivicole, nonche' per perseguire il miglioramento della qualita' del
prodotto, e' istituito presso il Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali un Fondo per sostenere  la  realizzazione  del
piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con  una  dotazione
iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a  8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i  criteri  e
le modalita' di attuazione del piano di interventi. 
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa
le condizioni stabilite  dal  regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», dal  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato,  e  dal  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione,  del  25  giugno  2014,  che   dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di  euro  per
l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016  e
2017,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.