Art. 5 
 
Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per  le  imprese  agricole
  che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni
  di organismi nocivi ai vegetali. 
 
  1.  Nei  territori  colpiti  dalle   avversita'   atmosferiche   di
eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le   imprese   agricole
danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi possono  accedere  agli
interventi  per  favorire  la  ripresa  dell'attivita'  economica   e
produttiva di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102. Nelle  more  dell'avvio  dei  nuovi  strumenti  per  la
gestione del rischio del Programma nazionale  di  sviluppo  rurale  e
delle misure di ripristino del potenziale  produttivo  dei  programmi
regionali di sviluppo rurale relativi al  periodo  di  programmazione
2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno,  nei  termini
previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e  dall'articolo  26
del regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole  che  hanno
subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel
corso degli anni 2014 e 2015. 
  2. Le Regioni interessate, anche in  deroga  ai  termini  stabiliti
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  n.  102  del  2004,
possono deliberare la  proposta  di  declaratoria  di  eccezionalita'
degli eventi di cui al  comma  1,  entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto  ovvero,
nel  caso  delle  infezioni  degli  organismi  nocivi   ai   vegetali
verificatesi successivamente,  entro  sessanta  giorni  dall'adozione
delle misure  di  contenimento  o  di  eradicazione  da  parte  delle
competenti autorita' nazionali ed europee. 
  3. Per gli interventi compensativi  di  sostegno  in  favore  delle
imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa,
autorizzati  ai  sensi  del  comma  1,  la  dotazione  del  fondo  di
solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno  2015
e di 10 milioni di euro per l'anno 2016.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 1 milione di euro  per  l'anno  2015  e  a  10
milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede,  per  l'anno  2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e,
per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo  49,
comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.