Art. 5 Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali. 1. Nei territori colpiti dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. 2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorita' nazionali ed europee. 3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.