Art. 6 
 
 
Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole
                       alimentari e forestali 
 
  1. Al fine di razionalizzare e  garantire  la  realizzazione  delle
strutture irrigue,  in  particolare  nelle  regioni  del  sud  Italia
colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  la  gestione  commissariale  di  cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  e
successive modificazioni, e' soppressa e le  relative  funzioni  sono
trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1  si  provvede,
sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013,  n.  105,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone
anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale,  ivi
incluso  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  5,  del  citato
decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  stesse,  nonche'  in  ordine  agli  ulteriori   adempimenti
riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione  e  la
definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la  definizione
del contenzioso della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo del Mezzogiorno. 
  3. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le  competenze
attribuite  da  norme  di  legge  al  commissario  ad  acta  di   cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,  si
intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.