Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580
annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo provvede al monitoraggio  dell'onere  di  cui  alla  presente
legge e  riferisce  in  merito  al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1  del  presente
articolo, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede
con proprio decreto alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio,  delle  dotazioni  finanziarie  rimodulabili  di  parte
corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge  31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di  missione  nell'ambito
del programma «Coordinamento ed indirizzo  per  la  salvaguardia  del
patrimonio  culturale»  e,  comunque,  della   missione   «Tutela   e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici»  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo. Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,
per  il  medesimo  anno,  di  un  ammontare  pari  all'importo  dello
scostamento,  i  limiti  di  cui  all'articolo  6,  comma   12,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.