Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580
annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente
legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, provvede
con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte
corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito
del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del
patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo. Si intendono corrispondentemente ridotti,
per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, comma 12, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.