Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  agli  Emendamenti  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto previsto dal  paragrafo  2  dell'articolo  20
della Convenzione.