Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge: 
    a) per  «protezione  fisica  attiva»  si  intende  la  protezione
fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire  o  contrastare
atti di sottrazione illecita di  materie  nucleari  o  di  sabotaggio
contro materie o installazioni nucleari; 
    b) per «protezione  fisica  passiva»  si  intende  la  protezione
fornita  dalle  strutture,  dai  sistemi   e   dalle   procedure   di
sorveglianza presso  le  installazioni  nucleari  per  proteggere  le
materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le  materie  e  le
installazioni nucleari da atti di sabotaggio; 
    c) per «piano di protezione fisica» si  intende  l'insieme  delle
misure  di  protezione  fisica  passiva  adottate  dall'esercente  di
un'installazione nucleare o da un vettore  autorizzato,  comprendenti
le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica  attiva
e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma; 
    d) per  «autorizzazioni»  si  intendono  il  nulla  osta  per  la
protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica  passiva
di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro  prescrittivo  ad  essi
associato.