Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge: a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari; b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio; c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma; d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.