Art. 4 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1.  Per  dare  attuazione   alle   disposizioni   contenute   nella
Convenzione, come emendata, sono individuate  le  seguenti  autorita'
competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: 
    a)  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, per gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  5  della
Convenzione come emendata,  e  per  la  comunicazione,  attraverso  i
canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto; 
    b) il Ministero dell'interno, quale autorita' competente per: 
      1) la protezione fisica attiva delle installazioni  nucleari  e
delle materie nucleari anche in corso di trasporto; 
      2) la collaborazione con il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale per gli  adempimenti  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale   autorita'
competente per la protezione fisica passiva  delle  materie  e  delle
installazioni nucleari; 
    d) il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del
mare, quale autorita' competente per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti spettanti allo Stato in materia ambientale. 
  2.  L'Ispettorato  nazionale  per  la  sicurezza  nucleare   e   la
radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e  dei  compiti
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 45: 
    a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo
degli ispettori di cui all'articolo 10  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; 
    b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c) e d); 
    c) procede all'accertamento delle violazioni di cui  all'articolo
10, comma 1. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di  cui  al
comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45,
le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA).