Art. 4 Autorita' competenti 1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorita' competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro: a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto; b) il Ministero dell'interno, quale autorita' competente per: 1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto; 2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera a); c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari; d) il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, quale autorita' competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale. 2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d); c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).