Art. 5 
 
                       Scenari di riferimento 
                    e piani di protezione fisica 
 
  1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari  di  riferimento
per  la  predisposizione  dei  piani  di  protezione  fisica  dandone
comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2. I requisiti di protezione  fisica  passiva  e  le  modalita'  di
redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno  e
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta   dell'autorita'   di   cui
all'articolo 4, comma 2, della presente legge.