Art. 6 
 
                   Protezione fisica delle materie 
                   e delle installazioni nucleari 
 
  1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere  munito  di
nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero
dello sviluppo economico, previo parere del  Ministero  dell'interno,
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e dell'autorita' di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  che  formulano
eventuali prescrizioni. 
  2. Ai fini  del  rilascio  del  nulla  osta  di  cui  al  comma  1,
l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico  un  piano
di protezione fisica. 
  3.  Nel  caso  di  trasporto  di  materie  nucleari,   il   vettore
autorizzato deve essere munito di un attestato di  protezione  fisica
passiva rilasciato dal Ministero  dello  sviluppo  economico,  previo
parere obbligatorio dell'autorita' di cui all'articolo  4,  comma  2.
Copia dell'attestato  e'  trasmessa  al  Ministero  dell'interno,  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai  fini  del
rilascio dell'attestato, il  trasportatore  autorizzato  presenta  un
piano di protezione fisica. 
  4.  Sulla  base  del  piano  di  protezione  fisica,  il  Ministero
dell'interno  stabilisce  il  livello  di  protezione  fisica  attiva
necessario e, in caso di trasporto, autorizza il  relativo  programma
di trasporto.