Art. 6 Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari 1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni. 2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica. 3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato e' trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica. 4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.