Art. 7 
 
        Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari 
 
  1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito  delle  comunicazioni
previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.
230, coordina gli  interventi  e  predispone,  sentito  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  un  piano
d'intervento per il recupero e  la  messa  in  sicurezza  di  materie
nucleari,  fermi  restando  gli   obblighi   di   informazione   alla
popolazione sui rischi e sul comportamento da  adottare  in  caso  di
emergenza.