Art. 8 
 
                     Modifiche al codice penale 
                   e al codice di procedura penale 
 
  1. Dopo l'articolo 433 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art.  433-bis  (Attentato  alla  sicurezza   delle   installazioni
nucleari). - Chiunque  attenta  alla  sicurezza  delle  installazioni
nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi  adibiti  alla
produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari  e'
punito,  qualora  dal  fatto  derivi   pericolo   per   la   pubblica
incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni. 
  Se dal fatto deriva un disastro, la pena  e'  della  reclusione  da
cinque a venti anni». 
  2.  All'articolo  33-bis,  comma  1,  lettera  c),  del  codice  di
procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,»  sono  inserite
le seguenti: «433-bis, secondo comma,».