Art. 9 
 
Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute  nelle
                           autorizzazioni 
 
  1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie  di  cui
all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle  disposizioni
contenute nelle autorizzazioni, l'autorita' di  cui  all'articolo  4,
comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di  ripristinare  le
condizioni ivi previste,  comunicando  tempestivamente  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno  e  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   le
inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite. 
  2. Nel caso di mancato adempimento delle  prescrizioni  di  cui  al
comma  1,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  acquisite   le
eventuali   giustificazioni   del    titolare    del    provvedimento
autorizzativo,   d'intesa   con   il   Ministero   dell'interno,   su
segnalazione dell'autorita' di cui all'articolo 4, comma  2,  dispone
la sospensione del provvedimento autorizzativo. 
  3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il  Ministero  dello
sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, previo parere obbligatorio  dell'autorita'  di
cui all'articolo 4, comma 2. 
  4.  Nei  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  devono   essere
indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione
fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione  sanitaria
dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.