IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il Testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  successivamente
modificato e integrato dall'articolo 4  del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito nella legge 6 giugno 2008, n. 101; 
  Visto il Regolamento di esecuzione al Testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come  successivamente  modificato  e  integrato   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  1°  dicembre  2010,  n.
269, recante: "Disciplina delle caratteristiche minime  del  progetto
organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei
servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del  Regolamento  di
esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche'
dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti  per  la
direzione dei medesimi istituti e per  lo  svolgimento  di  incarichi
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"; 
  Considerato che la Commissione europea, nell'ambito della procedura
d'informazione (EU  Pilot  3963/12/MARK  -  3964/12/MARK)  in  ordine
all'esistenza in Italia di restrizioni al diritto di stabilimento  ed
alla libera prestazione dei servizi per  le  attivita'  di  vigilanza
privata svolte da  imprese  stabilite  in  altri  Stati  membri,  che
deriverebbero dalla disciplina del decreto del Ministro  dell'interno
1° dicembre 2010, n. 269, ha chiesto di emendare il decreto stesso; 
  Sentita la Commissione consultiva centrale per le attivita' di  cui
all'articolo 134 del testo unico, costituita ai  sensi  dell'articolo
260-quater del  richiamato  Regolamento  di  esecuzione,  che  si  e'
espressa nella seduta del 29 maggio 2014; 
  Vista la nota n. 0024720, in data 17  aprile  2014,  del  Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e
la gestione dello spettro radioelettrico; 
  Sentito l'Ente nazionale di unificazione che ha espresso il proprio
parere con note del 9 ottobre 2013 e 15 gennaio 2015; 
  Vista la comunicazione del Dipartimento per  le  politiche  europee
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   n.   DPE0003740
P-4.22.17.4.5 del 24 aprile 2014, relativa all'archiviazione da parte
della   Commissione   europea    della    procedura    d'informazione
precedentemente citata; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1899/2014, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  9
ottobre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400  del  1988,
con nota n. 557/PAS./U/017920.10089.D(1)REG.1, del 28 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre  2010,  n.
  269, regolamento recante disciplina  delle  caratteristiche  minime
  del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli
  istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e  257-bis  del
  Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi  di  pubblica
  sicurezza, nonche'  dei  requisiti  professionali  e  di  capacita'
  tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e  per  lo
  svolgimento di incarichi  organizzativi  nell'ambito  degli  stessi
  istituti 
 
   1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.  269,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole: "Sono  esclusi
dall'applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di
localizzazione satellitare di autoveicoli, che prevedano  l'esclusivo
allertamento del proprietario del bene stesso", sono sostituite dalle
seguenti:  "Per  i   servizi   di   localizzazione   satellitare   di
autoveicoli, che prevedano il solo allertamento del proprietario  del
bene stesso, svolti  esclusivamente,  le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano con riferimento all'Ambito 3"; 
    b) all'articolo 6, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "2-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 252-bis, comma 3,
del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  le  guardie  giurate  sono
munite di un tesserino avente le caratteristiche fissate con  decreto
del Ministro dell'interno."; 
    c) all'articolo 8,  comma  3,  le  parole  "le  disposizioni  del
presente decreto sono immediatamente esecutive" sono sostituite dalle
seguenti:  "gli  istituti  debbono  dimostrare  la  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto.  Non  possono  essere  autorizzate
estensioni di licenza in  caso  di  comprovate  situazioni  debitorie
relative  agli  oneri  previdenziali,  contributivi,  assicurativi  o
tributari"; 
    d) all'articolo 8, comma 4, dopo le parole  "pubblica  sicurezza"
sono aggiunte le seguenti: "rilasciate in  nome  e  per  conto  della
medesima persona giuridica"; 
    e) all'Allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  al  comma  3,  punto  3.5,  dopo  le  parole   "adempimenti
tributari", sono aggiunte le seguenti "come comprovabile dai  carichi
pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria"; 
      2) al comma  4,  punto  4.1.1,  dopo  la  parola  "TULPS"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  un  centro   di   comunicazioni/centrale
operativa avente le caratteristiche di cui al successivo punto  4.1.2
verificato dal competente Ispettorato regionale del  Ministero  dello
sviluppo economico"; 
      3) al comma  4,  punto  4.1.2,  al  secondo  punto,  le  parole
"presidiata sulle 24 ore da guardie giurate", sono  sostituite  dalle
seguenti: "presidiata da  guardie  giurate  per  tutto  il  tempo  di
effettuazione dei servizi"; al quarto e quinto punto, le parole  "UNI
11068:2005   «Centrali   di   telesorveglianza   -    caratteristiche
procedurali, strutturali e di  controllo»'',  sono  sostituite  dalla
seguenti: "EN 50518 «Centro di monitoraggio e di  ricezione  allarme.
Parte 1 - Requisiti per il posizionamento e la costruzione»; Parte  2
- Prescrizioni tecniche;  Parte  3  «Procedure  e  requisiti  per  il
funzionamento»"; 
      4) al comma 4, punto 4.1.3, dopo la parola "una" sono  aggiunte
le seguenti: "organizzazione della"; 
      5) al  comma  4,  punto  4.2,  le  parole  "di  qualita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "di conformita'  alla  norma"  e  dopo  la
parola "aggiornamenti" sono aggiunte le seguenti: "rilasciata  da  un
organismo di valutazione della conformita' accreditato"; 
      6) al comma 6, punto 6.1, le parole "avere,  in  aggiunta  alla
cauzione, nelle imprese individuali un patrimonio personale netto  e,
nelle societa', un capitale interamente versato e mantenuto per tutta
la durata dell'attivita', almeno pari a quanto previsto nell'Allegato
F del presente Regolamento, in funzione della configurazione definita
dal progetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "aver  prestato  la  cauzione,  di  cui
all'articolo 137 TULPS, per gli importi previsti dall'Allegato F  del
presente Regolamento"; 
      7) al comma 6, punto 6.3, le parole "ad integrazione di  quanto
previsto al punto 6.1", sono eliminate; 
      8) al comma 7, punto 7.1.2, dopo le parole "CCNL di  categoria"
sono sostituite dalle seguenti  "Contratto  Collettivo  Nazionale  di
Lavoro"; 
    f)  all'Allegato  B,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) al primo punto, le  parole  "scuola  media  superiore"  sono
sostituite dalle seguenti: "istruzione secondaria di secondo grado"; 
      2) al terzo punto, le parole "ovvero aver conseguito master  di
livello universitario in materia di sicurezza privata  che  prevedano
stage  operativi  presso  istituti  di   vigilanza   privata",   sono
sostituite  dalle  seguenti:   "ovvero   aver   superato   corsi   di
perfezionamento  in  materia  di  sicurezza   privata,   erogati   da
Universita'    riconosciute    dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  che  prevedano  stage  operativi
presso istituti di vigilanza privata"; 
      3) al quarto punto, dopo le parole "UNI 10459:1995 «Funzioni  e
profilo del professionista della security» sono aggiunte le  seguenti
«e successive modifiche e aggiornamenti.»"; 
    g) all'Allegato D, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla Sezione  I,  comma  1.a,  lettera  g),  le  parole  "di
categoria" sono eliminate; 
      2) alla Sezione I, comma 1.e, dopo la lettera m),  e'  aggiunto
il seguente periodo: "Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di
formazione delle guardie giurate  previste  da  regolamenti  e  leggi
speciali"; 
      3) alla Sezione II, comma  2.b,  dopo  l'ultimo  capoverso,  e'
aggiunto il seguente: "Le disposizioni sopra indicate in  materia  di
armi,  non  si  applicano  ai  servizi   disciplinati   dal   decreto
interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266."; 
      4) alla Sezione II, comma  2.d,  dopo  l'ultimo  capoverso,  e'
aggiunto il  seguente:  "Il  titolare  della  licenza,  il  direttore
tecnico  e/o  l'institore  sono  sempre  abilitati  all'accesso  alla
Centrale operativa,  pur  non  rivestendo  la  qualifica  di  guardia
giurata, per  lo  svolgimento  delle  attivita'  organizzative  e  di
controllo"; 
      5) alla Sezione III, comma 3.g.2, al  primo  periodo,  dopo  le
parole "indossato all'occorrenza", sono aggiunte  le  seguenti:  "nel
caso in cui il cliente assicuri la conformita' del box alle norme UNI
EN 1522, UNI EN 1523 e UNI EN 1063"; 
      6) alla Sezione III, comma 3.i, al  primo  capoverso,  dopo  le
parole "deve essere munito", sono aggiunte le seguenti: "di  impianto
di allarme antintrusione e di  impianto  di  videosorveglianza  oltre
che"; 
      7) alla Sezione III, comma 3.l.2, al settimo periodo, le parole
"rimane in costante ascolto radio verificando", sono sostituite dalla
seguente: "monitora"; 
      8) alla Sezione III, comma 3.l.3, voce  "Trasporto  valori  per
somme da € 3.000.000,00 e fino a € 8.000.000,00", dopo le parole "per
i trasporti  relativi  alla  Banca  d'Italia  e",  sono  aggiunte  le
seguenti: "per i trasporti"; 
      9) alla Sezione III, comma 3.l.4, voce "Tabelle sinottiche  per
il trasporto del contante", al punto 5, dopo la parola "attivazione",
sono aggiunte le seguenti: "automatica, anche mediante sensori  sparo
sui vetri dell'automezzo, nonche'"; 
      10) alla Sezione III,  comma  3.m,  voce  "Scorta  valori",  le
lettere a), b) e c) sono eliminate e sostituite dalle  seguenti:  "a)
per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve  essere
svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola,  munite
di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato  per  tutto  il
periodo del servizio e sino  al  rientro  in  sede,  a  bordo  di  un
automezzo radio collegato e  munito  di  impianto  di  localizzazione
satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00
il  Questore  puo'  autorizzare  misure  di  protezione  diverse,  in
relazione alla specifica situazione  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica ed alla natura del bene scortato"; b) per la scorta a valori
superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla
lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive,
in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della  sicurezza
pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato; c) la scorta a
materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere,  quando
non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie
giurate, e' affidata a guardie dipendenti da  istituti  di  vigilanza
privata, il cui  numero  deve  essere  calcolato  in  funzione  della
distanza dell'obiettivo e  del  tempo  necessario  al  raggiungimento
dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore
ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a  bordo  di
un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e  provviste
di adeguati strumenti di  comunicazione  con  la  centrale  operativa
dell'istituto di vigilanza; 
      11) alla Sezione  III,  dopo  il  comma  3.o,  e'  aggiunto  il
seguente comma: "3.p. Trasporti di valori  diversi  dal  contante.  I
trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi  dal  denaro
contante, si effettuano con le modalita' indicate ai  commi  3.l.3  e
3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi  da  quelli  ivi
indicati e appositamente allestiti,  con  i  massimali  ivi  previsti
aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a
€  16.000.000,00,  fino  al  massimale  previsto   dall'assicurazione
obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il
Regolamento, d'intesa con i Questori delle province  interessate,  il
quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla
specifica situazione dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,  alla
natura ed al valore del  bene  trasportato  nonche'  all'utilizzo  di
tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle  di  cui  ai
commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche  per  la  particolare  tipologia  di
trasporto."; 
      12) alla Sezione V, comma  5.e,  alle  parole  "n.  1952"  sono
aggiunte le seguenti:  "e  rappresentano  le  condizioni  minime  che
devono essere riprese  dai  singoli  regolamenti  di  servizio.  Tali
condizioni possono essere integrate da eventuali  regole  procedurali
interne ritenute necessarie dai soggetti  autorizzati  nonche'  dalle
prescrizioni del Questore, in  relazione  a  specifiche  esigenze  di
pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il  Questore
di una provincia diversa da  quella  ove  ha  sede  l'istituto,  puo'
autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento
dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella  sede,
dandone comunicazione entro 24 ore". 
    h)  l'Allegato  E  e'  sostituito  dall'allegato  1  al  presente
decreto; 
    i)  l'Allegato  F  e'  sostituito  dall'allegato  2  al  presente
decreto; 
    j) all'Allegato G, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a, la parola "equiparati" e'  sostituita
da "equipollenti"; 
      2) al comma 1, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo"; 
      3) al comma 1, lettera c, le parole "organizzato  da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; 
      4) al comma 2, lettera a, le parole  "scuola  media  superiore"
sono sostituite dalle seguenti:  "istruzione  secondaria  di  secondo
grado"; 
      5) al comma 2, lettera b, le parole "con profitto un periodo di
pratica" sono sostituite  dalle  seguenti:  "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo"; 
      6) al comma 2, lettera c, le parole "organizzato  da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e, dopo la parola "ovvero", sono aggiunte le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; 
      7) al comma 3, lettera a, dopo  le  parole  "Scienze  bancarie"
sono aggiunte le seguenti: "Scienze dell'investigazione", e la parola
"equiparati" e' sostituita dalla parola "equipollenti"; 
      8) al comma 3, dopo le parole "Registro Imprese", sono aggiunte
le seguenti: "per attivita' classificate  ai  codici  ATECO  63.11.1,
63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei
dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2  e
63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati),  82.91.1
e 82.91.10 (Attivita' di agenzie  di  recupero  crediti),  82.91.2  e
82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali)"; 
      9) al comma 4, lettera a, le parole  "scuola  media  superiore"
sono sostituite dalle seguenti:  "istruzione  secondaria  di  secondo
grado"; 
      10) al comma 4, lettera b, le parole "con profitto  un  periodo
di pratica" sono sostituite dalle seguenti: "attivita'  lavorativa  a
carattere operativo"; 
      11) al comma 4, lettera c, le parole "organizzato da  strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca" e dopo la parola "ovvero" sono  aggiunte  le  seguenti:  "in
alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c)"; 
      12) al comma 5, sesto rigo, le parole "organizzati da strutture
universitarie o da centri di  formazione  professionale  riconosciuti
dalle Regioni  e  accreditati  presso  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo
individuate" sono sostituite dalle seguenti: "erogati da  Universita'
riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca"; 
      13) al comma 6, primo rigo, la parola "annuale"  e'  sostituita
con la parola "triennale", il numero "3" e' sostituito con il  numero
"2" ed il numero "5" e' sostituito con il numero "4"; 
      14) al comma 6, quarto rigo, la parola "annuale" e'  sostituita
con la parola "triennale" e dopo il numero "3" e' aggiunto il  numero
"4"; 
      15) al comma 6, sesto rigo, le parole "il superamento di"  sono
sostituite dalle seguenti: "la partecipazione ad"; 
      16) al comma 6, ottavo rigo, le parole "e accreditati presso il
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,
secondo le procedure da questo  individuate"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "secondo   le   procedure   individuate   dal   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza". 
    k) all'Allegato H, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, primo  punto,  le  parole  "non  possono  essere
attivate presso il domicilio del titolare della licenza ne' in locali
nei quali insistano studi legali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta'
di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS"; 
      2) al comma 2, secondo punto, le  parole  "dell'impresa  (forma
societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del
richiedente  la  licenza"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "del
richiedente la licenza e la forma  giuridica  con  la  quale  intende
svolgere l'attivita'". 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in   vigore   il   giorno   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 25 febbraio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2015 
Interno, foglio n. 794 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                
          Note alle premesse: 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Si riporta il testo degli articoli 256-bis, 257-bis e
          260-quater  del  regio  decreto  6  maggio  1940,  n.   635
          (Approvazione del regolamento per  l'esecuzione  del  testo
          unico 18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza) , pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n.
          149, S.O: 
              "Art. 256-bis. Sono disciplinate dagli articoli  133  e
          134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e  custodia
          di beni mobili o immobili per la legittima  autotutela  dei
          diritti patrimoniali ad essi inerenti, che  non  implichino
          l'esercizio di  pubbliche  funzioni  o  lo  svolgimento  di
          attivita'  che  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento
          riservano agli organi di polizia. 
              Rientrano, in particolare,  nei  servizi  di  sicurezza
          complementare, da svolgersi a mezzo di guardie  particolari
          giurate, salvo che la  legge  disponga  diversamente  o  vi
          provveda la  forza  pubblica,  le  attivita'  di  vigilanza
          concernenti: 
              a) la  sicurezza  negli  aeroporti,  nei  porti,  nelle
          stazioni  ferroviarie,  nelle   stazioni   delle   ferrovie
          metropolitane e negli altri luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico specificamente indicati dalle norme  speciali,  ad
          integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; 
              b) la custodia, il  trasporto  e  la  scorta  di  armi,
          esplosivi e di ogni altro materiale  pericoloso,  nei  casi
          previsti dalle disposizioni in vigore o dalle  prescrizioni
          dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti  per
          garantire la sicurezza  della  custodia,  del  trasporto  e
          della scorta; 
              c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o
          di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza  nei
          luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di  altri
          titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; 
              d) la vigilanza armata mobile e  gli  interventi  sugli
          allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti  di
          pubblica sicurezza; 
              e)  la  vigilanza  presso  infrastrutture  del  settore
          energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad  alta
          tecnologia, di quelli a rischio di impatto  ambientale,  ed
          ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via
          potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della  sicurezza
          o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale. 
              Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare
          la vigilanza presso tribunali ed  altri  edifici  pubblici,
          installazioni militari, centri direzionali,  industriali  o
          commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali
          esigenze di sicurezza  impongono  che  i  servizi  medesimi
          siano svolti da guardie particolari giurate." 
              "Art. 257-bis La licenza prescritta dall' articolo  134
          della legge per le attivita' di investigazione, ricerche  e
          raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese
          quelle relative agli ammanchi di merce ed  alle  differenze
          inventariali nel  settore  commerciale,  e'  richiesta  dal
          titolare dell'istituto di investigazioni e  ricerche  anche
          per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono
          professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca. 
              La relativa domanda contiene: 
              a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e'
          richiesta e degli altri soggetti di cui all' articolo 257 ,
          comma 1, lettera a), se esistenti; 
              b) l'indicazione degli elementi di  cui  all'  articolo
          257 , comma 1, lettera b); 
              c) le altre indicazioni di  cui  all'  articolo  257  ,
          comma 1, lettere c) e d). 
              Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le   altre
          disposizioni dell' articolo 257 . A tal  fine,  il  decreto
          previsto dal comma 4 del  medesimo  articolo  257  prevede,
          sentite  le  Regioni,  i  requisiti  formativi  minimi   ad
          indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi  di
          tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza. 
              Nulla  e'  innovato  relativamente   all'autorizzazione
          prevista   dall'articolo   222   delle   disposizioni    di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura  penale  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
          indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice." 
              "Art. 260-quater.  E'  istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno la  Commissione  consultiva  centrale  per  le
          attivita' di cui all' articolo 134  della  legge.  Essa  e'
          presieduta da un prefetto ed e' composta: 
              a) dal direttore  dell'Ufficio  per  gli  affari  della
          polizia amministrativa e  sociale  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con le funzioni di vice presidente; 
              b) da un questore; 
              c) da tre esperti designati dall'Amministrazione  della
          pubblica sicurezza, di cui  almeno  uno  appartenente  alla
          Polizia di Stato ed uno all'Arma dei carabinieri; 
              d) da quattro esperti designati,  rispettivamente,  dal
          Ministero della giustizia,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche  sociali   e   dal   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca; 
              e) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle   organizzazioni   degli   istituti   di    vigilanza
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
              f) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle organizzazioni sindacali  delle  guardie  particolari
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          nel limite massimo di quattro; 
              g) da non piu' di  un  esperto  designato  da  ciascuna
          delle  organizzazioni  degli  istituti  di   investigazione
          privata e di quelli  per  la  raccolta  delle  informazioni
          commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
          nazionale, nel limite massimo di due; 
              h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati
          dalle associazioni rappresentative  del  sistema  bancario,
          del sistema delle assicurazioni private e del sistema della
          grande distribuzione. 
              Le  mansioni  di  segretario  sono  esercitate  da   un
          funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              Il presidente ed i componenti  della  commissione  sono
          nominati con decreto del Ministro dell'interno,  durano  in
          carica tre anni e possono essere riconfermati. Per  ciascun
          componente effettivo e' nominato un supplente. 
              I  componenti  supplenti   possono   partecipare   alle
          riunioni  della   Commissione   anche   congiuntamente   ai
          titolari, senza esercitarne le funzioni. 
              La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi
          di decreto ministeriale previsti dal presente Titolo e puo'
          essere  consultata,  a  richiesta   delle   Amministrazioni
          interessate, su tutte le questioni  di  carattere  generale
          concernenti le attivita' di cui agli  articoli  133  e  134
          della legge. 
              Nell'ambito della Commissione possono essere costituite
          sotto-commissioni tecniche o "gruppi di  lavoro"  ristretti
          per gli approfondimenti  di  carattere  tecnico  e  per  la
          tenuta dei registri di qualificazione  professionale  degli
          operatori nei diversi settori della sicurezza privata. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica." 
              -  Il  decreto  1  dicembre  2010,  n.  269(Regolamento
          recante  disciplina  delle   caratteristiche   minime   del
          progetto organizzativo e dei requisiti minimi  di  qualita'
          degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e
          257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza,   nonche'   dei   requisiti
          professionali e  di  capacita'  tecnica  richiesti  per  la
          direzione dei medesimi istituti e  per  lo  svolgimento  di
          incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14  febbraio  2011,  n.  36,
          S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 3, 6, 8 del D.M.  269
          del 2010, come modificati dal presente regolamento: 
              "Art. 3 Requisiti e qualita' dei servizi 
              1. I requisiti  minimi  di  qualita'  dei  servizi,  in
          relazione alla loro tipologia, ai livelli  dimensionali  ed
          agli ambiti territoriali di cui all'art. 2, sono  riportati
          nell'Allegato D del  presente  decreto,  di  cui  e'  parte
          integrante. 
              2. Ai fini della definizione delle  classi  funzionali,
          di cui all'art. 2, comma 2, lettera  a),  e  dei  requisiti
          minimi  di  qualita'  dei  servizi,  sono  individuate   le
          seguenti tipologie con le modalita' operative a  fianco  di
          ciascuna indicate: 
              a) vigilanza  ispettiva:  e'  il  servizio  programmato
          svolto  presso  un  determinato  obiettivo  per  il   tempo
          strettamente   necessario   ad   effettuare   i   controlli
          richiesti; 
              b) vigilanza fissa: e' il  servizio  svolto  presso  un
          determinato obiettivo che prevede la presenza  continuativa
          della guardia giurata cui e' demandato lo svolgimento delle
          operazioni  richieste,  come  ad   esempio   il   controllo
          antintrusione, con o senza verifica dei titoli di  accesso,
          la sorveglianza ed altri simili adempimenti; 
              c) vigilanza antirapina: e' il servizio svolto  per  la
          vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono  depositati
          o custoditi denaro, preziosi o altri beni di  valore,  come
          agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di
          custodia di materiali o beni di  valore,  finalizzato  alla
          prevenzione dei reati contro il patrimonio; 
              d) vigilanza  antitaccheggio:  e'  il  servizio  svolto
          presso negozi, supermercati, ipermercati, grandi  magazzini
          e  simili,  finalizzato  alla  prevenzione  del  reato   di
          danneggiamento, furto, sottrazione ovvero di appropriazione
          indebita dei beni esposti alla pubblica fede; 
              e) telesorveglianza:  e'  il  servizio  di  gestione  a
          distanza di segnali,  informazioni  o  allarmi  provenienti
          ovvero  diretti  da  o  verso  un  obiettivo  fermo  o   in
          movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia
          giurata. Per i servizi  di  localizzazione  satellitare  di
          autoveicoli,  che  prevedano  il  solo   allertamento   del
          proprietario del bene  stesso,  svolti  esclusivamente,  le
          disposizioni  del  presente  decreto   si   applicano   con
          riferimento all'Ambito 3; 
              f)  televigilanza:  e'  il  servizio  di  controllo   a
          distanza di un bene mobile od  immobile  con  l'ausilio  di
          apparecchiature che trasferiscono le immagini,  allo  scopo
          di  promuovere  l'intervento  della  guardia  giurata.  Gli
          istituti di vigilanza  possono  allertare,  sulla  base  di
          specifiche intese e nei casi e con le modalita' consentite,
          previa  verifica  dell'effettivita'   ed   attualita'   del
          pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel  controllo  del
          territorio per la prevenzione e repressione dei reati; 
              g)  intervento  sugli  allarmi:  e'  un   servizio   di
          vigilanza ispettiva non programmato  svolto  dalla  guardia
          giurata a seguito della recezione di un segnale di allarme,
          attivato automaticamente ovvero  dall'utente  titolare  del
          bene mobile ed immobile; 
              h) scorta valori: e' il servizio di vigilanza svolto da
          guardie giurate  a  beni  di  terzi  trasportati  su  mezzi
          diversi da quelli destinati  al  trasporto  di  valori,  di
          proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; 
              i) trasporto valori: e'  il  servizio  di  trasporto  e
          contestuale tutela di denaro  o  altri  beni  e  titoli  di
          valore, effettuato con l'utilizzo di veicoli  dell'istituto
          di vigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da
          guardie giurate, secondo quanto previsto dall'allegato D al
          presente regolamento; 
              j) deposito  e  custodia  valori:  e'  il  servizio  di
          deposito  e  custodia  di  beni,  connessa  o   meno   alla
          lavorazione degli stessi, affidati da terzi all'istituto di
          vigilanza, in locali e mezzi forti  idoneamente  attrezzati
          con sistemi ed  impianti  realizzati  in  conformita'  alle
          norme UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili. 
              3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresi'
          nei servizi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  le  altre
          attivita' di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle
          attivita'  di  investigazione,  ricerche  e   raccolta   di
          informazioni e dai servizi  di  vigilanza  e  di  sicurezza
          complementare di cui al comma 1 del presente articolo,  che
          siano  previste  da  specifiche  norme  di   legge   o   di
          regolamento, per le  quali  le  disposizioni  del  presente
          regolamento  si  applicano  relativamente  ai   servizi   o
          attivita'  svolti   da   istituti   autorizzati   a   norma
          dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi  di  pubblica
          sicurezza, che non siano altrimenti disciplinati." 
              "Art.  6  Requisiti  professionali  e  formativi  delle
          guardie particolari giurate. 
              1. Restano fermi i requisiti minimi professionali e  di
          formazione delle guardie giurate individuati con il D.M. di
          cui all'art. 138, comma 2, del Testo unico delle  leggi  di
          pubblica sicurezza. 
              2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata  e'
          subordinato  all'esistenza  di  un   rapporto   di   lavoro
          dipendente con il titolare  della  licenza  prevista  dagli
          artt.133 o 134 del Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza. 
              2 bis. Per le finalita' di cui all'art. 252 bis,  comma
          3, del regio decreto 6 maggio  1940,  n.  635,  le  guardie
          giurate   sono   munite   di   un   tesserino   avente   le
          caratteristiche   fissate   con   decreto   del    Ministro
          dell'interno." 
              "Art. 8 Disposizioni transitorie e finali 
              1. Gli istituti autorizzati alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da
          tale data,  adeguare  le  caratteristiche  ed  i  requisiti
          organizzativi, professionali e di qualita' dei servizi alle
          disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati. 
              2.  Per  i  requisiti  formativi  minimi  ad  indirizzo
          giuridico e professionale  degli  investigatori  privati  e
          degli informatori  commerciali  autorizzati  alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  nonche'  per  le
          disposizioni di cui all'art.3, comma 2, lett.  j,  la  fase
          transitoria e' fissata in trentasei mesi. 
              3. In caso di richiesta di estensione  di  licenza  gli
          istituti   debbono   dimostrare   la    conformita'    alle
          disposizioni  del  presente  decreto.  Non  possono  essere
          autorizzate estensioni di licenza  in  caso  di  comprovate
          situazioni debitorie  relative  agli  oneri  previdenziali,
          contributivi, assicurativi o tributari. 
              4. Gli istituti autorizzati alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto ad operare in diverse  province
          sulla scorta di piu' autorizzazioni, ai sensi dell'articolo
          134 del Testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          rilasciate in nome  e  per  conto  della  medesima  persona
          giuridica,  debbono  unificare  le  attivita'  in  un'unica
          licenza  rilasciata  dal  Prefetto  della   provincia   ove
          l'istituto ha eletto la sede principale. 
              5. Le Amministrazioni pubbliche interessate  provvedono
          agli adempimenti derivanti dall'ap-plicazione del  presente
          decreto e delle relative tabelle tecniche  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente." 
              Si riporta il teso degli allegati A, B, D, G  e  H  del
          D.M. 269 del 2010, come modificati dal presente regolamento 
              "ALLEGATO A 
              Requisiti  minimi  di  qualita'   degli   istituti   di
          vigilanza 
              (art. 257,  comma  4,  del  Regolamento  di  esecuzione
          TULPS) 
              A - Requisiti organizzativi minimi delle imprese 
              1. Iscrizione nel registro delle imprese 
              Essere iscritti nel registro delle imprese  commerciali
          a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995,  n.  581  e  successive
          modificazioni. 
              2. Requisiti soggettivi (per l'impresa, per il titolare
          di  licenza,  per  altri  soggetti  muniti   della   legale
          rappresentanza, per ciascuno dei componenti  del  consiglio
          di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli
          institori, per ciascuno dei direttori tecnici): 
              2.1 quelli indicati dalla legge e  dal  regolamento  di
          esecuzione del TULPS; 
              2.2 il  titolare  di  licenza  non  puo'  rivestire  la
          qualifica di guardia giurata; 
              2.3 il titolare di licenza  deve  essere  munito  della
          rappresentanza legale della societa' e di gestione autonoma
          dell'istituto. 
              3.  Condotta   imprenditoriale   e   commerciale   (per
          l'impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della
          legale rappresentanza,  per  ciascuno  dei  componenti  del
          consiglio di  amministrazione  o  soci  accomandatari,  per
          ciascuno degli institori): 
              3.1 non  aver  rivestito  alcuna  delle  cariche  sopra
          precisate in una societa' che sia fallita  ovvero  che  sia
          stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5  anni
          o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione
          controllata; 
              3.2 avere la capacita' di  obbligarsi  richiesta  dalla
          legge (art. 134 TULPS) ed in particolare  non  trovarsi  in
          nessuna delle condizioni ostative previste dall'art.38  del
          D. Lgs. 163/2006; 
              3.3 dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi,
          a mezzo del documento unico  di  regolarita'  contributiva,
          nonche'  l'integrale  rispetto  degli  obblighi   derivanti
          dall'applicazione del  contratto  collettivo  nazionale  di
          categoria, e della contrattazione territoriale  di  secondo
          livello. Tale ultimo obbligo puo' essere  assolto  mediante
          esibizione  della  certificazione   del   competente   ente
          bilaterale nazionale. 
              3.3  non  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di
          emersione  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del  D.L.  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso  il  periodo
          di emersione; 
              3.4 non aver  commesso  gravi  infrazioni,  debitamente
          accertate, alle norme in materia di  sicurezza  e  ad  ogni
          altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 
              3.5 essere in regola  con  gli  adempimenti  tributari,
          come   comprovabile   dai   carichi   pendenti   risultanti
          dall'anagrafe tributaria, salvo quanto  previsto  al  punto
          6.3. 
              4. Struttura organizzativa 
              4.1 Avere una struttura organizzativa, di gruppo  e  di
          impresa, coerente e funzionale all'attivita' che si intende
          svolgere  ed  ai  livelli  dimensionali  ed   agli   ambiti
          territoriali nei quali  si  intende  operare,  comprendente
          almeno: 
              4.1.1 una  sede  operativa,  avente  impianti  tecnici,
          tecnologici e di sicurezza, a norma della  legge  5  maggio
          1990, n.46, e del  D.M.  22  gennaio  2008,  n.37,  per  le
          attivita' e gli adempimenti di  cui  all'articolo  135  del
          TULPS, e un centro  di  comunicazioni/  centrale  operativa
          avente le caratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2,
          verificato  dal  competente   Ispettorato   regionale   del
          Ministero dello Sviluppo Economico; 
              4.1.2 
              · un centro di  comunicazioni,  presidiato  da  guardie
          giurate per tutto il tempo di  effettuazione  dei  servizi,
          con le caratteristiche di cui all'Allegato E, tipologia  A,
          per la  vigilanza  di  cui  all'art.  2  classe  A,  svolta
          nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n. 1 e 2; 
              · una centrale operativa, avente le caratteristiche  di
          cui all'Allegato E,  tipologia  B,  presidiata  da  guardie
          giurate per tutto il tempo di  effettuazione  dei  servizi,
          per la vigilanza di cui all'art. 2 classi  A,  B,  D  ed  E
          svolta nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.1, 2; 
              · una centrale operativa, avente le caratteristiche  di
          cui all'Allegato E tipologia C, presidiata sulle 24 ore  da
          guardie giurate, per la vigilanza di cui all'art. 2  classi
          A, B, D ed E svolta  nell'ambito  territoriale  di  cui  al
          punto "c" n. 3; 
              · una centrale operativa a norma EN  50518  "Centro  di
          monitoraggio e di ricezione allarme. Parte  1  -  Requisiti
          per  il  posizionamento  e  la  costruzione";  Parte  2   -
          Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e  requisiti  per
          il funzionamento e  successive  modifiche  o  integrazioni,
          presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza
          di cui all'art. 2 classi A, B, D ed  E  svolta  nell'ambito
          territoriale di cui al punto "c" n. 4; 
              · un'ulteriore centrale  a  normaEN  50518  "Centro  di
          monitoraggio e di ricezione allarme. Parte  1  -  Requisiti
          per  il  posizionamento  e  la  costruzione";  Parte  2   -
          Prescrizioni tecniche; Parte 3 "Procedure e  requisiti  per
          il  funzionamento  ed  eventuali  successive  modifiche   o
          integrazioni, o  ulteriori  una  o  piu'  centrali  di  cui
          all'Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up
          tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la
          vigilanza di cui all'art. 2 classi A,  B,  D  ed  E  svolta
          nell'ambito territoriale di cui al punto "c" n.5. 
              4.1.3 una organizzazione della struttura direzionale  e
          di controllo coerente e funzionale ai  servizi,  secondo  i
          requisiti di qualita' di cui all'Allegato  D  del  presente
          Regolamento,  le  prescrizioni  del  Questore  e   l'ambito
          dimensionale e territoriale. 
              4.1.4 una struttura organizzativa aziendale, rapportata
          alle dimensioni della stessa,  che  assicuri  il  controllo
          costante  durante   i   servizi,   nella   sede   operativa
          principale, da parte del titolare della licenza o di un suo
          institore o di un direttore  tecnico;  per  le  sole  fasce
          orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10  guardie
          particolari anche un addetto al coordinamento  e  controllo
          che  puo'  coincidere  con  l'operatore   del   centro   di
          comunicazioni e/o della  centrale  operativa;  per  singoli
          servizi  di  particolare   complessita'   gestionale,   che
          implichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie
          particolari, una di queste dovra' fungere da coordinatore. 
              4.1.5 la disponibilita' di un numero di guardie giurate
          corrispondente a quello  del  personale  da  impiegare  nei
          servizi, compresi  quelli  di  coordinamento  e  controllo,
          incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni  di
          riposo ed alle prevedibili assenze per  ferie,  malattie  e
          altri giustificati motivi; 
              4.1.6 l'assolvimento degli oneri di formazione previsti
          dal D.M.  di  cui  all'art.  138,  comma  2,  T.U.L.P.S,  e
          dall'Allegato D del presente Regolamento; 
              4.1.7  l'istituto  che  opera  in  ambito  territoriale
          esteso ( art.  2,  lett.  c),  ambiti  3,  4,  5  )  dovra'
          garantire un idoneo  sistema  di  comunicazioni  radio  che
          consenta una reale comunicazione diretta  tra  la  centrale
          operativa e il personale operativo impiegato  nei  servizi,
          con     adeguato      supporto      planimetrico      (c.d.
          geo-referenziazione).  Alternativamente  l'istituto  potra'
          attivare  centri  di  comunicazione  o  centrali  operative
          distaccati  dalla  sede  principale  al  fine   sempre   di
          garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il
          personale operativo impiegato nei servizi. 
              4.1.8  per  ogni  area  di  operativita'  dell'istituto
          distante oltre 100 Km in linea d'aria dalla sede principale
          dello stesso  o  da  altro  punto  operativo  adeguatamente
          attrezzato  con  un  centro  di  comunicazioni,  l'istituto
          dovra' avere punti operativi (distaccati) per  il  supporto
          logistico e di sicurezza al personale  operativo  impiegato
          in servizio in tali aree; 
              4.1.9 in ogni area di  operativita'  l'istituto  dovra'
          dimostrare  di  possedere  una   dotazione   di   automezzi
          sufficiente a garantire i servizi autorizzati; 
              4.1.10 per specifiche e motivate esigenze, connesse  ad
          esempio     alla     conformazione     del      territorio,
          all'eccezionalita'   del   servizio,    alla    particolare
          ubicazione degli obiettivi da  vigilare,  le  comunicazioni
          possono essere  assicurate  a  mezzo  di  altre  tecnologie
          consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX,  etc)  che
          garantiscano, comunque, la  comunicazione  diretta  tra  la
          centrale operativa e il personale operativo  impiegato  nei
          servizi; 
              4.2  essere  in  possesso   della   certificazione   di
          conformita' alla norma UNI 10891:2000 "Servizi  -  istituti
          di   vigilanza   privata   -   Requisiti"   e    successivi
          aggiornamenti, rilasciata da un  organismo  di  valutazione
          della conformita' accreditato. 
              5.  Disponibilita'   delle   dotazioni   logistiche   e
          tecnologiche: 
              5.1 disponibilita' di locali, spazi attrezzati ed  aree
          di rispetto,  di  dimensioni  e  caratteristiche  idonee  e
          compatibili con il progetto presentato e con  le  attivita'
          richieste, idonee per dimensioni, conformazione e posizione
          alle esigenze  di  sicurezza  connesse  alle  tipologie  di
          servizio; 
              5.2 disponibilita' delle attrezzature di sala operativa
          di cui ai precedenti punti 4.1.2; 
              5.3  disponibilita'  di  mezzi  di  locomozione  e   di
          trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei
          propri contrassegni, commisurati ai  servizi  da  svolgere,
          maggiorati di un mezzo  di  riserva  ogni  dieci.  I  mezzi
          impiegati nei servizi di  trasporto  valori  devono  essere
          blindati,   quando   e'   previsto,   e    presentare    le
          caratteristiche costruttive e di  equipaggiamento  indicate
          nell'Allegato D del presente Regolamento; 
              5.4 disponibilita' di mezzi di protezione  individuale,
          commisurati al numero delle guardie particolari  dipendenti
          ed ai servizi da  svolgere,  maggiorati  del  10  %,  quale
          dotazione di riserva, conformi ai requisiti  essenziali  di
          sicurezza definiti nelle  Direttive  Europee  pertinenti  e
          relative  norme  armonizzate  o  comunque  alle   normative
          UNI/CEI, CEN/CENELEC applicabili; 
              5.5 per il servizio  di  deposito  valori  affidati  in
          custodia   all'istituto,   proprieta'   o    disponibilita'
          esclusiva  di   un   caveau   avente   le   caratteristiche
          costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura
          assicurativa obbligatoria. 
              6. Capacita' economico-finanziaria 
              6.1 aver  prestato  la  cauzione,  di  cui  all'art.137
          TULPS,  per  gli  importi  previsti  dall'Allegato  F   del
          presente Regolamento; 
              6.2 essere in possesso di idonea copertura assicurativa
          Responsabilita'  Civile  Contrattuale   e   Responsabilita'
          Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia  dei  servizi
          da   svolgere/svolti    ed    ai    livelli    dimensionali
          dell'istituto, con valori minimi comunque non  inferiori  a
          quanto riportato nella tabella F1; 
              6.3 avere, nel caso di debiti  tributari  accertati  le
          disponibilita' finanziare occorrenti per  far  fronte  agli
          stessi. 
              Il possesso dei requisiti sopra indicati  e'  accertato
          dalla certificazione di  qualita'  rilasciata  da  uno  dei
          centri    di    certificazione    indipendente     previsti
          dall'articolo 260-ter del  Regolamento  di  esecuzione  del
          TULPS, ovvero, fino a  quando  detti  organismi  non  siano
          operanti, puo' essere dimostrato in ogni altro modo,  anche
          a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative,  ferma
          restando  la  facolta'  del  Prefetto  di  disporre  mirati
          accertamenti. 
              Restano ferme le  caratteristiche  organizzative  e  le
          modalita' di verifica previste,  per  particolari  servizi,
          dalle altre disposizioni in vigore. 
              7. Definizione delle tariffe: 
              7.1  essersi  attenuto,  nella   individuazione   delle
          tariffe, a criteri di: 
              7.1.1  coerenza  con  la  licenza  e  con  il  progetto
          organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto; 
              7.1.2 piena copertura dei costi indicati  dall'articolo
          257-quinquies del Regolamento di esecuzione, individuati in
          relazione ai servizi previsti nella  licenza,  avendo  come
          parametro di riferimento le tabelle del  costo  del  lavoro
          delle  guardie  particolari  giurate,  sulla   base   delle
          determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione  del
          Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  di  categoria  e
          degli integrativi territoriali, fissate  dal  Ministro  del
          Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale." 
              "ALLEGATO B 
              Requisiti  professionali  minimi  del  titolare   della
          licenza, dell'institore, del direttore tecnico 
              Il titolare della licenza,  l'institore,  il  direttore
          tecnico di un istituto di vigilanza privata  devono  essere
          in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
              diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              aver   ricoperto   documentate    funzioni    direttive
          nell'ambito di istituti  di  vigilanza  privata,  con  alle
          dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo  di
          almeno tre anni, o delle Forze dell'ordine, con  esperienza
          documentata nel settore della  sicurezza  privata,  per  un
          periodo  di  almeno  cinque  anni  ed  avere  lasciato   il
          servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non piu'
          di quattro anni; 
              ovvero  aver  superato  corsi  di  perfezionamento   in
          materia  di  sicurezza  privata,  erogati  da   Universita'
          riconosciute      dal      Ministero       dell'Istruzione,
          dell'Universita'  e  della  Ricerca,  che  prevedano  stage
          operativi presso istituti di vigilanza privata; 
              per gli istituti che operano con livello dimensionale 4
          e ambiti territoriali 4  e  5  almeno  una  figura  tra  il
          titolare della licenza, l'institore e il direttore  tecnico
          deve possedere  il  profilo  professionale  UNI  10459:1995
          "Funzioni e profilo del professionista  della  security"  e
          successive modifiche e aggiornamenti. 
              2.  Il  diploma  di  scuola  media  superiore  non   e'
          richiesto ai soggetti che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente Regolamento risultino titolari di  licenza  da
          almeno cinque anni;  per  le  sole  funzioni  di  direttore
          tecnico e/o institore e' richiesta un'esperienza di  almeno
          diciotto mesi nella funzione." 
              ALLEGATO D 
              REQUISITI OPERATIVI MINIMI DEGLI ISTITUTI DI  VIGILANZA
          E REGOLE TECNICHE DEI SERVIZI 
              (Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione) 
              Sezione I^ 
              1. DISPOSIZIONI GENERALI  RIGUARDANTI  L'ORGANIZZAZIONE
          DEI SERVIZI E L'IMPIEGO DELLE GUARDIE GIURATE 
              1a. ADEMPIMENTI GENERALI: 
              Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in  sua  vece
          l'institore,  il  direttore  tecnico   ovvero   le   figure
          professionali   che   esercitano   poteri   di   direzione,
          amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
          deve: 
              a) comunicare alle guardie giurate i turni di  servizio
          e  tenerli  a  disposizione  dell'Autorita'   di   pubblica
          sicurezza per 2 anni, anche  su  supporto  informatico  non
          modificabile; 
              b) inviare al termine di ciascuna  giornata  lavorativa
          al Questore della Provincia interessata un  foglio  notizie
          sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno  avuto
          cognizione  nel  corso  dell'espletamento   del   servizio,
          nonche'  ogni  altra  informazione  degna  di   particolare
          attenzione  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica.   Le
          relazioni di servizio redatte  dalle  guardie  giurate  sui
          medesimi fatti, sono custodite agli atti  dell'istituto  di
          vigilanza privata, presso la sede interessata,  per  essere
          esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti  di  pubblica
          sicurezza; 
              c) impiegare  le  guardie  giurate  esclusivamente  nei
          servizi per i quali l'istituto e'  autorizzato  e  previsti
          dal vigente dal Contratto Collettivo  Nazionale  di  Lavoro
          per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in
          avanti indicato come C.C.N.L.,  non  potendo  impiegare  le
          stesse  in  servizi   diversi   dalla   tutela   dei   beni
          patrimoniali; 
              d)  accertare  che  le  guardie   particolari   giurate
          dipendenti abbiano la disponibilita' dei mezzi  previsti  e
          necessari all'efficiente espletamento dei  servizi  nonche'
          della modulistica necessaria  per  le  diverse  incombenze;
          fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarita'
          e/o specificita' in ordine ai compiti  e  le  modalita'  di
          esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle
          disposizioni di servizio  dalle  stesse  acquisite  con  la
          formazione  d'ingresso  a   dai   periodici   aggiornamenti
          forniti. Tali atti devono essere  archiviati  e  conservati
          per  due  anni  presso  la  sede  dell'istituto,  anche  su
          supporto informatico; 
              e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari
          giurate che non abbiano superato  i  previsti  percorsi  di
          formazione  tecnico-  professionale,  fatte  salve   quelle
          assunte per cambio d'appalto, prelevate  dall'elenco  delle
          guardie giurate di cui all'art. 252 bis del  Regolamento  o
          comunque quelle che abbiano  prestato  almeno  un  anno  di
          servizio  in  altro  Istituto   superando   un   corso   di
          formazione; 
              f) impiegare, nell'esecuzione  di  scorte  e  trasporto
          valori, solo  veicoli  rispondenti  ai  requisiti  previsti
          dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti
          per lo svolgimento  del  servizio  ed  in  buono  stato  di
          manutenzione, avendo cura di segnalare  al  Questore  della
          provincia in cui l'istituto ha la sede  principale,  e  per
          conoscenza  ai  Questori  delle  province  in  cui  intende
          operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati
          nel progetto e le eventuali variazioni intervenute; 
              g)  osservare,  nell'organizzazione  del   lavoro,   le
          vigenti norme in materia di sicurezza del personale  ed  in
          particolare quelle  del  C.C.N.L.  e  quelle  previste  dal
          D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione  dell'art.
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"; 
              h) osservare nel  ricorso  al  lavoro  straordinario  i
          limiti  previsti  dalla   legge   in   base   alle   regole
          sottoscritte  dalle  parti  sociali  nei  CCNL  e/o   negli
          integrativi di 2° livello; 
              i) per  le  ipotesi  di  raggruppamenti  temporanei  di
          istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le  altre
          forme di associazione  previste  dall'art.  257-sexies  del
          Regolamento di esecuzione, deve essere  data  comunicazione
          al Questore della Provincia in cui l'istituto di  vigilanza
          ha  la  sede  principale  e  per  conoscenza  ai   Questori
          interessati,  dell'assunzione  dei  relativi   servizi   di
          vigilanza trasmettendo copia del  contratto  stipulato.  In
          ogni caso nello svolgimento di tali servizi e'  vietata  la
          surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di
          istituti o di altri soggetti privi  dell'autorizzazione  di
          cui  all'art.  134  del   T.U.L.P.S.,   nonche'   l'impiego
          promiscuo di personale e mezzi di un istituto di  vigilanza
          per l'espletamento dei servizi assunti  da  altro  Istituto
          anche  se  facente  parte   dello   stesso   raggruppamento
          temporaneo o altre forme di associazione di imprese,  fatta
          eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune  e
          preventivamente comunicati al Prefetto; 
              l) inviare al Questore, e per conoscenza  al  Prefetto,
          della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha  la  sede
          principale, per le finalita' di cui all'art. 257-ter, comma
          3, ultimo capoverso e per l'aggiornamento della banca  dati
          nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente
          e comunque almeno 30  giorni  prima  della  scadenza  della
          licenza, una dettagliata relazione  sull'attivita'  svolta,
          nonche' sulla consistenza dell'organico,  degli  automezzi,
          degli equipaggiamenti  in  dotazione,  nonche'  dell'elenco
          abbonati ai servizi di vigilanza. In  particolare  dovranno
          essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi: 
              le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno; 
              eventuali variazioni della composizione societaria; 
              l'insorgenza  di  eventuali  situazioni  debitorie  per
          mancato   versamento   di   contributi   previdenziali   ed
          assicurativi,  ovvero  di  oneri   Fiscali   o   Tributari,
          provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative
          intraprese per eliminare tali  irregolarita'.  Resta  fermo
          l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico  di
          regolarita'  contributiva,  nonche'  della   certificazione
          dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata,  di
          cui  all'art.  257-ter,  comma  4,   del   Regolamento   di
          esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti,
          con  pari  garanzia  di  terzieta',   l'adempimento   degli
          obblighi contrattuali rilevanti, ed e'  in  facolta'  degli
          interessati esibire le risultanze del  sistema  informativo
          dell'anagrafe tributaria; 
              le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e  le
          misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli
          utilizzati per il servizio di trasporto valori e  lo  stato
          d'uso degli stessi; 
              le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la
          formazione e l'aggiornamento  professionale  delle  guardie
          giurate. 
              m) inviare ai Questori territorialmente  competenti  ed
          al Questore della Provincia in cui l'istituto di  vigilanza
          ha la sede principale, annualmente, il numero totale  degli
          obiettivi, specificando la tipologia dei servizi,  l'elenco
          degli  abbonati  e  dei  Comuni  in  cui  viene  svolto  il
          servizio; 
              n)  custodire  per  almeno  2   anni   a   disposizione
          dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  presso   la   sede
          principale,  ed  eventualmente  in  copia  presso  le  sedi
          operative  dell'istituto,  su  supporto   informatico   non
          modificabile,   tutta   la    documentazione    riguardante
          l'attivita' svolta, nonche' quella  relativa  alle  guardie
          giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli  ufficiali  ed
          agenti   di   pubblica    sicurezza,    consentendone    la
          consultazione e l'acquisizione di copie. 
              o)  rendere  edotte  le  guardie  particolari   giurate
          dipendenti delle disposizioni del Regolamento  di  servizio
          redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del  R.d.l.  26
          settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144,
          dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza
          ha la sede principale d'intesa con i  Questori  competenti,
          facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa
          visione    da    custodire    nel    fascicolo    personale
          dell'interessato. 
              1b: Obblighi ed adempimenti delle guardie giurate 
              Le guardie giurate: 
              a) devono essere adibite esclusivamente alla  vigilanza
          ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre
          attivita' espressamente previste da specifiche disposizioni
          di legge o di regolamento; 
              b) prima dell'inizio del servizio devono: 
              - essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e
          ricevere   dall'istituto   di   vigilanza   le   pertinenti
          disposizioni scritte di carattere generale  e  particolare,
          con  l'obbligo  di  esibirle  agli   organi   deputati   al
          controllo; 
              -assicurarsi    dell'idoneita'     dell'equipaggiamento
          tecnico operativo in dotazione  segnalando,  per  iscritto,
          eventuali anomalie riscontrate. 
              - In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di
          servizio devono controllare: 
              1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio; 
              2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti,
          sia portatili che veicolari; 
              3. l'efficienza del veicolo in dotazione,  nelle  parti
          meccaniche  ed  elettriche  (motore,  accensione,   sistemi
          luminosi,  ecc....)  segnalando  immediatamente   eventuali
          anomalie e/o avarie per gli interventi del caso. 
              Delle irregolarita' riscontrate nel corso del servizio,
          deve  darsi   immediata   notizia   all'Istituto   mediante
          comunicazione alla C.O. 
              c) non possono essere distratte  dal  loro  servizio  e
          devono  aderire  ad  ogni  richiesta  loro  rivolta   dagli
          Ufficiali ed Agenti di  Pubblica  Sicurezza  o  di  Polizia
          Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.; 
              d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti  la
          loro qualita' a richiesta  degli  Ufficiali  ed  Agenti  di
          pubblica sicurezza; 
              e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza  nella
          custodia delle armi, delle  dotazioni  di  servizio  e  dei
          titoli autorizzatori  in  loro  possesso,  adoperando  ogni
          cautela necessaria ad impedire  che  si  danneggino  o  che
          altri se ne impossessino. 
              1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie
          giurate. 
              Il  titolare  dell'Istituto  di  vigilanza,  a  seguito
          dell'esito positivo dei colloqui selettivi delle  aspiranti
          guardie giurate, verifica nei  limiti  ed  in  relazione  a
          quanto previsto dalle vigenti disposizioni in  materia,  il
          possesso dei requisiti richiesti  per  la  richiesta  della
          nomina da parte del Prefetto  territorialmente  competente,
          ai sensi dell'art. 249 del Regolamento di esecuzione. 
              L'impiego in servizio potra' essere disposto solo  dopo
          che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del  decreto
          di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento  previsto
          dall'art.  250  del  Regolamento  di  esecuzione  e  previo
          superamento  con  esito  positivo  di  un  apposito   corso
          teorico-pratico  formativo,  organizzato  dall'istituto  di
          vigilanza interessato, fatte salve le guardie  assunte  per
          cambio  d'appalto,  prelevate  dall'elenco  delle   guardie
          giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o  comunque
          quelle che abbiano prestato almeno un anno di  servizio  in
          altro  Istituto   superando   un   documentato   corso   di
          formazione. 
              1.d: Orario di lavoro 
              L'orario di lavoro e' quello stabilito  dal  C.C.N.L  e
          dalla contrattazione territoriale integrativa. Al  Questore
          che approva il Regolamento di servizio e'  trasmessa  copia
          della certificazione liberatoria, rilasciata  in  data  non
          antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale  previsto  dal
          C.C.N.L., attestante l'integrale  e  corretta  applicazione
          del C.C.N.L 
              1.e: Formazione delle guardie particolari giurate 
              Fino   all'emanazione   del   decreto   del   Ministero
          dell'Interno  riguardante  l'individuazione  dei  requisiti
          minimi professionali e  di  formazione  previsto  dall'art.
          138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalita'
          indicate  dal  Regolamento  di  esecuzione,  l'Istituto  di
          Vigilanza cura la preparazione  teorica  e  l'addestramento
          delle  dipendenti  guardie  giurate,   prima   della   loro
          immissione in  servizi  operativi,  organizzando  corsi  di
          formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore. 
              I corsi di formazione si articolano in lezioni teoriche
          e pratiche e debbono perseguire i seguenti obiettivi: 
              a) conoscenza delle norme che regolano  l'attivita'  di
          vigilanza privata e  le  mansioni  di  guardia  particolare
          giurata, nonche' di  quelle  relative  alla  sicurezza  sul
          lavoro; 
              b)  conoscenza  delle  prescrizioni  ed   apprendimento
          teorico-pratico delle tecniche operative  per  l'esecuzione
          dei servizi; 
              c)   conoscenza   dell'organizzazione    aziendale    e
          descrizione delle modalita' di organizzazione  delle  varie
          tipologie dei servizi; 
              d) frequenza al tiro a segno che consenta  il  rilascio
          della  licenza  di  porto   di   pistola   e/o   fucile   e
          l'acquisizione delle conoscenze tecniche operative relative
          all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi; 
              e)   addestramento    all'utilizzo    degli    apparati
          ricetrasmittenti, nonche'  di  ogni  altra  apparecchiatura
          tecnologica utilizzata quale dotazione ; 
              f) conoscenza approfondita delle norme  del  T.U.L.P.S.
          in materia di vigilanza privata; 
              g)  regolamento  di  attuazione  e  decreti   collegati
          nonche' prescrizioni emanate dall'Autorita' di P.S.; 
              h)  nozioni  di  diritto   e   procedura   penale   con
          approfondimento degli aspetti  normativi  relativi  all'uso
          legittimo delle armi, porto,  trasporto,  uso,  custodia  e
          detenzione armi; 
              i) nozioni di diritto costituzionale; 
              j) contrattazione collettiva di comparto - legislazione
          in materia di lavoro; 
              l) aspetti etico professionali; 
              m) nella formazione delle guardie giurate destinate  ai
          servizi antirapina, nonche' al trasporto e  scorta  valori,
          oltre alla conoscenza  approfondita  delle  apparecchiature
          tecnologiche  in  dotazione,  le  lezioni  dovranno  essere
          organizzate in modo che dall'analisi  di  alcuni  fatti  di
          cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio  accaduti,
          vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire
          ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose. 
              Restano ferme le disposizioni in materia di  formazione
          delle guardie  giurate  previste  da  regolamenti  e  leggi
          speciali. 
              Per l'addestramento  all'uso  delle  armi,  le  guardie
          giurate devono superare  ogni  anno  un  corso  di  lezioni
          regolamentari  di  tiro  a  segno,  come   previsto   dalla
          normativa vigente. 
              Dell'inizio dei corsi, dei relativi programmi  e'  data
          comunicazione, almeno  una  settimana  prima,  al  Questore
          della Provincia ove l'istituto ha la sede principale.  Tale
          comunicazione dovra' contenere l'elenco  dei  partecipanti,
          nonche'  l'indicazione  del  luogo   e   degli   orari   di
          svolgimento delle lezioni. 
              E' fatto  divieto  di  impiegare  in  servizio  guardie
          giurate che non siano munite del decreto  di  nomina  e  di
          relativo porto d'armi, quando svolgono servizio  armato,  e
          che non abbiano frequentato il  corso  teorico-pratico  con
          profitto fatte salve quelle assunte per  cambio  d'appalto,
          ovvero prelevate dall'elenco delle guardie giurate  di  cui
          all'art. 252 bis del  Regolamento  o  comunque  quelle  che
          abbiano prestato  almeno  un  anno  di  servizio  in  altro
          Istituto superando un corso di formazione. 
              Al termine del corso di formazione, le guardie  giurate
          di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno  una
          settimana,  nell'espletamento  dei  servizi   cui   saranno
          destinate,  da  guardie  giurate   che   abbiano   maturato
          specifica   esperienza   negli   specifici   servizi.   Per
          particolari tipologie di servizio, quali ad es. trasporto e
          scorta valori, o servizi previsti da disposizione di  legge
          o regolamenti si fara' riferimento a  quanto  previsto  dai
          relativi  decreti  o  da   disposizioni   delle   Autorita'
          competenti. Della  frequenza  dei  corsi  e  dei  risultati
          conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari  degli
          istituti   sono   tenuti   a   conservare    documentazione
          comprovante l'avvenuta partecipazione, controfirmata  dalla
          guardia giurata interessata ovvero mediante  certificazione
          dell'Ente Bilaterale della Vigilanza Privata. 
              Restano ferme le previsioni di legge e contrattuali  in
          materia di apprendistato. 
              1.f:  Aggiornamento   professionale   periodico   delle
          guardie giurate. 
              Fino   all'emanazione   del   decreto   del   Ministero
          dell'Interno  riguardante  l'individuazione  dei  requisiti
          minimi professionali e  di  formazione  previsto  dall'art.
          138, comma 2, del T.U.L.P.S., da adottarsi con le modalita'
          indicate  dal  Regolamento  di  esecuzione,   il   titolare
          dell'Istituto di vigilanza predispone con  cadenza  annuale
          un documento informativo di aggiornamento professionale per
          tutte le guardie giurate dipendenti;  organizza  inoltre  i
          corsi necessari all'aggiornamento del personale nel caso in
          cui  vengano   introdotte   e   utilizzate   strumentazioni
          innovative   sotto   il   profilo    tecnologico,    ovvero
          implementazioni e/o  innovazioni  della  strumentazione  in
          uso,  finalizzati  al  miglioramento   dell'efficacia   dei
          servizi svolti, ovvero ad assicurare maggiori condizioni di
          sicurezza delle guardie  giurate  nello  svolgimento  degli
          stessi servizi o innovazioni normative  e  legislative  per
          l'attivita' degli Istituti e delle guardie  di  particolare
          importanza. Restano salve  le  attivita'  di  esercitazione
          connesse al rinnovo del porto d'arma. 
              Il documento informativo di aggiornamento professionale
          avra' ad oggetto le stesse materie indicate  al  precedente
          punto 1.e), curando  in  particolare  l'approfondimento  di
          eventuali nuove norme relative al settore specifico. 
              1.g: Esercitazioni di tiro. 
              1.  Per  ciascuna  guardia  giurata  e'  istituito   un
          libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione
          delle  esercitazioni  di   tiro,   con   frequenza   almeno
          quadrimestrale, comprese le  esercitazioni  previste  dalla
          legge per il rinnovo del porto d'armi, svolte con  le  armi
          utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e
          sul quale,  per  ogni  esercitazione,  la  guardia  giurata
          appone la propria firma e il titolare  dell'istituto  o  un
          suo delegato provvedera' ad accertare l'effettuazione delle
          esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro. 
              2. Il libretto di tiro  dovra'  altresi'  riportare  il
          numero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e  dei
          risultati conseguiti in merito al maneggio delle armi. 
              3. Resta fermo che il numero di cartucce  ulteriore  da
          utilizzare per ottenere  il  risultato,  anche  di  diverso
          calibro,  e'  valutato  dagli  istruttori   di   tiro   con
          riferimento all'abilita'  dimostrata  nell'uso  e  maneggio
          delle armi. 
              4. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento
          dell'aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti
          dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di  tiro
          del personale dipendente, dovra' essere custodita presso la
          sede dell'Istituto di  vigilanza  privata  ove  la  guardia
          prevalentemente lavora, per essere esibita  agli  ufficiali
          ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo. 
              Sezione II^ 
              2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AI SERVIZI 
              2.a: Disposizioni ed ordini di servizio. 
              Il titolare dell'istituto di vigilanza, o in  sua  vece
          l'institore,  il  direttore  tecnico,  ovvero   le   figure
          professionali   che   esercitano   poteri   di   direzione,
          amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
          deve fornire a ciascuna  guardia  giurata  le  disposizioni
          scritte inerenti i compiti e le modalita' di esecuzione dei
          servizi da espletare. 
              Il servizio deve essere predisposto  in  modo  tale  da
          consentire in caso di necessita' per servizi occasionali  o
          modifiche a quelli  ordinari  di  essere  modificato  anche
          giornalmente, deve essere registrato su  apposito  software
          gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie
          giurate interessate prima dell'inizio dei turni di servizio
          e  cosi'  pure  deve  essere  comunicata  ogni   variazione
          intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da
          ciascuna guardia giurata, con l'indicazione  dell'orario  e
          della tipologia del servizio stesso. 
              L' "ordine di servizio" giornaliero e'  custodito  agli
          atti  dell'Istituto,  anche  su  supporto  informatico  non
          modificabile, per almeno due anni e deve essere  esibito  a
          ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
          sicurezza,   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'    di
          controllo. 
              Le  guardie  giurate  indossano  nell'espletamento  del
          servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto  della
          Provincia in cui l'istituto ha sede principale  ovvero,  in
          casi particolari o per specifici servizi, su richiesta  del
          titolare di licenza,  previa  autorizzazione  del  Questore
          territorialmente  competente,  il  distintivo,  anche  esso
          approvato dal Prefetto, che deve essere esposto in modo ben
          visibile. 
              Il titolare dell'istituto, le  guardie  giurate  ed  il
          personale  comunque  dipendente  dall'Istituto  e  chiunque
          altro venga a conoscenza degli "ordini di servizio interni"
          sono tenuti al segreto d'ufficio e ad usare ogni  misura  o
          cautela idonea a garantire la riservatezza. 
              2.b:Dotazioni ed equipaggiamenti delle guardie giurate. 
              Gli Istituti di vigilanza privata provvedono  affinche'
          le guardie giurate per l'espletamento dei  singoli  servizi
          abbiano la  disponibilita'  delle  dotazioni  previste  dal
          progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate  dal
          Regolamento di servizio dell'Istituto,  che  devono  essere
          efficienti, funzionanti ed in buono stato di  manutenzione,
          in  modo  che  sia  sempre  garantita  la  sicurezza  degli
          operatori e l'efficienza dei servizi. 
              Ogni guardia giurata  per  l'espletamento  dei  servizi
          sara' dotata della divisa approvata  dal  Prefetto  che  ha
          rilasciato la licenza dell'Istituto  o  del  distintivo  se
          previsto, e svolgera' il servizio armato esclusivamente con
          una sola arma (pistola o  revolver)  di  sua  proprieta'  e
          regolarmente  denunciata,  secondo  quanto  previsto  dalle
          disposizioni vigenti in materia. 
              L'impiego in servizio da parte  delle  guardie  giurate
          delle  armi  lunghe   e'   ammesso   solo   in   situazioni
          eccezionali, e deve essere preventivamente autorizzato  dal
          Questore  della  provincia  ove  l'istituto  ha   la   sede
          principale sentiti i Questori interessati. 
              Salvo casi espressamente previsti (ad  es.  servizi  di
          scorta), comunque preventivamente autorizzati dal Questore,
          e' fatto divieto di impiegare per i servizi  automezzi  che
          non  siano  di  proprieta'  o  nella  disponibilita'  dell'
          Istituto. Gli automezzi devono essere, quando impiegati nei
          servizi di vigilanza,  sempre  condotti  esclusivamente  da
          guardie giurate  in  uniforme  e  debbono  essere  comunque
          sempre dotati di  collegamento  radio  e  dei  contrassegni
          distintivi dell' Istituto nelle  caratteristiche  approvate
          dall' Autorita' competente. La livrea degli automezzi, come
          la denominazione dell'istituto di vigilanza, il  logo  e  i
          contrassegni distintivi dello stesso  nonche'  le  uniformi
          del personale, non debbono recare  riferimenti  al  termine
          "polizia" o  "carabinieri"  o  altri  consimili  ovvero  ad
          attivita' riservate agli organi di polizia. 
              I  furgoni  blindati  devono   essere   conformi   alle
          caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il
          decreto del Ministero dei  Trasporti  di  concerto  con  il
          Ministero dell'Interno n.332/1998 ed a quanto previsto  dal
          presente Regolamento anche con riguardo alle normative  che
          regolano  la  circolazione  stradale,  essi  devono  essere
          certificati   da    apposita    dichiarazione    rilasciata
          dall'allestitore che ne attesti la conformita'. 
              L'istituto deve custodire la documentazione relativa  a
          detti veicoli e al relativo  equipaggiamento,  provvedendo,
          altresi', ad annotare su apposito registro i controlli e le
          manutenzioni effettuate. Tale documentazione dovra'  essere
          esibita a richiesta degli ufficiali ed agenti  di  pubblica
          sicurezza  e  conservata  per  il  periodo  di  tenuta   in
          esercizio del veicolo. 
              L'impiego delle armi lunghe nei  servizi  di  vigilanza
          privata, fermo restando  l'eccezionalita'  dello  stesso  e
          fatte  salve   particolari   prescrizioni   contenute   nel
          Regolamento di servizio approvato dal Questore, e' di norma
          subordinato  all'osservanza   dei   seguenti   obblighi   o
          condizioni: 
              -le guardie giurate che impiegano  armi  lunghe  devono
          preventivamente munirsi della relativa licenza di porto  di
          fucile  per  difesa  personale  rilasciato   dal   Questore
          territorialmente competente; 
              -il fucile deve essere a canna  liscia,  a  caricamento
          manuale o a  funzionamento  semiautomatico,  con  l'impiego
          esclusivo  di  munizionamento  a  palla   unica,   restando
          assolutamente vietato l'impiego delle munizioni spezzate; 
              -il porto del fucile da parte della guardia giurata  e'
          limitato al tempo e al percorso impiegato per effettuare il
          servizio preventivamente autorizzato; 
              -  l'arma  deve  essere  di  proprieta'  della  guardia
          giurata che la impiega  e  regolarmente  denunciata  presso
          l'Ufficio  di  polizia  territorialmente   competente   con
          riguardo al luogo di abituale detenzione della stessa. 
              -e' vietato presso gli Istituti di vigilanza  istituire
          armerie o comunque destinare locali per la  custodia  o  il
          deposito armi, fatta eccezione per l'arma lunga qualora  la
          guardia  giurata  non  sia  in  condizione  di   custodirla
          adeguatamente e comunque  previa  specifica  autorizzazione
          del Questore.  In  tal  caso  l'arma  lunga  dovra'  essere
          custodita in apposito armadio blindato la cui chiave dovra'
          essere nella disponibilita' della guardia giurata  titolare
          dell'arma stessa. 
              -e' fatto obbligo alle guardie  giurate  di  comunicare
          per iscritto al titolare dell'Istituto il tipo, la marca  e
          la  matricola  dell'arma  usata  in  servizio,  che  dovra'
          comunque essere di  tipo  consentito  dalla  legge.  L'arma
          lunga e'  iscritta  nel  libretto  di  tiro  della  guardia
          particolare  giurata  che   ne   e'   proprietaria   e   le
          esercitazioni al tiro presso la Sezione del  Tiro  a  Segno
          Nazionale, dovranno essere  effettuate  esclusivamente  con
          l'arma  riportata  nel  citato   documento   i   cui   dati
          identificativi   sono   stati   preventivamente   segnalati
          all'Istituto di vigilanza. 
              - e' vietato il prestito, il  comodato  e  la  cessione
          anche temporanea a qualsiasi titolo  delle  armi,  compreso
          tra guardie giurate, ad esclusione della  regolare  vendita
          della stessa a soggetto autorizzato. 
              Le disposizioni sopra indicate in materia di armi,  non
          si  applicano   ai   servizi   disciplinati   dal   Decreto
          interministeriale 28 dicembre 2012, n. 266. 
              2.c: Controlli - Rapporto di lavoro - Disciplina. 
              Il titolare dell'istituto di vigilanza o, in sua  vece,
          l'institore,  il  direttore  tecnico,  ovvero   le   figure
          professionali   che   esercitano   poteri   di   direzione,
          amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto,
          vigila sull'adempimento  da  parte  delle  guardie  giurate
          nell'esecuzione  dei  singoli  servizi  delle  prescrizioni
          generali previste da disposizioni di legge o di regolamento
          e  su  quelle  particolari   imposte   dal   Questore   nel
          Regolamento di servizio approvato ai sensi  del  R.d.l.  26
          settembre 1935, n. 1952 e del R.d.l 12  novembre  1936,  n.
          2144. 
              II  rapporto  di  lavoro  delle  guardie  giurate   con
          l'Istituto di vigilanza privata e' regolato  dal  complesso
          delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. per i  dipendenti
          degli  istituti  di  vigilanza  privata  e  dagli   accordi
          integrativi stipulati a livello territoriale  ed  aziendale
          con le OO.SS., nonche'  dal  complesso  delle  disposizioni
          normative in materia. 
              I comportamenti sanzionabili disciplinarmente posti  in
          essere  dalla  guardia  giurata  sono  sanzionati  con   le
          procedure ed  i  provvedimenti  contemplati  dalle  vigenti
          disposizioni  e  sono  comunicati  a  cura   del   titolare
          dell'istituto  al  Questore  territorialmente   competente,
          unitamente alla  sanzione  disciplinare  irrogata  ed  alla
          relativa documentazione. 
              Resta salva ed impregiudicata la potesta'  disciplinare
          del  Questore  sulle  guardie  giurate,  ai   sensi   delle
          disposizioni di pubblica sicurezza vigenti in materia. 
              2.d: La Centrale  Operativa:  la  sede,  le  tecnologie
          impiegate e le modalita' di svolgimento del servizio. 
              La  sede  della  centrale  operativa,   le   tecnologie
          impiegate,  nonche'  la  funzionalita'   dei   sistemi   di
          comunicazione sono comunicati ed approvati dal Prefetto, in
          relazione a quanto previsto dagli articoli 257,  257-ter  e
          257-sexsies del Regolamento di esecuzione. 
              L'attivita' della Centrale Operativa si svolge sotto la
          responsabilita' del titolare dell'istituto, di regola senza
          soluzione di continuita' nell'arco delle 24 ore; e' ammessa
          una operativita'  limitata  allo  svolgimento  dei  servizi
          dell'istituto, previa preventiva comunicazione al  Questore
          dei  turni  di  operativita'.   L'accesso   alla   Centrale
          Operativa e'  precluso  ai  soggetti  non  autorizzati;  la
          struttura della Centrale deve essere tale da  prevenire  ed
          evitare manomissioni od intrusioni da parte di persone  non
          autorizzate. 
              Il personale  preposto  alla  Centrale  Operativa  deve
          essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia
          giurata e indossare l'uniforme; in particolare deve  curare
          il rispetto del divieto di accesso alla Centrale di persone
          non autorizzate e attenersi  alle  consegne  impartite  dal
          titolare dell'istituto, il quale e' tenuto a fornire  oltre
          ai manuali operativi per il  funzionamento  degli  apparati
          tecnologici,   dettagliate   istruzioni    finalizzate    a
          promuovere  all'occorrenza  l'immediato  intervento   delle
          Forze di Polizia dello Stato, secondo quanto prescritto dal
          Questore o, in mancanza, previe specifiche  intese  con  la
          Questura. 
              Tutte le comunicazioni avvenute via radio e i  relativi
          esiti dovranno essere registrati su  apposito  registratore
          di comunicazioni. Prima  dell'inizio  di  ciascun  servizio
          dovranno essere effettuati  i  controlli  di  funzionalita'
          degli apparati radio ricetrasmittenti e di  altri  apparati
          in uso alle guardie giurate, I registri e gli atti relativi
          devono essere custoditi nei locali della sala  operativa  a
          disposizione  degli  Ufficiali   e   Agenti   di   pubblica
          sicurezza. 
              In  caso  di  mancato  funzionamento  dei  collegamenti
          radio, il titolare dell'Istituto, ovvero un  suo  delegato,
          dovra'  provvedere  tempestivamente  alla  verifica   delle
          apparecchiature utilizzate e ad  assicurare  il  ripristino
          immediato     delle     comunicazioni,      intraprendendo,
          contestualmente, ogni opportuna iniziativa atta  a  fornire
          la dovuta assistenza e l'ausilio  occorrente  al  personale
          operante. 
              Il titolare della licenza,  il  direttore  tecnico  e/o
          l'institore sono sempre abilitati all'accesso alla Centrale
          Operativa, pur  non  rivestendo  la  qualifica  di  guardia
          giurata, per lo svolgimento delle attivita' organizzative e
          di controllo. 
               Sezione III^ 
              3. DEI SINGOLI SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA 
              3.a:  Le  diverse  Tipologie  di  servizi,  adempimenti
          generali. 
              Gli Istituti  di  vigilanza  privata  per  mezzo  delle
          dipendenti guardie giurate e con l'uso dei  mezzi  posti  a
          loro disposizione disimpegnano i seguenti servizi: 
              1. vigilanza fissa; 
              2. vigilanza saltuaria di zona; 
              3. vigilanza con collegamento di sistemi di  allarme  e
          di videosorveglianza; 
              4. intervento su allarme; 
              5. vigilanza fissa antirapina; 
              6.  vigilanza  fissa  mediante  l'impiego   di   unita'
          cinofile; 
              7. servizio di antitaccheggio; 
              8. custodia in caveau; 
              9. servizio di trasporto e scorta valori e  servizi  su
          apparecchiature automatiche, bancomat e casseforti; 
              10.  servizio  scorta  a  beni  trasportati  con  mezzi
          diversi da quelli destinati  al  trasporto  di  valori,  di
          proprieta' dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; 
              11. servizi di vigilanza e di  sicurezza  complementare
          previsti da specifiche norme  di  legge  o  di  regolamento
          (D.M. 85/1999, D.M. 154/2009, ecc.). 
              Per ciascuno di tali servizi le guardie giurate,  oltre
          a quanto gia' previsto dalle  precedenti  Sezioni  I  e  II
          devono: 
              -attenersi esclusivamente alle  disposizioni  impartite
          dall'Istituto; 
              -segnalare tempestivamente eventuali situazioni anomale
          alla Centrale Operativa, intervenendo in caso di necessita'
          in condizioni  di  assoluta  sicurezza  per  la  propria  e
          l'altrui incolumita'; 
              -compilare, al termine di ogni turno  di  servizio,  un
          dettagliato rapporto sull'attivita' svolta solo se vi siano
          novita', fatti o situazioni degne di rilievo; 
              -nei servizi ad obiettivi  fissi  attendere  il  cambio
          prima di lasciare la postazione; 
              -verificare,  prima  di  intraprendere   il   servizio,
          l'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in  dotazione
          e  segnalare  eventuali   anomalie   riscontrate   mediante
          annotazione  sul  foglio  di  marcia  e  sul  rapporto   di
          servizio. 
              3.b: Servizio di piantonamento. 
              3.b.1: Definizione di obiettivi  sensibili  e  speciali
          esigenze di sicurezza. 
              Devono intendersi obiettivi  sensibili  e,  come  tali,
          affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora  non
          vi provvedano direttamente le Forze dell'Ordine: 
              · aziende pubbliche o private  del  settore  energetico
          (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che
          di centrali di distribuzione nelle  aree  urbane)  e  delle
          forniture    idriche    (compresi    gli    impianti     di
          potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana); 
              ·  aziende  pubbliche  o  private  del  settore   delle
          telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento,
          smistamento e gestione di reti telefoniche, sia  fisse  che
          mobili) e sedi di  emittenti  radiotelevisive  a  carattere
          nazionale; 
              ·  raffinerie,  centri  oli  per  la  raccolta  ed   il
          trattamento  del  greggio,   depositi   di   carburante   e
          lubrificanti con capacita' di stoccaggio  superiore  a  100
          tonnellate. 
              Devono intendersi come siti con  speciali  esigenze  di
          sicurezza  e,  come  tali,   analogamente   affidati   alla
          vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi  provvedano
          direttamente le Forze dell'Ordine: 
              · siti dove operano persone  che  svolgono  compiti  di
          particolare delicatezza per il pubblico interesse e  per  i
          quali  va  garantita  l'incolumita'  e  l'operativita'  (ad
          esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari); 
              · siti  contenenti  banche  dati  sensibili  o  il  cui
          accesso e' riservato solo a persone autorizzate (ad esempio
          strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati  e/o
          a forte affluenza di pubblico, sedi di  Regioni,  Province,
          INPS...); 
              · siti dove l'accesso sia subordinato al controllo  con
          macchinari   radiogeni   o   rilevatori   di   metalli    o
          all'identificazione  personale  (ad  esempio  tribunali  ed
          uffici giudiziari in genere); 
              · siti dove ci sia giacenza di valori  significativi  o
          merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche,
          mostre se contenenti opere  di  alto  valore  artistico  ed
          economico). 
              Ferme restando le definizioni sopra indicate nonche' le
          previsioni dell'art.256 bis del  Regolamento  d'esecuzione,
          e' affidata alle  guardie  giurate  la  custodia  dei  beni
          immobili e  dei  beni  mobili  in  essi  contenuti  durante
          l'orario notturno o di chiusura al pubblico. 
              3.b.2: Servizio di vigilanza fissa diurna o notturna 
              Il servizio di vigilanza fissa diurna o notturna ad  un
          obiettivo fisso e' espletato, con riferimento  alla  natura
          dell'obiettivo da vigilare, da una o piu'  guardie  giurate
          armate e in uniforme, munite di idoneo  equipaggiamento  al
          fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori e,
          qualora l'utente non abbia disposto la dotazione  di  altri
          idonei mezzi di trasmissione, preventivamente verificati  e
          comunicati alla Questura territorialmente competente e  per
          conoscenza  alla  Questura  dove  l'Istituto  ha  la   sede
          principale, sono munite di apparato radio  ricetrasmittente
          o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza  con
          la Centrale Operativa dell'istituto. 
              La  guardia   giurata   deve   essere   preventivamente
          informata sulla  natura  dell'obiettivo  da  vigilare,  sui
          rischi e sulle  modalita'  di  esecuzione  del  servizio  e
          segnalare con tempestivita'  eventuali  situazioni  anomale
          che dovesse rilevare alla Centrale Operativa dell'Istituto. 
              L'Istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni  utile
          accorgimento  finalizzato  a  rendere  il   servizio   piu'
          efficiente,  efficace   ed   agevole   per   il   personale
          dipendente. 
              3.c: Servizio di vigilanza saltuaria in zona 
              Il servizio di ispezione esterna e/o interna  diurna  o
          notturna ad uno o piu' obiettivi  sensibili  e'  svolto  in
          uniforme da una o piu' guardie giurate armate, con  veicolo
          radiocollegato, munito di faro brandeggiante di profondita'
          a luce bianca, fisso o calamitato, di  proprieta'  o  nella
          disponibilita' dell'Istituto con i contrassegni  distintivi
          ed  il  logo  dell'istituto   approvati   dalle   Autorita'
          competenti, fatti salvi i servizi  di  vigilanza  appiedata
          nei centri storici urbani. 
              Le guardie giurate devono avere  preventiva  conoscenza
          dell'ubicazione  degli  obiettivi  loro  affidati  e  sulle
          finalita' del  servizio  di  vigilanza  affidata  ed  hanno
          l'obbligo  di  comunicare  alla  Centrale  Operativa,   con
          frequenza prestabilita, la  loro  posizione,  le  eventuali
          novita' ed ogni situazione anomala riscontrata. 
              II numero degli obiettivi da  affidare  alla  vigilanza
          deve essere congruo con riferimento all'orario di servizio,
          alla distanza,  alla  natura  ed  alla  dislocazione  degli
          obiettivi, alle condizioni ambientali  ed  alle  specifiche
          modalita' di esecuzione del servizio. 
              L'istituto, d'intesa con il cliente, adotta ogni  utile
          accorgimento  finalizzato  a  rendere  il   servizio   piu'
          efficiente e agevole per il personale dipendente. 
              Nel caso di svolgimento del servizio da  parte  di  una
          sola  guardia   giurata,   ove   si   rendesse   necessario
          l'intervento,   la   guardia   e'   tenuta   ad   informare
          tempestivamente la Centrale Operativa dell'Istituto e,  nel
          caso  rilevi  una  effettiva  situazione  di  pericolo,  ad
          attendere l'arrivo di personale di supporto che l'operatore
          di centrale provvedera' ad inviare prontamente  sul  posto;
          contestualmente,  previa  verifica   dell'effettivita'   ed
          attualita'   del   pericolo,   l'operatore   di    centrale
          provvedera' ad informare la centrale operativa delle  Forze
          di polizia impegnate nel controllo del territorio,  secondo
          le disposizioni impartite  dal  Questore  della  provincia,
          sulla base di specifiche intese. 
              Sono  vietati  i  servizi  di  vigilanza   generica   e
          controllo del  territorio  di  competenza  esclusiva  delle
          Forze dell'ordine. 
              3.d: Servizi di vigilanza con collegamento a sistemi di
          allarme o di videosorveglianza 
              Il servizio  di  ricezione  di  allarmi  alla  Centrale
          Operativa  dell'Istituto  consiste  nella  gestione  di  un
          impianto di intertrasmissione  a  distanza  di  segnali  di
          allarme collegato con  obiettivi  affidati  alla  vigilanza
          dell'Istituto. In caso di ricezione del segnale di  allarme
          l'operatore  della   Centrale   dell'Istituto   coordinera'
          l'intervento  in  loco,  ovvero  provvedera'  ad   avvisare
          l'utente e, se necessario,  le  Forze  di  Polizia,  previa
          verifica dell'effettivita' ed attualita' dell'allarme. 
              Il    servizio    di     videosorveglianza     consiste
          nell'effettuazione di ispezioni a mezzo  di  sistemi  video
          installate nella proprieta' del cliente  collegati  con  la
          Centrale Operativa. Le ispezioni video, che debbono  essere
          svolte solo da personale munito della qualifica di  guardia
          giurata possono essere fissi, ovvero  possono  avvenire  ad
          intervalli temporali  prestabiliti  o  su  segnalazione  di
          allarme. 
              L'attivita'   sopra    indicate    sono    disimpegnate
          obbligatoriamente da guardie  giurate,  ferme  restando  le
          attribuzioni delle Forze dell'ordine. 
              3.e: Servizio di intervento su allarmi. 
              Nei servizi di cui al precedente punto 3.d), in caso di
          attivazione del segnale d'allarme,  la  Centrale  Operativa
          dell'Istituto   provvede   ad   inviare,   con    automezzo
          radiocollegato  di  proprieta'   o   nella   disponibilita'
          dell'Istituto, con i contrassegni approvati  dall'Autorita'
          competente e di apparato radio anche  portatile,  personale
          dipendente  dallo  stesso   Istituto,   affinche'   proceda
          all'ispezione sul posto. Per  gli  interventi  notturni  le
          autovetture   devono   essere   munite   anche   di    faro
          brandeggiante  di  profondita'  a  luce  bianca,  fisso   o
          calamitato. Il personale impiegato  in  tali  servizi  deve
          avere preventiva e piena conoscenza dell'ubicazione e dello
          stato degli obiettivi allarmati. 
              L'ispezione esterna dell'obiettivo e' svolta da  una  o
          piu' guardie giurate in uniforme, armata,  equipaggiata  di
          giubbotto  antiproiettile  e  di   torcia.   Il   giubbotto
          antiproiettile  deve  essere  sempre  indossato  prima   di
          iniziare e durante  l'ispezione,  nello  svolgimento  della
          quale la  guardia  giurata  deve  adottare  ogni  possibile
          cautela  finalizzata   all'efficacia   dell'intervento   in
          sicurezza  e  provvedendo  a   richiedere   alla   Centrale
          Operativa   dell'Istituto,   ove   necessario,    ulteriore
          personale in ausilio. 
              L'ispezione  interna,  salvo  i   casi   di   accertate
          situazioni di pericolo all'incolumita' della Guardia e/o di
          altre  persone,  potra'  essere  eseguita  da  una  guardia
          giurata. 
              In presenza di accertate  ed  effettive  situazioni  di
          pericolo, la guardia giurata intervenuta sul posto,  dovra'
          richiedere,  alla  Centrale  Operativa  dell'Istituto,   il
          supporto di un'altra  guardia  e  delle  Forze  dell'ordine
          territorialmente  competenti.  In  quest'ultimo  caso,   la
          guardia dovra' comunque, prima  di  effettuare  l'ispezione
          interna, attendere l'arrivo di un'altra  guardia  o  quello
          delle Forze dell'ordine. 
              3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina 
              Il servizio consiste nella vigilanza fissa  interna  od
          esterna all'obiettivo da effettuarsi  nelle  sedi  o  nelle
          filiali di istituti di credito e  uffici  postali,  nonche'
          presso  obiettivi  che,  per  l'entita'  dei   valori   ivi
          esistenti, possono costituire  un  richiamo  per  possibili
          azioni criminose. 
              Fatto salvo l'obbligo  di  aderire  ad  ogni  richiesta
          degli Ufficiali  ed  Agenti  di  pubblica  sicurezza  e  di
          polizia giudiziaria, di cui all'art. 139  del  T.U.L.P.S..,
          le guardie giurate impiegate in servizio non possono essere
          distratte con ordini diversi da parte dei proprietari o dei
          responsabili degli obiettivi vigilati. 
              In relazione alla delicatezza del servizio  svolto  che
          comporta un gravoso dispendio di energie psico-fisiche,  e'
          fatto divieto di impiegare nel servizio di vigilanza  fissa
          antirapina guardie giurate che  nel  corso  della  giornata
          abbiano gia' espletato servizi  di  altra  natura,  per  un
          turno pari a quello  previsto  dalle  vigenti  normative  e
          dagli accordi sindacali. 
              3.g: Diverse modalita' di svolgimento del servizio 
              3.g.1: Servizio esterno 
              Le guardie giurate impiegate nel servizio esterno  alle
          banche, uffici postali ed altri simili obiettivi devono: 
              1. indossare costantemente il giubbotto  antiproiettile
          ed essere munite di  radio  ricetrasmittente  portatile  in
          costante  contatto  radio   con   la   Centrale   Operativa
          dell'istituto; 
              2.  rispettare  l'orario  del  turno  di  servizio   ed
          all'inizio di ciascun  turno  collegarsi  con  la  Centrale
          Operativa dell'istituto onde stabilire il relativo contatto
          radio per le ordinarie comunicazioni; 
              3. vigilare l'obiettivo mediante un'attenta  azione  di
          prevenzione,    segnalando    alla    Centrale    Operativa
          dell'Istituto  ogni  anomalia  o   elemento   sospetto   ed
          annotando qualsiasi elemento che possa ritenersi utile  per
          le finalita' di indagini delle Forze dell'ordine. 
              Salvo diverse  disposizioni  derivanti  da  particolari
          esigenze concordate dall'Istituto con l'utente, il servizio
          dovra'  essere  effettuato  all'esterno  dell'obiettivo  in
          posizione tale da consentire il piu' ampio raggio visivo. 
              E' vietato svolgere il servizio  esterno  di  vigilanza
          fissa antirapina all'interno  di  autovetture  o  di  altri
          analoghi ripari ovvero dall'interno di  locali  pubblici  o
          privati ubicati nelle prossimita' o di fronte all'obiettivo
          da vigilare. 
              3.g.2: Servizio  svolto  in  box  blindato  all'interno
          dell'obiettivo da vigilare 
              Il   servizio   antirapina    effettuato    all'interno
          dell'obiettivo, all'ingresso del  quale  e'  installato  un
          sistema  di  difesa  passiva,  come  il  metal  detector  o
          analoghi sistemi di rilevazione, la guardia giurata  prende
          posto all'interno di un box blindato, chiuso  dall'interno,
          con lo stesso equipaggiamento previsto per  lo  svolgimento
          del  servizio  esterno  ed  il   giubbotto   antiproiettile
          indossato, ovvero riposto all'interno del box  e  sistemato
          in  modo   da   poter   essere   immediatamente   indossato
          all'occorrenza nel caso  in  cui  il  cliente  assicuri  la
          conformita' del box alle norme UNI EN 1522, UNI EN  1523  e
          UNI EN 1063. 
              La  guardia  giurata  deve   essere   perfettamente   a
          conoscenza  delle   procedure   di   funzionamento   e   di
          attivazione dei sistemi antirapina installati  dall'utente,
          e delle modalita' operative a cui lo stesso deve attenersi. 
              L'accesso all'interno di un'agenzia bancaria o postale,
          ovvero all'interno di altri luoghi aperti  al  pubblico  in
          cui e' svolto un servizio di vigilanza fissa antirapina  da
          parte di guardie giurate non puo'  essere  interdetto  agli
          ufficiali ed agenti di  pubblica  sicurezza  e  di  polizia
          giudiziaria appartenenti alle  Forze  di  ordine  anche  se
          armati, sia che indossino la divisa  o  che  vestano  abiti
          civili, quando si  siano  fatti  adeguatamente  riconoscere
          previa esibizione della tessera personale di riconoscimento
          rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza; in caso di
          dubbio potra' richiedere alla propria centrale operativa di
          verificare presso l'Ufficio di appartenenza l'identita'. 
              In presenza di elementi  sospetti  riguardanti  persone
          che intendano accedere nei locali dell'obiettivo vigilato o
          che si aggirino nei dintorni, la guardia giurata  adottera'
          tutte le cautele  del  caso  segnalando  immediatamente  il
          fatto  alla   Centrale   Operativa   dell'istituto,   senza
          allontanarsi dal Box blindato. 
              La guardia giurata deve prestare  il  servizio  cui  e'
          destinato con la massima attenzione, cercando  di  rilevare
          ogni situazione che faccia presupporre l'intento  da  parte
          di terzi di commettere reati contro il patrimonio. Nel caso
          di accertata presenza  di  malviventi  all'interno  di  una
          banca o di altro obiettivo, la guardia giurata deve  assume
          tutte le iniziative idonee  a  non  mettere  a  repentaglio
          l'incolumita'  propria  e  delle  altre  persone   presenti
          all'interno dei locali, comunicando immediatamente l'evento
          alla Centrale Operativa dell'Istituto. 
              3.g.3: Servizi svolti con l'impiego di unita' cinofile 
              Il servizio con l'impiego  di  unita'  cinofile  e'  il
          servizio svolto dalla guardia giurata che svolge  anche  la
          funzione di conduttore di un cane adeguatamente  addestrato
          per lo specifico servizio da svolgere. 
              La guardia giurata nello svolgimento del servizio nella
          qualita'  di  conduttore  deve  avere  un  buon  governo  e
          gestione del cane, dal quale non puo'  mai  separarsi,  ne'
          puo'   lasciarlo   incustodito   o    allontanarsi    anche
          temporaneamente lasciando  il  cane  legato  sul  luogo  di
          espletamento del servizio. 
              Per  l'impiego   di   unita'   cinofile   il   titolare
          dell'Istituto  di  vigilanza  deve  chiedere  al   Prefetto
          l'annotazione di tale modalita' di svolgimento del servizio
          sull'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  dell'art.   134
          T.U.L.P.S.. 
              In ogni  caso  l'impiego  delle  unita'  cinofile  deve
          essere  preceduto   dalle   comunicazioni   alla   Questura
          territorialmente competente, riguardanti: 
              la tipologia dei servizi nei quali vengono impiegate le
          unita' cinofile; 
              l'elenco delle  unita'  cinofile  nella  disponibilita'
          dell'Istituto,  indicando  per  ciascuna   le   generalita'
          complete del conduttore, nonche' il  numero  di  matricola,
          l'iscrizione  al  L.O.I.,  il  certificato  di   iscrizione
          all'albo E.N.C.I. e gli elementi relativi al tatuaggio  del
          cane, ovvero ai riferimenti relativi al MICROCHIP; 
              la documentazione attestante per ciascun cane impiegato
          la copertura assicurativa per responsabilita' civile  verso
          terzi; 
              la documentazione attestante l'espletamento di tutti  i
          test sanitari e di tutte  le  necessarie  vaccinazioni  del
          cane. I certificati prescritti devono recare il timbro e la
          firma di un medico veterinario iscritto all'Albo; 
              la documentazione attestante la qualita' ed il  livello
          di addestramento di ogni unita' cinofila, nonche'  la  sede
          della struttura che ha provveduto a tale addestramento; 
              i  dati  identificativi  degli  automezzi  adibiti   al
          trasporto dei cani che dovranno essere attrezzati  con  gli
          appositi dispositivi di alloggio  conformi  alla  normativa
          vigente e rispondenti  alla  normativa  sulla  circolazione
          stradale. 
              Durante il servizio i cani sono condotti "al  passo"  e
          comunque tenuti al guinzaglio. 
              Il titolare dell' Istituto  deve  adempiere  tutti  gli
          obblighi igienico-sanitari relativi all'impiego dei cani ed
          in particolare deve  osservare  tutte  le  disposizioni  di
          natura legislativa e regolamentari vigente in materia. 
              La sola annotazione sull'autorizzazione prefettizia  ex
          art. 134 T.U.L.P.S., in mancanza degli adempimenti indicati
          nei punti precedenti, non consente l'impiego  delle  unita'
          cinofile. 
              Resta comunque in facolta'  del  Prefetto  revocare  in
          qualsiasi    momento    e    per    giustificato     motivo
          l'autorizzazione ad impiegare  unita'  cinofile  ed  e'  in
          facolta' del Questore territorialmente  competente  imporre
          nel  Regolamento  di  servizio   particolari   prescrizioni
          riguardanti impiego e l'uso delle unita' cinofile. 
              3.h: Servizio di antitaccheggio 
              Il servizio  di  antitaccheggio  si  concretizza  nella
          sorveglianza  di   beni   esposti   alla   pubblica   fede,
          nell'ambito della distribuzione  commerciale,  finalizzata,
          mediante osservazione, sia di persona che a mezzo  impianti
          di  videosorveglianza,  a  prevenire  il   furto   e/o   il
          danneggiamento dei beni stessi. 
              Il servizio va espletato di norma  in  uniforme  e  con
          l'arma. In casi particolari o  per  specifici  servizi,  su
          richiesta dell'utente, il servizio puo' essere espletato in
          borghese  e  con  il   distintivo   esposto,   con   l'arma
          dissimulata,   ovvero   in    forma    disarmata,    previa
          autorizzazione del Questore. 
              3.i: Servizi all'interno  di  caveau  di  proprieta'  o
          nella disponibilita' 
              dell'Istituto. 
              Il caveau destinato al deposito dei valori affidati  in
          custodia  all'Istituto,  nonche'  deve  essere  munito   di
          impianto  di  allarme  antintrusione  e  di   impianto   di
          videosorveglianza oltre che dei mezzi di  difesa  attiva  e
          passiva previsti dalla copertura assicurativa obbligatoria. 
              Le guardie giurate preposte al servizio di vigilanza al
          caveau svolgono  il  servizio  in  divisa,  armati  e  sono
          equipaggiati con Giubbotto Antiproiettile, torcia, apparato
          rice-trasmittente fisso o portatile ed altro  idoneo  mezzo
          di comunicazione con la Centrale Operativa dell'Istituto. 
              Le guardie giurate  devono  verificare  all'inizio  del
          turno l'efficienza delle misure di sicurezza esistenti. 
              L'accesso ai locali del caveau e' consentito solo  alle
          persone autorizzate e nel rispetto delle procedure  fissate
          e  comunicate  al   personale   dipendente   dal   titolare
          dell'Istituto, idonee a garantire la  tracciabilita'  e  la
          ricostruzione ex post degli accessi, delle operazioni e  di
          eventuali anomalie. 
              In caso  di  emergenza,  il  personale  addetto  dovra'
          provvedere all'immediata  attivazione  dei  dispositivi  di
          allarme, secondo  le  modalita'  stabilite  nell'ordine  di
          servizio,  mantenendosi  in  contatto   con   la   Centrale
          Operativa dell'Istituto ed evitando di  uscire  all'esterno
          dal Caveau. 
              L'impianto di registrazione del caveau  ed  i  relativi
          supporti magnetici, non  devono  essere  accessibili  dalla
          Centrale Operativa dell'Istituto o da questa azionati. 
              3.i.1 Servizi di trattamento del denaro 
              Le attivita' di  trattamento  delle  banconote,  intese
          come attivita'  di  autenticazione  delle  banconote  e  di
          selezione delle stesse in base  alla  loro  qualita',  sono
          esercitate secondo  le  disposizioni  emanate  dalla  Banca
          d'Italia in conformita' con quanto stabilito dal  Consiglio
          dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea  e  dalla
          legislazione nazionale. Restano  ferme  le  competenze  del
          Ministero dell'Economia e  Finanze  in  materia  di  monete
          metalliche in euro. 
              3.l: Il Trasporto valori 
              3.l.1 Disposizioni generali 
              Consiste nel trasferimento di  somme  di  denaro  o  di
          altri beni e titoli di valore, da  un  luogo  ad  un  altro
          effettuato da guardie giurate su veicoli  di  proprieta'  o
          nella disponibilita'  dell'Istituto,  equipaggiati  secondo
          quanto previsto dal  presente  Regolamento,  osservando  le
          prescrizioni ivi  imposte,  nonche'  quelle  contenute  nel
          Regolamento di servizio approvato dal Questore. 
              L'Istituto curera' in particolare: 
              - l'idoneita' e la  funzionalita'  dell'equipaggiamento
          (giubbotti antiproiettile, apparati ricetrasmittenti  e  di
          radiolocalizzazione, ecc.); 
              - l'adeguatezza dell'armamento; 
              - l'efficienza dei mezzi di trasporto prescritti; 
              - l'efficienza ed efficacia dei sistemi di protezione e
          di sicurezza; 
              - le misure di sicurezza  e  di  riservatezza  adottate
          nella definizione dei trasporti e degli itinerari  e  nella
          composizione degli equipaggi; 
              - la  qualificazione  ed  affidabilita'  del  personale
          impiegato  sia  nei  servizi  operativi   che   in   quelli
          organizzativi; 
              - di osservare l'assoluto rispetto dei limiti  orari  e
          delle  alternanze  con  periodi  di  riposo  previsti   per
          l'impiego delle guardie giurate in tali servizi; 
              - di registrare le operazioni relative  ai  servizi  in
          apposito registro; 
              - ad effettuare le prescritte comunicazioni  preventive
          e nel corso dello svolgimento dei servizi alla  Questura  e
          con i presidi di polizia nel territorio, anche mediante  la
          designazione di un responsabile dei servizi. 
              Per  il  trasporto  del  contante   si   applicano   le
          prescrizioni previste nei successivi punti, mentre  per  il
          trasporto dei titoli o di altri beni di valore diverso  dal
          contante, le deroghe a tali prescrizioni sono comunicate ed
          approvate di volta in volta dal Questore ed approvate anche
          per tacito assenso. 
              3.l.2 Disposizioni particolari  per  il  trasporto  del
          contante 
              E'  fatto  obbligo  di  impiegare  guardie  particolari
          giurate  di  maggiore  esperienza  costituendo,   requisito
          minimo di  sicurezza,  per  i  componenti  degli  equipaggi
          un'anzianita' di servizio (anche presso altri Istituti) non
          inferiore ad un anno, unita  ad  un'eta'  anagrafica  ed  a
          qualita'  attitudinali  compatibili  con   la   particolare
          difficolta' dei servizi in questione. 
              Per il responsabile del servizio e per il capo  scorta,
          e' richiesta una piu'  ampia  e  specifica  esperienza  nel
          settore, almeno  biennale.  Tutte  le  guardie  particolari
          giurate  devono  possedere  un  alto  livello   tecnico   -
          professionale di addestramento ed  una  adeguata  idoneita'
          psico-fisica, aver raggiunto un buon livello  di  capacita'
          nel corretto  uso  delle  armi  in  servizio  ed  avere  un
          curriculum esente da segnalazioni o da  fatti  che  possono
          costituire di per se' uno  specifico  fattore  di  rischio,
          ovvero rilevare elementi di non affidabilita'. 
              Gli itinerari devono  essere  frequentemente  cambiati,
          nei limiti della  situazione  geografica  ove  deve  essere
          effettuato il servizio. 
              Se  il  tempo  di  percorrenza   per   raggiungere   la
          destinazione stabilita supera le 6 ore di marcia, e'  fatto
          obbligo di alternare la guida tra i membri  dell'equipaggio
          in modo  che  alla  guida  sia  preposto  sempre  personale
          attento e vigile. 
              Le guardie giurate  adibite  a  servizio  di  trasporto
          valori devono  prestare  servizio  in  uniforme,  armate  e
          munite  di  giubbotto  antiproiettile   che   deve   essere
          indossato  costantemente   dal   personale   che   effettua
          materialmente il prelievo e la consegna dei valori. 
              Nell'espletamento  del  servizio  non   e'   consentita
          nessuna sosta in luogo diverso da quello  di  destinazione,
          salvo casi eccezionali, connessi alle particolari  esigenze
          dei trasporti e delle scorte a lunga percorrenza e, in ogni
          caso,  con  l'adozione  di  tutte  le   cautele   volte   a
          salvaguardare l'incolumita' degli operatori. L'autista  e/o
          l'equipaggio, all'atto di  intraprendere  il  servizio,  si
          assicurano dell'efficienza del veicolo  ed  effettuano  una
          prova dei collegamenti radio. 
              La  Centrale  Operativa   dell'Istituto   monitora   la
          posizione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto valori
          mediante il sistema di localizzazione  satellitare  di  cui
          gli stessi sono, obbligatoriamente, muniti. 
              L'istituto, nel predisporre il regolamento di  servizio
          che, dovra' essere approvato dal Questore  della  provincia
          in cui lo stesso ha la sede  principale  d'intesa  con  gli
          altri Questori  competenti,  dovra'  prevedere  un'apposita
          sezione dedicata  al  trasporto  valori  in  linea  con  le
          direttive  emanate  dall'Amministrazione   della   Pubblica
          Sicurezza, aggiornandolo secondo necessita'. 
              3.l.3: Massimali per il trasporto del contante 
              Essendo venuto meno, per effetto delle disposizioni del
          Decreto Presidente della Repubblica 4 agosto 2008,  nr.153,
          il limite provinciale della  licenza  e  in  considerazione
          della  mancanza  di  caratterizzazione   territoriale   dei
          servizi di trasporto valori, tali  servizi  possono  essere
          disimpegnati, secondo  l'incarico  ricevuto,  senza  limiti
          territoriali, nel rispetto dei massimali, con le  modalita'
          e con le dotazioni di seguito indicate: 
              - Trasporto valori per somme fino a € 100.000,00 
              Onde evitare che tali somme vengano  trasportate  senza
          alcuna forma di protezione da personale non  esperto  (come
          ad esempio fattorini, commessi, ecc.), che piu'  facilmente
          possono  essere  vittime  di  aggressioni  e   rapine,   il
          trasporto potra', pertanto, essere espletato da una guardia
          giurata, armata e munita del  giubbotto  antiproiettile,  a
          bordo  di  veicolo  leggero,  radiocollegato  con  la  C.O.
          dell'Istituto di vigilanza privata e dotato di  sistema  di
          localizzazione satellitare G.P.S. 
              - Trasporto valori per somme da € 100.000,00 fino  a  €
          500.000,00 
              Tale trasporto dovra' essere espletato da  due  guardie
          particolari giurate, armate e con giubbotto antiproiettile,
          a bordo  di  un  furgone  blindato  con  caratteristica  di
          blindatura   previste   dall'allegato   IV   del    Decreto
          interministeriale  n.  332/98,  munito   dei   contrassegni
          identificativi dell'Istituto di  vigilanza,  di  efficiente
          collegamento con la  C.O.,  invio  automatico  del  segnale
          d'allarme e sistema di localizzazione  satellitare  G.P.S.,
          avente  il  vano  valori  con  allestimento  aggiuntivo  di
          pannelli antitaglio, allo scopo di ritardare di  almeno  20
          minuti il taglio delle pareti del furgone blindato  -  come
          da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena
          conformita' del sistema, anche in merito alle normative che
          regolano la circolazione  stradale  -  nonche'  sistema  di
          blocco del furgone e apertura del vano valori gestito dalla
          centrale operativa dell'Istituto. 
              Nel  caso  di   utilizzo   di   sistemi   che   rendono
          inutilizzabile il bene  (valigette  o  armadi/cassaforte  a
          chiusura elettronica con dispositivi di  macchiatura  delle
          banconote) il servizio puo' essere svolto  da  una  guardia
          giurata a bordo di autovettura  non  blindata,  munita  dei
          contrassegni identificativi dell'Istituto di vigilanza,  di
          efficiente collegamento con la C.O., invio  automatico  del
          segnale d'allarme e sistema di  localizzazione  satellitare
          G.P.S.. 
              - Trasporto valori per somme da € 500.000,00 e fino a €
          1.500.000,00 
              Il servizio deve essere svolto  con  l'impiego  di  tre
          guardie particolari giurate, armate,  a  bordo  di  furgone
          blindato  con  caratteristiche   di   blindatura   previste
          dall'allegato IV del Decreto  interministeriale  n.  332/98
          munito dei  contrassegni  identificativi  dell'Istituto  di
          vigilanza, di efficiente collegamento con  la  C.O.,  invio
          automatico   del   segnale   d'allarme   e    sistema    di
          localizzazione satellitare G.P.S., avente  il  vano  valori
          con allestimento aggiuntivo di  pannelli  antitaglio,  allo
          scopo di ritardare di almeno  20  minuti  il  taglio  delle
          pareti  del  furgone  blindato  -  come  da   dichiarazione
          rilasciata dall'allestitore circa la piena conformita'  del
          sistema, anche in merito alle  normative  che  regolano  la
          circolazione stradale  -  nonche'  sistema  di  blocco  del
          furgone e apertura del vano valori gestito  dalla  centrale
          operativa dell'Istituto. 
              In particolare, deve essere prevista la  dotazione  del
          giubbotto antiproiettile per tutte le  guardie  particolari
          giurate  impiegate  nel   servizio,   che   dovra'   essere
          perentoriamente  indossato  dal  personale  impiegato   fin
          dall'uscita  dalla  sede  dell'Istituto  o  dal  luogo   di
          prelievo delle somme e mantenuto per tutta  la  durata  del
          servizio. 
              Il dipendente che effettua materialmente il prelievo  e
          la consegna dei valori scendera' dal mezzo dopo che il capo
          scorta avra' preventivamente ispezionato  i  luoghi.  Delle
          tre guardie giurate quella con mansioni di  conducente  del
          veicolo e non potra' mai allontanarsi dal posto  di  guida,
          tenendo  il  veicolo  sempre  con  il  motore   avviato   e
          assicurando il costante  contatto  radio  con  la  Centrale
          Operativa. 
              Raggiunto  l'obiettivo,  il   veicolo   dovra'   essere
          posteggiato in modo da consentire all'autista la piu' ampia
          visibilita' delle aree circostanti. 
              Per  ogni  trasporto,  nell'ordine  di   servizio,   e'
          indicato il nome  della  guardia  particolare  giurata  che
          svolge mansioni di autista e di quella che si alterna  alla
          guida; di quella che alla partenza ed  all'arrivo  porta  i
          valori e del personale di scorta. 
              Nel  caso  di   utilizzo   di   sistemi   che   rendono
          inutilizzabile   il    bene    (ad    es.    valigette    o
          armadi/cassaforte a chiusura elettronica con dispositivi di
          macchiatura delle banconote) il servizio puo' essere svolto
          da due guardie giurate a bordo di  furgone  semi  blindato,
          munito dei  contrassegni  identificativi  dell'Istituto  di
          vigilanza, di efficiente collegamento con  la  C.O.,  invio
          automatico   del   segnale   d'allarme   e    sistema    di
          localizzazione satellitare G.P.S.. 
              Nel caso di utilizzo  di  sistemi  che  impediscono  il
          prelievo forzato delle banconote dal vano  valori  (ad  es.
          mediante produzione  di  resina  bicomponente  compatta  ed
          autoestinguente)  attivabili  direttamente  dal   personale
          presente sul mezzo, ovvero automaticamente  ovvero  tramite
          apposita elettronica di gestione dalla  C.O.,  il  servizio
          puo' essere svolto  da  due  guardie  giurate  a  bordo  di
          furgone blindato, munito  dei  contrassegni  identificativi
          dell'Istituto di vigilanza, di efficiente collegamento  con
          la C.O., invio automatico del segnale d'allarme, sistema di
          localizzazione satellitare  G.P.S.  e  di  contenitore  che
          rende inutilizzabile il  bene  (ad  es.  macchiatura  delle
          banconote) per il "rischio marciapiede". 
              - Trasporto valori per somme da € 1.500.000,00 fino a €
          3.000.000,00 
              Il servizio dovra' essere svolti con l'impiego di: 
              tre guardie particolari giurate armate e  provviste  di
          giubbotto antiproiettile; 
              furgone    blindato    conforme    alle    disposizioni
          dell'allegato IV del Decreto interministeriale n. 332/1998,
          con efficiente sistema  di  collegamento  con  la  Centrale
          Operativa  dell'Istituto,  invio  automatico  del   segnale
          d'allarme, localizzazione satellitare GPS; 
              rinforzo del vano valori con allestimento aggiuntivo di
          pannelli antitaglio aventi lo scopo di ritardare di  almeno
          20 minuti il taglio delle pareti del furgone blindato, come
          da dichiarazione rilasciata dall'allestitore circa la piena
          conformita' del sistema, anche in merito alle normative che
          regolano la circolazione stradale; 
              sistema di sicurezza passiva ad alta tecnologia  scelto
          tra: a) sistemi che rendono inutilizzabile il bene (ad  es.
          valigette  a  chiusura  elettronica  con   dispositivi   di
          macchiatura delle banconote); b) sistemi che impediscono il
          prelievo forzato delle banconote dal vano  valori  (ad  es.
          mediante produzione  di  resina  bicomponente  compatta  ed
          autoestinguente) attivabili sia direttamente dal  personale
          presente sul mezzo ovvero  automaticamente  ovvero  tramite
          apposita elettronica di gestione dalla C.O.  e  contenitore
          per il "rischio marciapiede" (ad es.  a  macchiatura  delle
          banconote). 
              Dello svolgimento dei trasporti di  valori  di  importo
          superiore   ad   €   1.500.000,00   dovra'   essere    data
          comunicazione ai "punti di contatto" istituiti  presso  gli
          Uffici di Gabinetto delle Questure,  attraverso  canali  di
          comunicazione esterni "protetti". 
              Al fine dell'approntamento di adeguati e mirati servizi
          di controllo disposti  dalle  Autorita'  di  p.s.,  l'invio
          delle  comunicazioni,  impostato  in  modo  da   assicurare
          l'assoluta riservatezza di notizie  relative  ai  tempi  ed
          alle modalita'  dell'effettuazione  del  trasporto,  dovra'
          avvenire in maniera sistematica e  tempestiva  in  modo  da
          garantire la presenza dei necessari tempi  tecnici  per  la
          pianificazione dei relativi servizi di vigilanza. 
              Ferma restando  la  discrezionalita'  del  Questore  in
          relazione  a  specifiche  e   contingenti   situazioni   di
          sicurezza,   dovranno   essere   approntate   formule    di
          comunicazione diversificata  in  relazione  al  livello  di
          valore del denaro trasportato, che comunque contengano  gli
          elementi essenziali oggetto di informativa: 
              luogo ed ora del prelievo; 
              itinerario; 
              orario e luogo di consegna; 
              quantita' di denaro; 
              automezzo utilizzato con indicazione degli strumenti di
          difesa passiva; 
              personale impegnato. 
              - Trasporto valori per somme da € 3.000.000,00 e fino a
          € 8.000.000,00 
              Tale  servizio,  ammissibile  solo  per   i   trasporti
          relativi  alla   Banca   d'Italia   e   per   i   trasporti
          caveau/caveau, deve essere specificamente  autorizzato  dal
          Questore della provincia nella quale l'Istituto ha la  sede
          principale  sentiti  i  Questori   delle   altre   Province
          interessate. 
              Le operazioni di carico e  scarico  dei  valori  devono
          avvenire esclusivamente in ambiti protetti (caveau). 
              Il servizio sara' effettuato con le modalita'  previste
          al punto precedente con in aggiunta un furgone blindato  di
          scorta, conforme alle  disposizioni  dell'allegato  IV  del
          Decreto  interministeriale  n.  332/1998,  con   efficiente
          sistema  di  collegamento   con   la   Centrale   Operativa
          dell'Istituto,  invio  automatico  del  segnale  d'allarme,
          localizzazione satellitare GPS, con  a  bordo  due  guardie
          particolari giurate, dotate di giubbotti antiproiettile. 
              Il mezzo di scorta dovra'  tenere  costantemente  sotto
          controllo e senza  perderlo  mai  di  vista  il  mezzo  che
          trasporta i valori. 
              Laddove, per  particolari  e  comprovate  esigenze,  si
          renda necessario aumentare il massimale  trasportato  oltre
          gli  8.000.000,00  di  euro,  le  relative   autorizzazioni
          saranno  rilasciate   direttamente   dal   Questore   della
          provincia  nella  quale  l'istituto  ha  sede,  sentiti   i
          Questori delle province interessate dal trasporto. 
              - Trasporto valori a lunga percorrenza e/o notturno 
              Nel  caso  di  servizi  di  trasporto  valori  a  lunga
          percorrenza,  realizzati  mediante  il  concorso  di   piu'
          istituti  rispettivamente  interessati   per   "tratte"   o
          "attivita'", specificamente autorizzate  dall'Autorita'  di
          pubblica sicurezza competente, deve essere previsto che: 
              -  l'Istituto  di  vigilanza  "capofila"   produca   al
          Questore che approva il Regolamento  e  per  conoscenza  ai
          Questori  delle  Province  nelle  quali  sono  ubicate   le
          strutture  utilizzate   ed   operano   gli   Istituti   che
          partecipano allo svolgimento dei  servizi,  un  dettagliato
          "progetto del trasporto" dal quale si evincano, insieme con
          l'operazione  complessiva,   le   singole   operazioni   da
          compiersi, l'istituto interessato per ciascuna di esse,  il
          personale ed i mezzi di volta in volta impegnati; 
              - ciascun Istituto annoti nel registro delle operazioni
          sia l'operazione complessiva e il  c1iente  per  conto  del
          quale  l'intero  trasporto  e'  effettuato  che   la   fase
          operativa  di  competenza  ed  il   soggetto,   debitamente
          identificato, richiedente l'esecuzione stessa. 
              Per i predetti trasporti si impone l'adozione di  tutte
          le cautele e i  sistemi  di  difesa  passivi  previsti  nel
          presente regolamento e si  dispone  che  il  trasbordo  dei
          valori, nonche' il cambio degli equipaggi venga  effettuato
          in caveau idoneamente attrezzati  e  vigilati,  debitamente
          autorizzati. 
              Tali   servizi   di   trasporto   percorrenza   saranno
          autorizzati, preferibilmente, con itinerari  che  prevedano
          autostrade o superstrade,  escludendo  le  strade  o  altre
          localita'  che  per  conformazione  o  caratteristiche   di
          isolamento possono prestarsi agevolmente ad agguati,  salvo
          le limitazioni o sospensioni che potranno  disporsi  ove  i
          medesimi itinerari siano interessati a trasporti di carichi
          eccezionali, cantieri di lavoro  o  altre  limitazioni  del
          traffico veicolare, tali da elevare la  soglia  di  rischio
          del servizio. 
              I servizi di  trasporto  valori  da  effettuarsi  nella
          fascia oraria compresa tra le ore  22.00  e  le  ore  06.00
          hanno carattere straordinario e potranno essere consentiti,
          previa autorizzazione del Questore  della  provincia  nella
          quale l'Istituto ha la sede principale sentiti  i  Questori
          delle  altre  Province  interessate,  se  giustificati   da
          oggettive condizioni di necessita' e dall' impraticabilita'
          di soluzioni alternative e sempre che risultino compatibili
          con la situazione della sicurezza pubblica nella  Provincia
          e/o nelle Province interessate. In tal caso, trattandosi di
          trasporti  straordinari,  alle   modalita'   previste   dal
          presente allegato dovra' aggiungersi un furgone blindato di
          scorta con a bordo 2 guardie giurate, di cui una  con  arma
          lunga ed entrambe munite di giubbotto antiproiettile  e  di
          telefono cellulare ed  eventualmente  in  base  all'importo
          trasportato  un  veicolo  di  staffetta  con  funzioni   di
          osservazioni preventiva. 
              Il mezzo di scorta dovra'  tenere  costantemente  sotto
          controllo e senza  perderlo  mai  di  vista  il  mezzo  che
          trasporta i valori. 
              Le autorizzazioni a svolgere  servizi  notturni  o  che
          presentino  aspetti  derogatori  alle  modalita'  ordinarie
          potranno essere rilasciate solo agli Istituti in  grado  di
          assicurare i requisiti  di  capacita  tecnica  relativa  ai
          servizi di trasporto valori. 
              L'autorizzazione  a  svolgere   i   servizi   a   lunga
          percorrenza e/o notturni sara'  immediatamente  revocata  o
          sospesa  ove  risultino  venire  meno  le   condizioni   di
          sicurezza  e  controllabilita'  che  ne  costituiscono   il
          presupposto, ovvero nel caso di  specifiche  condizioni  di
          allarme. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              3.m.: Scorta valori 
              E'  il  servizio  di  scorta   a   valori   trasportati
          dall'utente, svolto da  guardie  giurate  con  le  seguenti
          modalita': 
              a) per la scorta a valori  fino  a  €  3.000.000,00  il
          servizio deve essere  svolto  da  due  guardie  giurate  in
          uniforme,  armate   di   pistola,   munite   di   giubbotto
          antiproiettile che  deve  essere  indossato  per  tutto  il
          periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo  di
          un automezzo  radio  collegato  e  munito  di  impianto  di
          localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non
          superiori a  €  500.000,00  il  Questore  puo'  autorizzare
          misure di protezione diverse, in relazione  alla  specifica
          situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica  ed  alla
          natura del bene scortato"; 
              b) per la scorta a valori superiori  a  €  3.000.000,00
          fermo restando le modalita' previste dalla lettera  a),  il
          Questore puo' imporre misure di protezione  aggiuntive,  in
          relazione alla specifica  situazione  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica ed alla natura  e  al  valore  del  bene
          scortato; 
              c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed
          esplosivi in genere, quando  non  svolta  direttamente  dal
          proprietario del  bene  con  proprie  guardie  giurate,  e'
          affidata a guardie  dipendenti  da  istituti  di  vigilanza
          privata, il cui numero deve essere  calcolato  in  funzione
          della distanza dell'obiettivo e  del  tempo  necessario  al
          raggiungimento dello stesso e del rientro in sede.  Qualora
          la  distanza  sia  superiore  ai  400  Km,  debbono  essere
          impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo  con
          impianto di  localizzazione  satellitare,  e  provviste  di
          adeguati  strumenti  di  comunicazione  con   la   centrale
          operativa dell'istituto di vigilanza. 
              3.n: Rischio marciapiede 
              Al   fine   di   prevenire   il   cosiddetto   "rischio
          marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno
          delle  guardie  che  provvedono  a  trasferire   i   plichi
          contenenti il denaro dal furgone ai locali del  committente
          e viceversa, ogni guardia  trasportera'  un  solo  plico  o
          sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino
          a € 100.000,00 con la tolleranza  di  un'eccedenza  massima
          del  20%.  L'importo  potra'  essere  elevato  fino   a   €
          250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori  che  rendano
          inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico  e  scarico
          dovranno essere espletate nel piu' breve tempo possibile  e
          il furgone portavalori non dovra' sostare presso il cliente
          oltre i quindici minuti circa. 
              3.o: Trasporto di moneta metallica 
              Il trasporto valori di moneta metallica  potra'  essere
          effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per
          comprovate esigenze e previa  autorizzazione  del  Questore
          che  approva  il  Regolamento  sentiti  i  Questori   delle
          province  interessate  al  trasporto,   con   le   seguenti
          modalita': 
              - per somme fino a €  500.000,00,  il  servizio  dovra'
          essere svolto da una guardia giurata, armata  e  munita  di
          giubbotto antiproiettile costantemente indossato. 
              - per somme superiori a € 500.000,00 il servizio dovra'
          essere svolto da due guardie giurate, armate  e  munite  di
          giubbotto antiproiettile costantemente indossato,  e  mezzo
          dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS; 
              Resta ferma la facolta' del Questore di imporre  misure
          di  protezione  aggiuntive  in  relazione  alla   specifica
          situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica  ed  alla
          somma trasportata. 
              II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento del
          servizio, dovra' comunicare alla Questura  le  informazioni
          relative  al  tipo  di  mezzo  utilizzato  nonche'  i  dati
          anagrafici dell'autista nel caso in  cui  non  sia  guardia
          giurata. 
              3.p: Trasporti di valori diversi dal contante 
              I trasporti di  beni  di  rilevante  valore  economico,
          diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita'
          indicate ai commi 3.l.3  e  3.l.4  del  presente  Allegato,
          anche  con  mezzi  diversi  da  quelli   ivi   indicati   e
          appositamente  allestiti,  con  i  massimali  ivi  previsti
          aumentati del doppio. 
              I trasporti di  valori  per  massimali  superiori  a  €
          16.000.000,00,     fino     al      massimale      previsto
          dall'assicurazione    obbligatoria,     dovranno     essere
          autorizzati  dal  Questore  che  approva  il   Regolamento,
          d'intesa con i  Questori  delle  province  interessate,  il
          quale puo' imporre  misure  di  protezione  aggiuntive,  in
          relazione alla specifica  situazione  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, alla  natura  ed  al  valore  del  bene
          trasportato nonche' all'utilizzo di  tecnologie  di  difesa
          passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3 e
          3.l.4,  specifiche  per   la   particolare   tipologia   di
          trasporto. 
              Sezione IV^ 
              4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE 
              E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI 
              4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi  appartenenti
          ad altri istituti 
              Il titolare di un Istituto di  vigilanza  privata,  per
          fronteggiare temporanee esigenze connesse alla  domanda  di
          eccezionali servizi di vigilanza,  a  parziale  deroga  del
          principio della  non  commistione  di  uomini  e  di  mezzi
          appartenenti ad  Istituti  di  vigilanza  privata  diversi,
          potra'  essere  autorizzato  dal  Questore  ad   utilizzare
          personale e/o mezzi di altri Istituti  della  stessa  o  di
          un'altra   Provincia,   previa   preventiva   motivata    e
          documentata richiesta. Cio' al fine di prevenire il ricorso
          a prestazioni di  lavoro  straordinario  eccessive  per  le
          proprie guardie giurate, pregiudizievole per la  necessaria
          efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale  delicato
          servizio. 
              4.b:  Disposizioni  specifiche  per   l'impiego   delle
          guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi
          disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione. 
              Per gli istituti di vigilanza  privata  autorizzati  ad
          operare  in  ambiti  territoriali  che   interessano   piu'
          province  e  nell'ipotesi  che  uno   stesso   decreto   di
          approvazione  autorizzi  la  guardia  giurata  a   prestare
          servizio presso piu' istituti di vigilanza, fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo
          alla regolamentazione delle modalita'  di  svolgimento  dei
          servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra  le
          organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente
          piu'   rappresentative,   l'impiego   del   personale    e'
          subordinato ai seguenti particolari adempimenti: 
              a)  fermo  restando  che  il  personale   puo'   essere
          comandato  in  servizio  negli  ambiti  territoriali  delle
          diverse  province  indicate  nella  licenza,  il   titolare
          dell'istituto curera' l'inoltro al Questore che approva  il
          Regolamento ed al Questore territorialmente  competente  di
          un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata; 
              b) al Questore  che  approva  il  Regolamento  dovranno
          essere  comunicati  tutti  i  servizi  svolti   nell'ambito
          territoriale  di  operativita'  dell'Istituto,  secondo  le
          modalita' previste dal Regolamento di servizio; 
              c) a ciascun Questore delle province  interessate,  con
          separata comunicazione,  andranno  segnalati  unicamente  i
          servizi inerenti la singola provincia; 
              d) in caso di personale operante in zone al confine tra
          due province  la  comunicazione  e'  fatta  ad  entrambi  i
          Questori territorialmente competenti; 
              e) eventuali segnalazioni di anomalie  o  di  fatti  di
          particolare  rilievo  e  le  variazioni  dei  servizi  sono
          comunicate al Questore territorialmente  competente  e  per
          conoscenza  al  Questore  che  della   Provincia   che   ha
          rilasciato la licenza; 
              f) per tutti i servizi  a  carattere  non  territoriale
          (ricezione   allarmi,   trasporto   valori,   ecc....)   le
          comunicazioni sono inoltrate al  Questore  che  approva  il
          Regolamento. 
              4.c: Servizi occasionali e temporanei. 
              Gli istituti di vigilanza  possono  essere  autorizzati
          dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a
          svolgere, in relazione a  specifiche  e  motivate  esigenze
          degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza
          privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei  quali
          sono di norma autorizzati. In tali  casi  il  Questore  che
          approva  il   Regolamento,   d'intesa   con   il   Questore
          territorialmente  competente,  approva  le   modalita'   di
          svolgimento del servizio limitatamente all'arco  temporale,
          individuato nel provvedimento autorizzatorio del  Prefetto,
          di esecuzione del servizio stesso. 
              Sezione V^ 
              5. DISPOSIZIONI FINALI 
              5.a: Servizi non espressamente previsti. 
              Non possono essere espletati servizi non  espressamente
          previsti  dal  Regolamento  di   servizio   approvato   dal
          Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952  e
          R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144. 
              5.b: Comunicazioni al Questore 
              Il  titolare   dell'istituto   o   un   suo   delegato,
          giornalmente, entro le ore 12.00, fara' pervenire presso la
          Divisione Polizia Amministrativa e Sociale  della  Questura
          competente per territorio e per  conoscenza  alla  Questura
          della  provincia  che   ha   rilasciato   la   licenza   le
          segnalazioni  relative  ad  episodi   occorsi   il   giorno
          precedente di particolare rilievo. 
              Per i  servizi  di  trasporto  valori  ultraprovinciali
          superiori   ad   €   1.500.000,00,   dovra'   essere   data
          comunicazione, come previsto al punto  3.l.3  del  presente
          Allegato, con congruo anticipo,  all'Ufficio  di  Gabinetto
          delle Questure di partenza, transito e destinazione. 
              Il  Regolamento  di  servizio  approvato  dal  Questore
          disciplina  le  modalita'  delle  comunicazioni  anche   in
          relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del
          Regolamento  di  esecuzione,   e   individua   ogni   altra
          comunicazione utile per finalita' di controllo. 
              5.c: Approvazione del Regolamento 
              Il  Regolamento  di  servizio,  redatto   dai   singoli
          Istituti di vigilanza sulla base delle regole  tecniche  di
          cui al presente Allegato ed in considerazione delle  classi
          funzionali e degli ambiti territoriali di  riferimento,  e'
          approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n.  1952,
          e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal  Questore  della
          provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la  licenza  e
          dove ha eletto la  sua  sede  principale,  d'intesa  con  i
          Questori delle altre province in cui l'istituto  stesso  e'
          autorizzato ad operare. 
              5.d: Sanzioni 
              Ferme  restando  le  sanzioni  previste  dalla  vigente
          legislazione  per  la  violazione  delle  disposizioni  del
          Regolamento di servizio,  e'  attribuito  al  Questore,  ai
          sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936,  nr.2144  il
          potere disciplinare sulle  guardie  giurate.  Nella  scelta
          della sanzione da applicare il Questore dovra' tenere conto
          della gravita' del fatto,  tenendo  presente  il  principio
          della proporzionalita' e  ragionevolezza  nell'applicazione
          delle sanzioni. In presenza di  infrazioni  particolarmente
          rilevanti il Questore  puo'  sospendere  immediatamente  il
          soggetto dalle funzioni di guardia giurata  e  disporre  il
          ritiro delle  armi,  ferma  restando  la  possibilita'  del
          Prefetto  di  procedere  successivamente  alla  revoca  del
          proprio provvedimento di nomina. 
              Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti
          territoriali composti da diverse province, l'adozione delle
          sanzioni compete al Questore che  approva  il  Regolamento,
          sulla base della segnalazione del Questore della  provincia
          ove la guardia opera ed ha commesso la violazione. 
              In casi di necessita' e  urgenza  il  provvedimento  di
          sospensione e  contestuale  ritiro  delle  armi,  ai  sensi
          dell'art.4  del  R.d.l.  12  novembre  1936,  nr.2144,   e'
          adottato dal Questore della provincia ove la guardia  opera
          ed ha commesso la violazione. 
              L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei  confronti
          delle   guardie   giurate   e'   comunicata   al   titolare
          dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono. 
              5.e: Ambito di applicazione 
              Le  regole  tecniche  di  cui  al   presente   Allegato
          disciplinano il servizio delle guardie  giurate  dipendenti
          dagli  istituti   di   vigilanza   autorizzati   ai   sensi
          dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del  R.d.l.  12  novembre
          1936, n.2144, nonche', per quanto compatibili, alle guardie
          giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi
          R.d.l. 26  settembre  1935,  n.  1952  e  rappresentano  le
          condizioni minime che devono  essere  riprese  dai  singoli
          regolamenti di servizio.  Tali  condizioni  possono  essere
          integrate da eventuali regole procedurali interne  ritenute
          necessarie   dai   soggetti   autorizzati   nonche'   dalle
          prescrizioni  del  Questore,  in  relazione  a   specifiche
          esigenze di  pubblica  sicurezza,  adeguatamente  motivate.
          Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella
          ove ha  sede  l'istituto,  puo'  autorizzare,  in  caso  di
          necessita' ed urgenza, modalita' di svolgimento dei servizi
          diverse da quelle approvate dal Questore  di  quella  sede,
          dandone comunicazione entro 24 ore." 
              "ALLEGATO G 
              Requisiti professionali minimi e di  capacita'  tecnica
          del titolare di licenza  di  investigazione  privata  e  di
          informazioni commerciali 
              1. L'investigatore privato titolare di  istituto  (art.
          4, co.2, lett.a ) deve  essere  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) aver conseguito, al  momento  della  richiesta,  una
          laurea almeno triennale nelle seguenti aree: 
              - Giurisprudenza 
              - Psicologia a Indirizzo Forense 
              - Sociologia 
              - Scienze Politiche 
              - Scienze dell'Investigazione 
              - Economia 
              ovvero corsi di laurea equipollenti. 
              b)  aver  svolto  attivita'  lavorativa   a   carattere
          operativo, per almeno un triennio, presso un  investigatore
          privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza  di
          rapporto  di  lavoro  dipendente  e  con   esito   positivo
          espressamente attestato dallo stesso investigatore; 
              c)  aver  partecipato  a   corsi   di   perfezionamento
          teorico-pratico  in  materia  di  investigazioni   private,
          erogati   da   Universita'   riconosciute   dal   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; 
              ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
          b) e c), 
              aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno  a
          reparti  investigativi  delle  Forze  di  polizia,  per  un
          periodo non inferiore a cinque  anni  e  aver  lasciato  il
          servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 
              2. L'investigatore privato dipendente  (art.  4,  co.2,
          lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) aver conseguito,  al  momento  della  richiesta,  un
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              b)  aver  svolto  attivita'  lavorativa   a   carattere
          operativo,  per  almeno  un  triennio,   in   qualita'   di
          collaboratore  per  le  indagini  elementari,   presso   un
          investigatore privato titolare d'istituto,  autorizzato  in
          ambito  civile  da  almeno  cinque  anni,  in  costanza  di
          rapporto di lavoro di almeno 80 ore  mensili  e  con  esito
          positivo    espressamente    attestato     dallo     stesso
          investigatore; 
              c)  aver  partecipato  a   corsi   di   perfezionamento
          teorico-pratico in materia  di  investigazioni  private  ad
          indirizzo civile, erogati da Universita'  riconosciute  dal
          Ministero   dell'Istruzione,   dell'Universita'   e   della
          Ricerca; 
              ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
          b) e c), 
              aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno  a
          reparti  investigativi  delle  Forze  di  polizia,  per  un
          periodo non inferiore a cinque  anni  e  aver  lasciato  il
          servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 
              3.  L'informatore  commerciale  titolare  di   istituto
          (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti
          requisiti: 
              a) aver conseguito, al  momento  della  richiesta,  una
          laurea almeno triennale nelle seguenti aree: 
              - Giurisprudenza 
              - Economia 
              - Scienze politiche 
              - Scienze bancarie 
              - Scienze dell'investigazione 
              o corsi di laurea equipollenti; 
              oppure, in alternativa 
              essere stato iscritto al Registro Imprese,per attivita'
          classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11  e  63.11.19
          (Elaborazione dati  -  elaborazione  elettronica  dei  dati
          contabili  -  altre  elaborazioni  elettroniche  di  dati),
          63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base  -  attivita'  delle
          banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di  agenzie  di
          recupero  crediti),  82.91.2   e   82.91.20   (agenzie   di
          informazioni  commerciali),  in  qualita'  di  titolare  di
          impresa  individuale  o  amministratore  in   societa'   di
          capitale o di persone, per almeno  tre  anni  negli  ultimi
          cinque anni. 
              4. L'informatore commerciale dipendente  (art.4,  co.2,
          lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) aver conseguito,  al  momento  della  richiesta,  un
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              b) dimostrare di aver  svolto  attivita'  lavorativa  a
          carattere operativo, per  almeno  un  triennio,  presso  un
          informatore commerciale autorizzato da almeno cinque  anni,
          in costanza di rapporto di  lavoro  e  con  esito  positivo
          espressamente attestato dallo stesso informatore; 
              c)  aver  partecipato  a   corsi   di   perfezionamento
          teorico-pratico in  materia  di  informazioni  commerciali,
          erogati   da   Universita'   riconosciute   dal   Ministero
          dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; 
              ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere
          b) e c), 
              aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno  a
          reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico
          riferimento a reati in materia finanziaria, per un  periodo
          non inferiore a cinque anni e aver  lasciato  il  servizio,
          senza demerito, da non piu' di quattro anni. 
              5. I requisiti di cui ai precedenti  commi  1,  2  e  4
          s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata
          in vigore del presente Regolamento  risultino  titolari  di
          licenza,    per    lo    svolgimento    delle     attivita'
          d'investigazione privata e/o informazioni  commerciali,  da
          almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da  meno
          di cinque  anni  e  sprovvisti  di  laurea  sono  tenuti  a
          partecipare a corsi di perfezionamento  teorico-pratico  in
          materia di  investigazioni  private  ad  indirizzo  civile,
          penale  o   di   informazioni   commerciali,   erogati   da
          Universita'  riconosciute  dal  Ministero  dell'Istruzione,
          dell'Universita' e della Ricerca. 
              6. Ai fini del  rinnovo  triennale  dell'autorizzazione
          per i soggetti di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  4,  e'
          necessaria     espressa     dichiarazione     da      parte
          dell'investigatore/informatore     commerciale     titolare
          d'istituto di mantenimento del  rapporto  di  lavoro  e  di
          conseguente prosecuzione attivita'. Analogamente,  ai  fini
          del rinnovo triennale dell'autorizzazione per i soggetti di
          cui ai commi 1, 2, 3, 4 e' necessario produrre,  unitamente
          alla    dichiarazione    di     prosecuzione     attivita',
          certificazione attestante la partecipazione ad un corso  di
          aggiornamento organizzato da strutture universitarie  o  da
          centri  di  formazione  professionale  riconosciuti   dalle
          Regioni secondo  le  procedure  individuate  dal  Ministero
          dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza." 
              "ALLEGATO H 
              Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto
          organizzativo,  di  cui  all'articolo  257,  comma  2,  del
          Regolamento di esecuzione, degli istituti di investigazione
          privata e di informazioni commerciali 
              1.  Il  progetto  organizzativo  e'   predisposto   dal
          soggetto che  richiede  la  licenza  ed  e'  presentato  al
          Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione,  di  cui
          costituisce parte integrante. 
              2.   Il   progetto   organizzativo   deve    illustrare
          dettagliatamente: 
              il luogo ove l'imprenditore intende stabilire  la  sede
          principale (intesa come il  luogo  in  cui  hanno  concreto
          svolgimento le  attivita'  amministrative  e  di  direzione
          dell'attivita' e dove si espletano gli adempimenti  di  cui
          all'art  135  TULPS  e  260  Regolamento  d'esecuzione,  in
          particolare la tenuta del registro delle operazioni,  anche
          su supporto elettronico non modificabile)  e  le  eventuali
          sedi secondarie (intese come il  luogo  in  cui  si  svolga
          attivita' operativa e si espletano gli adempimenti  di  cui
          all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse;  le
          sedi dell'attivita' dovranno  essere  idonee  ai  fini  del
          corretto esercizio della potesta' di  controllo,  ai  sensi
          dell'art.16 TULPS; 
              i  requisiti  del  richiedente  la  licenzae  la  forma
          giuridica con la quale intende svolgere l'attivita'; 
              la tipologia dei servizi che intende svolgere; 
              il  personale  che  intende  eventualmente   impiegare,
          distinguendo  tra:  investigatori/informatori   commerciali
          autorizzati  dipendenti;  collaboratori,  specificando  per
          questi   ultimi   la   tipologia    contrattuale    (lavoro
          subordinato, contratto a progetto, etc.); 
              la   disponibilita'   economica-finanziaria   per    la
          realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri
          di legge (ad es. prestazione della cauzione); 
              la  dotazione  di  tecnologie  e  attrezzature  per  lo
          svolgimento dei servizi (server, computer,  fax,  software,
          sistemi di sicurezza informatica).".