Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di un territorio ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. 2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati anche nel territorio di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto territorio; tuttavia se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti dei territori stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tali limitazioni. Il presente comma non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale del territorio di cui e' residente la societa' distributrice. Il termine include altresi' qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione del territorio di cui e' residente la societa' distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una societa'. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. Qualora una societa' residente di un territorio ricavi utili o redditi dall'altro territorio, detto altro territorio non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro territorio o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro territorio, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro territorio. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.