Art. 10 
 
 
                              Dividendi 
 
  1. I dividendi pagati da una societa' residente di un territorio ad
un residente dell'altro territorio sono  imponibili  in  detto  altro
territorio. 
  2. I dividendi di cui al comma 1 possono essere tassati  anche  nel
territorio di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in
conformita' della legislazione di detto territorio;  tuttavia  se  la
persona che percepisce i dividendi ne e' il  beneficiario  effettivo,
l'imposta  cosi'  applicata  non  puo'  eccedere  il  10  per   cento
dell'ammontare lordo  dei  dividendi.  Le  autorita'  competenti  dei
territori stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione
di tali limitazioni. Il presente  comma  non  riguarda  l'imposizione
della societa' per  gli  utili  con  i  quali  sono  stati  pagati  i
dividendi. 
  3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi»  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale  del
territorio di cui e' residente la societa' distributrice. Il  termine
include altresi' qualsiasi altro elemento di  reddito  che,  in  base
alla legislazione del territorio di  cui  e'  residente  la  societa'
distributrice, sia considerato come un dividendo o una  distribuzione
di dividendo di una societa'. 
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di un  territorio,
eserciti nell'altro territorio, di cui e' residente la  societa'  che
paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata  oppure  una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei
casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 
  5. Qualora una societa' residente di un territorio ricavi  utili  o
redditi  dall'altro  territorio,  detto  altro  territorio  non  puo'
applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a  meno
che tali dividendi siano  pagati  ad  un  residente  di  detto  altro
territorio o che  la  partecipazione  generatrice  dei  dividendi  si
ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una  base
fissa  situate  in  detto  altro  territorio,  ne'  prelevare  alcuna
imposta, a titolo di imposizione degli utili non  distribuiti,  sugli
utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi  pagati  o
gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte  utili  o
redditi realizzati in detto altro territorio. 
  6. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione delle azioni  o  di  altre
quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi sia stato quello di
ottenere i benefici previsti  dal  presente  articolo  mediante  tale
creazione o cessione.