Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio. 2. Gli interessi di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformita' con la legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi e' un residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14. 5. Gli interessi si considerano provenienti da un territorio quando il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.