Art. 12 
 
 
                               Canoni 
 
  1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad  un  residente
dell'altro territorio sono imponibili in detto  altro  territorio  se
tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni. 
  2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel  territorio
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei  canoni  e'  un
residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata  non  puo'
eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
  3. Ai fini del presente articolo  il  termine  «canoni»  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le   pellicole   cinematografiche,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti, formule o processi segreti, o per informazioni  concernenti
esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui
il beneficiario effettivo dei canoni,  residente  di  un  territorio,
eserciti  nell'altro  territorio  dal  quale  provengono   i   canoni
un'attivita' commerciale o  industriale  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata o una  professione  indipendente  mediante
una base fissa ivi situata, nonche' il diritto o il  bene  generatore
dei  canoni   si   ricolleghino   effettivamente   a   tale   stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei
casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14. 
  5. I canoni si considerano provenienti da un territorio  quando  il
debitore e' un residente di detto  territorio.  Tuttavia,  quando  il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha  in
un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le  cui
necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e
tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o  della  base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal  territorio  in
cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
  6. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per la  quale  sono  stati  pagati,  eccede  quello  che
sarebbe stato convenuto tra  debitore  e  beneficiario  effettivo  in
assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal  caso,  la  parte
eccedente  dei  pagamenti  e'   imponibile   in   conformita'   della
legislazione  di  ciascun  territorio  e  tenuto  conto  delle  altre
disposizioni della presente legge. 
  7. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione dei  diritti  rispetto  ai
quali sono pagati i canoni sia stato quello di  ottenere  i  benefici
previsti dal  presente  articolo  per  mezzo  di  detta  creazione  o
cessione.