Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da un territorio e pagati ad un residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio se tale residente e' il beneficiario effettivo dei canoni. 2. I canoni di cui al comma 1 sono imponibili anche nel territorio dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto territorio, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni e' un residente dell'altro territorio, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio dal quale provengono i canoni un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, nonche' il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14. 5. I canoni si considerano provenienti da un territorio quando il debitore e' un residente di detto territorio. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di un territorio, ha in un territorio una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati i canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dal territorio in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle altre disposizioni della presente legge. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.