Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di un territorio ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere simile sono imponibili soltanto in detto territorio, fatta eccezione per le seguenti circostanze, allorche' i redditi possono essere considerati imponibili nell'altro territorio: a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro territorio di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; oppure b) se tale residente soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che ammontano a, ovvero oltrepassano, in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro territorio, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili all'attivita' esercitata. 2. Ai fini del presente articolo, il termine «libera professione» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.