Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto territorio, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro territorio. Se l'attivita' e' svolta in detto altro territorio, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro territorio. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le remunerazioni che un residente di un territorio riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio qualora: a) il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale centottantatre giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, nonche' b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro territorio, nonche' c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro territorio. 3. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nel territorio nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Se un residente di un territorio diviene residente dell'altro territorio, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attivita' dipendente svolta nel primo territorio, come indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili solo in detto territorio. Nel presente comma, l'espressione «indennita' di fine rapporto» comprende qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica.