Art. 17 Artisti e sportivi 1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di un territorio ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro territorio in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro territorio. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nel territorio dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, i redditi ritratti in un territorio dalle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo esercitate nell'altro territorio sono imponibili soltanto nel primo territorio se dette attivita' sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo territorio.