Art. 17 
 
 
                         Artisti e sportivi 
 
  1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi
che un residente  di  un  territorio  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali svolte nell'altro territorio in qualita' di  artista  dello
spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o  della
televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,  sono
imponibili in detto altro territorio. 
  2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali  esercitate
da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale  qualita',  e'
attribuito ad una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimi, detto reddito puo' essere tassato nel territorio dove dette
prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli  7,
14 e 15. 
  3. Ferme restando le disposizioni  dei  commi  1  e  2,  i  redditi
ritratti in un territorio dalle attivita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo esercitate nell'altro  territorio  sono  imponibili
soltanto nel primo territorio  se  dette  attivita'  sono  finanziate
totalmente o per la  maggior  parte  con  fondi  pubblici  del  primo
territorio.