Art. 19 
 
 
                         Funzioni pubbliche 
 
  1.  Le  remunerazioni,  diverse  dalle  pensioni,  pagate   da   un
territorio o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo  ente
locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto
territorio o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in
detto  territorio.  Tali  remunerazioni  sono   imponibili   soltanto
nell'altro territorio se i servizi vengono resi in detto territorio e
la persona fisica e' un residente di detto territorio che: a)  ha  la
nazionalita' di detto territorio; oppure b) non e' divenuto residente
di detto territorio al solo scopo di rendervi i servizi. 
  2. Qualunque pensione corrisposta da un territorio  o  da  una  sua
suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona
fisica in corrispettivo di servizi resi a detto territorio o a  detta
suddivisione od ente e' impossibile soltanto  in  questo  territorio.
Tale pensione e' compatibile soltanto nell'altro  territorio  qualora
la persona fisica sia un residente di questo territorio e ne abbia la
nazionalita'. 
  3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e  18  si  applicano  alle
remunerazioni o alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi
nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale  esercitata  da
un territorio o da una sua suddivisione amministrativa o  da  un  suo
ente locale.