Art. 2 
 
 
                         Imposte considerate 
 
  1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito  prelevate
per conto di un territorio, delle sue suddivisioni  amministrative  o
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
  2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate  sul
reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese  le  imposte
sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
  3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare: 
    a) per quanto  concerne  il  territorio  in  cui  si  applica  la
legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle
finanze italiano: 
      1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 
      2) l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); 
      3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); 
    b) per quanto  concerne  il  territorio  in  cui  si  applica  la
legislazione fiscale amministrata  dall'Agenzia  fiscale  di  Taiwan,
Ministero delle finanze, in Taipei: 
      1) l'imposta sul reddito  delle  imprese  con  scopo  di  lucro
(profit-seeking enterprise income tax); 
      2) l'imposta sul  reddito  consolidato  delle  persone  fisiche
(individual consolidated income tax); 
      3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le
imposte  addizionali  ivi  riscosse,  ancorche'   riscosse   mediante
ritenuta alla fonte. 
  4. La presente legge si applica altresi'  alle  imposte  future  di
natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma  3
istituite a decorrere dalla data della  sua  entrata  in  vigore  nei
rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione,  delle  imposte
esistenti.  Le  autorita'  competenti   dei   territori   considerati
comunicano reciprocamente le  modifiche  sostanziali  apportate  alle
rispettive legislazioni fiscali.