Art. 2 Imposte considerate 1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare: a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); 2) l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); 3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei: 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax); 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax); 3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. 4. La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.