Art. 20 Professori e insegnanti 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in un territorio, per un periodo non superiore a due anni, al solo scopo di insegnare o di effettuare studi di ricerca presso un'universita', collegio, scuola o altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro territorio, e' esente da imposta nel detto primo territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.