Art. 20 
 
 
                       Professori e insegnanti 
 
  1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente
in un territorio, per un periodo non superiore a due  anni,  al  solo
scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  studi  di   ricerca   presso
un'universita',  collegio,  scuola  o  altro  analogo   istituto   di
istruzione, e che e', o era immediatamente prima di  tale  soggiorno,
residente dell'altro territorio, e' esente da imposta nel detto primo
territorio limitatamente alle remunerazioni derivanti  dall'attivita'
di insegnamento o di ricerca.