Art. 22 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio, indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come definiti al comma 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti nell'altro territorio un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14. 3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.