Art. 22 
 
 
                            Altri redditi 
 
  1. Gli elementi di  reddito  di  un  residente  di  un  territorio,
indipendentemente dalla provenienza, non disciplinati negli  articoli
precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi  diversi
da quelli derivanti da beni immobili cosi' come definiti al  comma  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di   un   territorio,   eserciti   nell'altro   territorio
un'attivita' commerciale o  industriale  per  mezzo  di  una  stabile
organizzazione ivi situata o una  professione  indipendente  mediante
una base fissa ivi situata, ed il diritto o il  bene  produttivo  del
reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione  o
base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7
e 14. 
  3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, gli elementi  di
reddito di un residente  di  un  territorio  non  disciplinati  negli
articoli precedenti sono imponibili soltanto in questo territorio.