Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. La doppia imposizione e' eliminata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. 2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a): a) se un residente di detto territorio possiede elementi di reddito che sono imponibili nell'altro territorio, il primo territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente legge non stabiliscano diversamente. In tal caso, il primo territorio deve detrarre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nell'altro territorio, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta del primo territorio attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo; b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta la deduzione e' solo quella pro rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione e' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nel primo territorio ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai sensi della legislazione del territorio stesso. 3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi nell'altro territorio, l'ammontare delle imposte per quei redditi pagate nell'altro territorio, ma con l'esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti per i dividendi, e in conformita' delle disposizioni della presente legge, e' accreditato a fronte dell'imposta dovuta da quel residente nel primo territorio. L'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta del primo territorio sui redditi calcolati in conformita' alle proprie disposizioni e leggi fiscali.