Art. 23 
 
 
                Eliminazione della doppia imposizione 
 
  1.  La  doppia  imposizione  e'  eliminata  secondo  le   modalita'
stabilite dal presente articolo. 
  2. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo  2,  comma
3, lettera a): 
    a) se un residente  di  detto  territorio  possiede  elementi  di
reddito  che  sono  imponibili  nell'altro   territorio,   il   primo
territorio menzionato, nel calcolare le proprie imposte  sul  reddito
specificate nell'articolo 2, puo' includere nella base imponibile  di
tali  imposte  detti  elementi  di  reddito,  a  meno  che   espresse
disposizioni della presente legge non stabiliscano  diversamente.  In
tal caso, il primo  territorio  deve  detrarre  dalle  imposte  cosi'
calcolate l'imposta sui  redditi  pagata  nell'altro  territorio,  ma
l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la  quota  di  imposta
del primo territorio attribuibile ai  predetti  elementi  di  reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono  alla  formazione  del
reddito complessivo; 
    b) l'imposta pagata nell'altro territorio per la quale spetta  la
deduzione e' solo quella  pro  rata  corrispondente  alla  parte  del
reddito estero che concorre alla formazione del reddito  complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione e' accordata ove l'elemento  di  reddito
venga assoggettato  nel  primo  territorio  ad  imposizione  mediante
imposta sostitutiva  o  ritenuta  a  titolo  di  imposta,  ovvero  ad
imposizione sostitutiva con  la  stessa  aliquota  della  ritenuta  a
titolo di imposta, anche su scelta del contribuente, ai  sensi  della
legislazione del territorio stesso. 
  3. Per quanto concerne il territorio di cui all'articolo  2,  comma
3, lettera b), se un residente di detto territorio ritrae dei redditi
nell'altro territorio, l'ammontare delle  imposte  per  quei  redditi
pagate nell'altro territorio,  ma  con  l'esclusione,  nel  caso  dei
dividendi, dell'imposta pagata in corrispettivo degli utili percepiti
per i dividendi, e in conformita' delle disposizioni  della  presente
legge, e' accreditato a fronte dell'imposta dovuta da quel  residente
nel primo territorio.  L'ammontare  del  credito  non  deve  tuttavia
eccedere l'ammontare dell'imposta del primo  territorio  sui  redditi
calcolati in conformita' alle proprie disposizioni e leggi fiscali.