Art. 24 
 
 
                         Non discriminazione 
 
  1. I nazionali di un territorio non  sono  assoggettati  nell'altro
territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno  essere  assoggettati  i
nazionali di detto altro  territorio  che  si  trovino  nella  stessa
situazione.  Ferme  restando  le  disposizioni  dell'articolo  1,  il
presente comma  si  applica  altresi',  alle  persone  che  non  sono
residenti di uno o di entrambi i territori. 
  2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una  impresa  di
un territorio ha nell'altro territorio  non  puo'  essere  in  questo
altro territorio meno  favorevole  dell'imposizione  a  carico  delle
imprese di detto altro territorio che svolgono la medesima attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel  senso  che
faccia obbligo ad un territorio di accordare ai residenti  dell'altro
territorio le deduzioni personali, le esenzioni  e  le  riduzioni  di
imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione  alla  loro
situazione o ai loro carichi di famiglia. 
  3. Fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  del  comma  1
dell'articolo  9,  del  comma  6  dell'articolo  11  o  del  comma  6
dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre  spese  pagati  da
una impresa di un territorio ad un  residente  dell'altro  territorio
sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili  imponibili
di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili
se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio. 
  4. Le imprese di un territorio, il cui capitale e' in  tutto  o  in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da  uno
o piu' residenti dell'altro territorio,  non  sono  assoggettate  nel
primo territorio ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa  relativo,
diversi  o  piu'  onerosi  di  quelli  cui  sono  o  potranno  essere
assoggettate  le  altre  imprese  della  stessa  natura   del   primo
territorio. 
  5. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  ferme
restando le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere
o denominazione. 
  6.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   non   limitano
l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione  e
l'elusione fiscale.