Art. 25 
 
 
                        Procedura amichevole 
 
  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da  uno  o  da
entrambi i territori comportano o comporteranno  nei  suoi  confronti
un'imposizione non conforme alle disposizioni della  presente  legge,
essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla  legislazione
nazionale  di   detti   territori,   sottoporre   il   proprio   caso
all'autorita' competente del territorio di cui e' residente, o, se il
suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio
di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre
anni  successivi  alla  prima  notifica  della  misura  che  comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente  soluzione,  si
adoperera' per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro territorio, al fine di  evitare
una tassazione non conforme alla presente legge. 
  3. Le autorita' competenti dei territori si adoperano per risolvere
per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi  inerenti
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  legge.  Esse
possono altresi' consultarsi per eliminare la doppia imposizione  nei
casi non previsti dalla presente legge. 
  4.  Le  autorita'  competenti  dei  territori  possono   comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato  nei  commi  precedenti.  Qualora  risulti  opportuno,   per
pervenire ad un accordo, le  autorita'  possono  comunicare  opinioni
oralmente; tale scambio potra' aver luogo attraverso una  commissione
formata da rappresentanti delle  autorita'  competenti  degli  stessi
territori.