Art. 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori comportano o comporteranno nei suoi confronti un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti territori, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente del territorio di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel comma 1 dell'articolo 24, a quella del territorio di cui ha la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni successivi alla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente legge. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, si adoperera' per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro territorio, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente legge. 3. Le autorita' competenti dei territori si adoperano per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente legge. Esse possono altresi' consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente legge. 4. Le autorita' competenti dei territori possono comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei commi precedenti. Qualora risulti opportuno, per pervenire ad un accordo, le autorita' possono comunicare opinioni oralmente; tale scambio potra' aver luogo attraverso una commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli stessi territori.